Giurisprudenza e documenti - pagina 4
Pubblichiamo, con una breve nota redazionale, il testo integrale del comunicato della Procura della Repubblica di Milano sull'indagine relativa al lavoro dei riders.
Nel vuoto normativo seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di costituire sindacati militari (Corte cost. n. 120/2018), il Tribunale di Milano ha affrontato il tema della competenza giurisdizionale sulle condotte antisindacali nelle Forze armate e, per la prima volta, ha dichiarato illegittimo il trasferimento senza nulla osta di un carabiniere sindacalista
La Corte europea dei diritti dell’uomo il 2 febbraio ha condannato la Bulgaria per aver violato il profilo procedurale dell’art. 3 della Convenzione in un caso concernente abusi su tre bambini, adottati da una coppia italiana, durante la loro permanenza in un orfanotrofio bulgaro. In una sentenza densa e complessa, la Corte arricchisce la sua giurisprudenza ponendo capisaldi in punto di qualità delle indagini relative a abusi su minori, del ruolo delle Convenzioni di Lanzarote e di New York nell'individuazione di diritti sostanziali e obblighi procedurali, dell'ineludibile importanza dell'ascolto e dell'obbligo di cooperazione internazionale nei casi con elementi di estraneità.
Muovendo dal concetto di vulnerabilità del singolo nell’era della globalità di scambi e minacce, il contributo affronta la tematica dell’universalità dei diritti alla luce della circolarità interordinamentale delle tutele, come declinata di recente anche in sede di legittimità. La ricerca della sintesi, nel confronto non sempre agevole fra le giurisdizioni, viene condotta lungo i binari del principio di ragionevolezza.
Alcune pronunce di segno tra loro diverso della Corte di Cassazione in tema di impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta d’incidente probatorio cd. atipico (ex art. 392, co. 1-bis, c.p.p.) sono l’occasione per discorrere sulla sussistenza di un potere discrezionale in capo al giudice per le indagini preliminari.
Il Tar di Milano, nella pronuncia cautelare in commento, ha accolto la domanda di un gruppo di genitori e di un comitato per il diritto allo studio, sospendendo l’efficacia dell’ordinanza regionale con la quale era stato posticipato il rientro in classe per gli studenti lombardi degli istituti scolastici secondari superiori e prorogata la didattica a distanza. La decisione del giudice amministrativo si appunta in una prima parte sul nodo dell’incompetenza della Regione, ricostruendo il riparto dei poteri entro un panorama normativo assai complesso. In una seconda parte, il provvedimento regionale è sottoposto a un vaglio di ragionevolezza e proporzionalità dal quale emerge come la misura adottata non risponda ai necessari canoni di adeguatezza e congruità. La pronuncia offre spunti per riflettere sull’impatto dell’emergenza pandemica sul tradizionale rapporto tra potere dell’amministrazione e controllo del giudice amministrativo.
Le motivazioni della sentenza del caso Shalabayeva delineano un quadro inquietante, a carico dei funzionari italiani ritenuti responsabili. L’accusa rivolta al Kazakistan di violare sistematicamente i diritti umani e civili e perseguitare e calunniare il dissenso illumina di luce sinistra la vicenda della espulsione della donna e della bambina, e rende attuale e scottante la questione del rapporto fra difesa dei diritti umani e cooperazione internazionale con regimi autoritari.
Il tribunale di Napoli rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, quarto comma, dl n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020. Una questione spinosa, tra profili di stretto diritto e spunti di riflessione di politica del diritto.
Continua la discussione sull’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19598/2020, a proposito dei limiti del sindacato della S.C. sulle sentenze del Consiglio di Stato quando queste abbiano deciso in contrasto con il diritto UE. Questione giustizia, dopo aver ospitato un primo, autorevole commento (Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto fra Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura di Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19598), dà spazio ad una voce di segno contrario.
Con la nota ex art. 6 D.lgs 106/2006 (pubblicata unitamente a questo breve scritto di presentazione), il Procuratore Generale della Corte di Cassazione mira a rendere omogenee le linee di intervento in punto di utilizzazione della detenzione domiciliare quale strumento di alleggerimento del sovraffollamento carcerario e di rimozione degli ostacoli che si frappongono a tale utilizzazione.
Con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020 la Corte costituzionale ha risposto ai dubbi da più parti avanzati sulla normativa che ha disposto la sospensione della prescrizione come effetto della sospensione dei termini processuali e del rinvio delle udienze durante il periodo di maggiore gravità della pandemia da Covid-19.
Accanto all’intrinseco interesse per le motivazioni con cui la Corte costituzionale ha dato conto della compatibilità delle norme scrutinate, nella vicenda emerge un altro profilo meritevole di attenzione. Il dissenso, reso pubblico dal giudice relatore, sulla soluzione adottata e la sua conseguente e fisiologica sostituzione per la redazione della sentenza ripropongono il tema della pubblicità delle opinioni dissenzienti.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto quanto sostenuto dalla datrice di lavoro circa l’esistenza di un vuoto normativo sulla possibilità di riconoscere cittadinanza, nel nostro ordinamento, alla genitorialità delle coppie omosessuali, ed in particolare al genitore cd. “intenzionale” o “sociale”, presente in quelle coppie di donne che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Il contrasto al terrorismo, specie di matrice islamista, è una delle priorità delle democrazie avanzate e dei loro sistemi giudiziari. Un’analisi della più recente giurisprudenza italiana ed europea può offrire un contributo sul livello di comprensione dei fenomeni terroristici globali ed interni da parte dei giudici e sul raggiungimento dell’obiettivo di reprimere in modo efficace e tempestivo le attività terroristiche ed i relativi prodromi, nel rispetto dei principi di materialità ed offensività del diritto penale contemporaneo, alla luce del quadro costituzionale e convenzionale di riferimento.
