Magistratura democratica

I giuristi A della Corte (selezione e formazione)

di Emanuele Nicosia
I giudici della Corte Edu sono coadiuvati, nell’esercizio delle loro funzioni, da giuristi, i quali sono selezionati, assunti come funzionari e retribuiti dal Consiglio d’Europa nonché inseriti nell’organico della Cancelleria della Corte. L’articolo ne analizza il sistema di reclutamento, in particolare dei giuristi di grado superiore (“giuristi A”), evidenziandone gli aspetti positivi e i profili problematici.

1. La figura del giurista della Corte Edu e il concorso pubblico quale modalità primaria di accesso alla carriera

Com’è noto, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu), massimo organo giurisdizionale europeo in materia di tutela dei diritti dell’uomo, è composta da giudici in numero pari a quello degli Stati membri dell’organizzazione internazionale del Consiglio d’Europa (CdE) – ad oggi quarantasette –, i quali sono eletti dall’Assemblea parlamentare del CdE su una lista di tre candidati presentata da ciascuno Stato membro (artt. 20-22 Cedu). I giudici afferiscono, dal punto di vista amministrativo, a una delle cinque sezioni che compongono la Corte, in seno alle quali vengono poi costituiti i collegi giudicanti ordinari (camere), in modo non diverso da quanto avviene, ad esempio, nella Corte di cassazione italiana.

I giudici della Corte Edu – similmente a quanto avviene, tra le altre, nella Corte costituzionale italiana e nella Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) – nell’esercizio delle loro funzioni non sono soli: essi prendono parte alle udienze e adottano le deliberazioni in Camera di consiglio, ma nella quotidiana attività di trattazione dei procedimenti – che include le attività di studio e analisi dei ricorsi e degli atti processuali, di ricerca giurisprudenziale, di redazione degli atti intermedi della procedura (quali la lettera di comunicazione del ricorso al governo resistente) e di redazione del provvedimento decisorio (sentenza o decisione) – sono coadiuvati da un certo numero di giuristi (lawyers/juristes), i quali sono selezionati, assunti e retribuiti dal CdE, organizzazione internazionale “madre” in seno alla quale la Corte opera. Tali giuristi, dal punto di vista amministrativo, sono inquadrati come funzionari del CdE (staff members/agents), mentre dal punto di vista funzionale sono inseriti nell’organico della Cancelleria della Corte (Registry/Greffe). I compiti e l’organizzazione della Cancelleria sono stabiliti dal Regolamento della Corte (art. 24 CEDU).

Secondo quanto indicato, ad esempio, nell’ultimo bando di concorso per il reclutamento di giuristi della Corte Edu relativo all’Italia, i giuristi hanno il compito di «trattare i ricorsi in conformità con i metodi di lavoro e con le procedure della Corte, in particolare con quelle stabilite dal Regolamento della Corte, nonché con i valori del Consiglio d’Europa»[1]. Più precisamente, il bando indica quali mansioni del giurista della Corte Edu le seguenti (elenco indicato come non tassativo):

  • trattare un certo numero di casi conformemente alla Cedu e alle procedure della Corte;
  • esaminare e trattare i ricorsi presentati alla Corte Edu nel rispetto dei termini generalmente applicabili, dei principi di funzionamento interno e delle direttive specifiche promananti dalle riunioni operative relative allo Stato in questione;
  • gestire la corrispondenza con i ricorrenti e, se del caso, con i governi e con i terzi;
  • fornire assistenza ai ricorrenti – per iscritto oppure, se necessario, incontrandoli di persona – in merito ai requisiti di ammissibilità dei ricorsi presentati alla Corte;
  • preparare i fascicoli che saranno esaminati dal giudice relatore e sottoposti al giudizio della Corte;
  • effettuare l’analisi giuridica dei casi;
  • assistere alle sessioni della Corte e presentare i casi da trattare;
  • redigere sentenze, decisioni, verbali, rapporti, note e altri documenti;
  • effettuare studi e ricerche in merito alla giurisprudenza della Corte Edu e al diritto interno;
  • analizzare e diffondere informazioni sulla giurisprudenza della Corte;
  • coaudivare il capo divisione e tenerlo informato, rendendolo partecipe dei risultati raggiunti, delle esigenze sopravvenute, dei rischi e delle opportunità legati all’evoluzione del caso o a talune evenienze;
  • curare la comunicazione in merito alle questioni relative ai casi trattati;
  • curare la trasmissione di informazioni appropriate a ciascun soggetto coinvolto nel procedimento;
  • intrattenere rapporti con i propri omologhi;
  • promuovere i valori della Corte Edu e del Consiglio d’Europa all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