Una nota alla recente sentenza del Tribunale di Palermo, n. 3570 del 24 novembre 2020
Nell’ambito delle cure, occorre rapportare la necessaria valorizzazione delle capacità residue del beneficiario con l’eventuale potere di rappresentanza esclusiva, conferito all’amministratore di sostegno. In particolare, è inevitabile riflettere sulla possibilità di imporre al beneficiario un trattamento sanitario in lungodegenza, mediante il ricovero coatto in una struttura di cura e assistenza. Nella prospettiva di dare adeguato rilievo a tali tematiche il Tribunale di Chieti ha predisposto un Protocollo d’intesa di concerto con l’Ordine degli Avvocati di Chieti.
Il ripudio presenta profili che sfidano l’ordinamento italiano quando si tratta di riconoscerne gli effetti giuridici nell’ordinamento italiano a causa del potere unilaterale del marito nella gestione della vita famigliare e nello scioglimento del matrimonio. Il conflitto con il principio costituzionale di uguaglianza.
La rilevanza degli atti esteri di scioglimento del matrimonio è oggetto di rinnovata attenzione giurisprudenziale con particolare riguardo agli stranieri residenti in Italia. Diverse sono le declinazioni di ordine pubblico con riferimento alle garanzie sostanziali e processuali implicate
La crisi economica e sociale determinata dalla pandemia in atto - a maggior ragione a fronte della ripresa dell’emergenza sanitaria verificatasi con la c.d. “seconda ondata” - richiede una più capillare attenzione nell’individuazione delle ipotesi di discriminazione e dei fattori protetti, siano essi tipici o meno, anche utilizzando metodologie di indagine capaci di tenere conto, attraverso la c.d. “gender lens”, dell’impatto della crisi sull’occupazione delle donne e, in particolare, delle lavoratrici madri.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno individuato nel creditore ricorrente la parte onerata dell’instaurazione del procedimento di mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo. L’autore, condividendo la soluzione accolta dalle sezioni unite, prospetta ulteriori ipotesi in cui potrebbe trovare applicazione una analoga soluzione.
Le modifiche normative susseguitesi negli ultimi anni valorizzano la funzione nomofilattica della Suprema corte, ma evidenziano criticità del dettato normativo, anche per l’uso a volte distorto che ne fa il giudice di legittimità. Si auspica una maggiore ed efficace collaborazione tra gli stakeholders per il migliore funzionamento della giustizia.
Le Sezioni unite della Cassazione affermano l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ed individuano come criterio di determinazione del tasso soglia le rilevazioni della Banca d’Italia (a far data dal d.m. 25.3.2003) relative alla maggiorazione media prevista nei contratti di mercato a titolo di interessi moratori, precisando che la nullità della clausola non impedisce applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. con la conseguenza che continuano ad applicarsi al rapporto in essere gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti).
Va accolta la domanda di adozione, ai sensi dell’art. 44, lett. d) l. 4.5.1983, n. 184 (cosiddetta “adozione in casi particolari”), della figlia della propria convivente e, stante l’abrogazione tacita dell’art. 55 della medesima legge, va riconosciuto il vincolo di parentela tra la minore adottata ed i figli dell’adottante.
Nell’ultimo periodo vengono segnalati (e, da parte di alcuni, contestati) fenomeni di “riaccentramento” del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Risalendo alle origini delle “spinte centripete” nel giudizio incidentale, occorre porsi alcune domande: la Corte ha rispettato le regole che disciplinano il giudizio incidentale? Come incidono questi orientamenti sui rapporti con gli altri poteri dello Stato? La conclusione è nel senso che la Corte non pare aver forzato le regole processuali né usurpato prerogative del Parlamento e dei giudici comuni, ma ha cercato di attuare i principi di costituzionalità e di certezza del diritto, evitando forzature e “sovraesposizioni”.
Le Sezioni Unite e il diritto alla conoscenza del processo da parte dell’accusato: una decisione che porrà problemi operativi per la giurisdizione di merito, ma che richiama ancora una volta i giudici a mettere al centro la tutela dei diritti fondamentali
Le Sezioni unite della Cassazione hanno rimesso alla Corte UE la questione relativa ai limiti del sindacato della Suprema Corte sulle sentenze del Consiglio di Stato quando questo abbiano deciso in contrasto con il diritto UE. Nel commento, gli Autori si soffermano sulla valutazione di sussistenza dei presupposti per il corretto rinvio pregiudiziale alla Corte UE e sull’opportunità che la contrapposizione fra limiti "interni" ed "esterni" della giurisdizione venga superata per assicurare che i principi costituzionali del «giusto processo» dell’art. 111 Cost. trovino uniforme interpretazione e applicazione a garanzia dell’unità funzionale della stessa giurisdizione e del principio costituzionale di uguaglianza.
Lo scritto si propone di esaminare alcune delle più significative pronunce della Corte costituzionale rese nell’ultimo lustro nella materia amministrativa, analizzandone, in particolare, i contenuti, le rationes e i residui profili problematici.
Le sentenze oggetto di esame, che tagliano trasversalmente il moderno diritto amministrativo – dai rapporti tra azione di annullamento ed azione risarcitoria per lesione dell’interesse legittimo alla natura primariamente soggettiva della giurisdizione amministrativa, dal contrasto del giudicato con le sopravvenute sentenze della Corte EDU alla definizione dell’ambito del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione e alla tutela del terzo nella SCIA – mostrano una Corte costituzionale forte, che negli ultimi anni, anche in questa materia, ha riscoperto la sua assoluta centralità nell’architettura costituzionale.
Osservazioni a margine dell’atto della Procura generale della Corte di cassazione nel procedimento disciplinare nei confronti di Luca Palamara ed altri