 

Com’è evidente, si tratta di un ampio ventaglio di mansioni le quali includono compiti che richiedono un’alta qualificazione e specifiche competenze in campo giuridico (studio e ricerca giurisprudenziale, analisi fattuale e giuridica, redazione dei provvedimenti giurisdizionali), accanto a mansioni più propriamente amministrative o di cancelleria (assistenza alle udienze, gestione della corrispondenza con le parti, assistenza ai ricorrenti, compiti di informazione e comunicazione etc.). In ogni caso, tale insieme di attività delinea una figura professionale che svolge un ruolo essenziale, tanto di ausilio all’attività dei giudici quanto di supporto al funzionamento della “macchina” della Corte Edu.

Come avvengono, allora, la selezione e il reclutamento dei giuristi della Corte Edu, chiamati a svolgere un ruolo così importante?

Presto detto. Fatta eccezione per alcune posizioni temporanee di durata piuttosto limitata, che possono essere attribuite in caso di necessità mediante chiamata diretta della Corte Edu (oggi sempre più rare), il reclutamento dei giuristi della Corte avviene, come nella pubblica amministrazione italiana, per concorso pubblico: un concorso bandito dal CdE e generalmente aperto a chiunque sia dotato di taluni requisiti (di cui si dirà più avanti).

L’accesso alla carriera per concorso pubblico marca una profonda differenza tra il sistema di reclutamento dei giuristi della Corte Edu e il sistema di reclutamento dei giuristi che assistono tanto i giudici della Corte costituzionale italiana, quanto quelli dell’altro supremo organo giudiziario europeo, la Cgue: una differenza che produce rilevanti conseguenze sul profilo professionale, sullo status e sul ruolo del giurista della Corte Edu.

Infatti, i giudici della Corte costituzionale e della Cgue hanno diritto di scegliere e inserire nel proprio staff un certo numero di giuristi, con il compito di coadiuvarli nello studio e nell’analisi giuridica delle questioni loro sottoposte, nelle ricerche giurisprudenziali e nella redazione delle bozze di provvedimenti giurisdizionali (le mansioni più propriamente amministrative o di cancelleria sono invece svolte da funzionari di ruolo dell’istituzione). Tali giuristi (denominati assistenti di studio alla Corte costituzionale e referendari alla Cgue) sono scelti in base a un rapporto di tipo essenzialmente fiduciario. Naturalmente, deve trattarsi di persone comunque in possesso di determinate competenze, qualifiche e/o esperienze (si tratta, in genere, di magistrati, avvocati, accademici, funzionari pubblici). Tuttavia non è necessario, per l’instaurazione del rapporto di lavoro con l’istituzione, il superamento di alcun concorso pubblico, né di alcuna selezione pubblica e aperta all’esterno. Ciascun giudice sceglie liberamente i propri stretti collaboratori e ne propone l’assunzione all’istituzione giudiziaria di appartenenza. Alla Cgue in particolare, solo occasionalmente, in assenza di candidati proposti direttamente dal giudice, la vacanza della posizione di referendario è diffusa e pubblicizzata, con specificazione di requisiti fissati liberamente dallo stesso giudice: in genere internamente tra i funzionari dell’Ue, e solo più raramente all’esterno, sul sito internet della Cgue. In ogni caso, la selezione è effettuata con modalità liberamente decise dal giudice (solitamente un colloquio, accompagnato dall’esame dei titoli e del curriculum).

La natura fiduciaria del rapporto con il giudice, che sta all’origine del reclutamento dei giuristi che collaborano con i giudici della Corte costituzionale e della Cgue, fa sì che il giurista così assunto veda la propria posizione professionale strettamente legata a quella del giudice stesso: la nomina o il contratto sono a tempo determinato, agganciati alla durata del mandato del giudice, e le mansioni sono di diretta collaborazione; alla scadenza del mandato, così come pure in caso di decesso, dimissioni o rimozione dalle funzioni del giudice, o anche solo di rottura del rapporto fiduciario, non vi è alcuna garanzia che il rapporto di lavoro tra il giurista e l’istituzione prosegua (fermi restando l’applicazione di alcune tutele minime e il fatto che, in concreto, l’esperienza professionale maturata costituisce generalmente una buona risorsa per un eventuale ricollocamento nello staff di altro giudice).

Viceversa, l’assenza di un rapporto di tipo fiduciario con un giudice, insieme alla selezione per concorso pubblico aperto all’esterno, costituisce allo stato una rilevante peculiarità del sistema di accesso alla carriera di giurista della Corte Edu, che contribuisce inevitabilmente a connotarne lo status in termini di maggiore autonomia professionale: il giurista è assunto attraverso una procedura di reclutamento aperta all’esterno a tutti i candidati dotati di taluni requisiti e gestita interamente dall’istituzione, non dal giudice; il suo status, il suo rapporto di lavoro (ancorché, spesso, a tempo determinato) e le sue mansioni non sono legati alla figura di un giudice, il quale non può scegliere direttamente i propri collaboratori (fatta eccezione per la possibilità di proporre il reclutamento di stagisti) e non dispone di giuristi che lavorino esclusivamente con e per lui; il giurista è inserito in una delle divisioni in cui si articola la Cancelleria della Corte (divisioni giuridiche incaricate della trattazione dei ricorsi oppure altre divisioni: ricerca, pubblicazioni e informazione sulla giurisprudenza, equa soddisfazione) e non in un “gabinetto” del giudice (che, in quanto tale, a differenza ad esempio della Cgue, non esiste); infine, a livello di mansioni – oltre ad assolvere al compito primario di coadiuvare i giudici (in particolare il giudice relatore) nello studio dei casi, nelle ricerche giurisprudenziali e nella stesura delle decisioni (al pari degli assistenti di studio della Corte costituzionale e dei referendari della Cgue) – il giurista svolge anche, come accennato, compiti di alta cancelleria quali la gestione delle comunicazioni e della corrispondenza con le parti, in qualità di rappresentante della Cancelleria e non di ausiliario del giudice.

Si tratta di una differenza nel sistema di reclutamento e nell’inquadramento a mio parere molto rilevante, che presenta al contempo aspetti positivi e profili più problematici, sia per il giurista (o per l’aspirante tale) sia per l’istituzione.

Dal punto di vista dell’aspirante giurista, il sistema di reclutamento evidentemente risulta, da un lato, più aperto e imparziale, dall’altro più impegnativo rispetto a quello delle altre alte Corti. Più aperto e imparziale – e ciò costituisce a mio avviso un aspetto molto positivo – perché evidentemente chiunque, purché titolato e vincitore del concorso pubblico, può accedere alla carriera di giurista della Corte Edu indipendentemente dalla previa conoscenza personale o dal gradimento da parte di uno dei giudici, o dall’instaurazione di un rapporto fiduciario con uno di essi (come invece avviene, appunto, per gli assistenti della Corte costituzionale e per i referendari della Cgue), in condizioni di uguaglianza e di parità di chance rispetto agli altri candidati. Più impegnativo – altrettanto evidentemente – in quanto non bastano i titoli, le competenze, le esperienze e l’eventuale esistenza di un rapporto fiduciario con il giudice per ottenere il posto di giurista, ma è necessario superare il concorso, che come tutti i concorsi è difficile e dagli esiti aleatori e imprevedibili anche per il candidato più preparato, specie se vi partecipa un numero rilevante di candidati (come generalmente avviene).

Quanto all’inquadramento e allo status professionale, è chiaro che per il giurista il sistema di reclutamento per concorso è un fatto positivo, che lo rende meno “precario” (proprio in quanto il suo status professionale non è agganciato alle vicende del giudice), e che, sotto il profilo funzionale, ne connota il ruolo in termini di maggiore autonomia anche rispetto ai giudici, i quali devono necessariamente avvalersi dell’ausilio dei giuristi selezionati e assunti direttamente dall’istituzione.

Anche dal punto di vista dell’istituzione Corte Edu, il sistema di reclutamento per concorso può avere aspetti positivi e negativi.

Come visto, il sistema si fonda su una selezione condotta con criteri obiettivi e uniformi tendenzialmente validi per tutte le procedure concorsuali relative a tutti gli Stati, e da commissioni di concorso composte non dai giudici, ma da giuristi e funzionari di carriera appartenenti all’istituzione, non di rado di nazionalità diversa da quella dei candidati.

Ciò consente – e questo è un fatto indubbiamente positivo in termini di autorevolezza e imparzialità della Corte Edu – la costituzione di una Cancelleria della Corte Edu formata da un corpus di giuristi di sicura professionalità e di provata vocazione internazionale, multiculturale e multilingue, tendenzialmente omogenei per livello di formazione e di preparazione, qualifiche e competenze (indipendentemente dalla nazionalità e dalle rispettive esperienze pregresse), evitando quelle disomogeneità che possono, invece, crearsi nei sistemi in cui ogni giudice sceglie liberamente i propri collaboratori.

D’altra parte però un simile sistema di reclutamento può avere anche effetti negativi: innanzitutto, proprio perché gestito dall’istituzione e non dal giudice, tale sistema risulta di fatto incentrato per lo più sulla verifica delle conoscenze del candidato in materia di diritto internazionale pubblico e diritto europeo dei diritti dell’uomo (con particolare riferimento ovviamente alla Cedu e alla giurisprudenza della Corte Edu), e meno incisivo nella verifica delle conoscenze – che pure appaiono essenziali per un’efficace trattazione dei ricorsi – relative al diritto interno in tutte le sue varie branche e articolazioni, nonché alla sua interpretazione giurisprudenziale. Considerato che la semplice laurea in giurisprudenza, pur accompagnata da qualche anno di esperienza professionale, non sempre garantisce l’elevato livello di conoscenza del diritto interno a tutto campo che sarebbe richiesto dalla varietà e complessità delle questioni giuridiche che la Corte Edu è oggi chiamata ad affrontare, e che tale elevato livello di conoscenza non sempre può essere verificato adeguatamente in sede concorsuale (anche in ragione della frequente assenza, in commissione, di giuristi con formazione giuridica conseguita nello Stato in questione), vi è il rischio che i posti di giurista siano coperti da candidati magari eccellenti sotto il profilo della conoscenza del diritto della Cedu, ma meno ferrati sotto il profilo della conoscenza approfondita e a tutto campo del diritto interno.

In secondo luogo, il fatto che i giuristi della Corte Edu siano funzionari di carriera, che tendenzialmente svolgono per molti anni la loro attività professionale in seno alla Corte o, comunque, al CdE, può rendere meno agevole lo scambio di esperienze e di conoscenze, in genere proficuo, tra Cancelleria della Corte Edu da un lato e magistratura, avvocatura e accademia dall’altro, rispetto a quanto non avvenga invece nelle Corti in cui il giudice può portare con sé, dall’esterno (cioè, in genere, da uno dei suddetti ambiti professionali nazionali), i propri collaboratori.

Infine, l’assenza di un rapporto fiduciario con i giudici e la posizione di maggiore autonomia di cui i giuristi della Corte Edu godono rispetto ai loro omologhi delle altre alte Corti potrebbe, talora, anche avere effetti non positivi sul buon funzionamento interno dell’istituzione, in particolare nel caso in cui emergano tra il giudice e i giuristi che con lui collaborano contrasti e divergenze di natura professionale o anche semplici incompatibilità caratteriali (fermo restando, naturalmente, che il giurista è comunque obbligato ad adeguarsi alla posizione del giudice relatore e a seguirne le indicazioni).

2. Requisiti di accesso al concorso e alla carriera

Il concorso pubblico costituisce dunque la modalità principale, se non esclusiva, per accedere alla carriera di giurista della Corte Edu. Ciò vale sempre, in particolare, per il reclutamento dei giuristi inquadrati nella categoria “A”, che sono quelli di grado più elevato e oggetto del presente contributo (per i giuristi di categoria “B”, anch’essi in genere assunti per concorso pubblico, ma che in determinati casi possono essere assunti, per brevi periodi, per chiamata diretta da parte dell’istituzione).

Quali sono i requisiti richiesti per poter accedere a tale concorso e a tale carriera?

Alcuni requisiti sono richiesti per l’accesso, in generale, ai concorsi e alla carriera di funzionario del CdE, mentre altri sono più specificamente richiesti, in particolare, per il profilo di giurista.

Nella pagina del sito web ufficiale del Consiglio d’Europa (www.coe.int) dedicata al reclutamento del personale si pone l’accento sul fatto che, in generale, l’organizzazione cerca professionisti di talento specializzati in vari ambiti, i quali condividano la “visione” e i valori dell’organizzazione. Requisito primario di accesso al concorso e alla carriera è quello di un’adesione ideale alla “missione” del CdE (che notoriamente è quella di far progredire in Europa la nobile triade composta da diritti dell’uomo, Stato di diritto e democrazia) nonché ai valori essenziali del personale dell’organizzazione (professionalità, integrità, rispetto). Tale requisito è tanto importante in teoria quanto difficilmente verificabile in modo sicuro ed effettivo in occasione delle prove concorsuali: esso è, infatti, solitamente verificato attraverso prove cd. “situazionali” – sia scritte che orali – nelle quali si chiede sostanzialmente al candidato di chiarire come si comporterebbe in determinate situazioni che possono verificarsi nell’esercizio delle sue funzioni (conflitti di interesse, difficoltà nei rapporti con superiori e colleghi, etc.). Proprio al fine di vagliare l’idoneità del candidato sotto tale profilo, della commissione di concorso fanno parte in genere uno o più funzionari specializzati non nella materia oggetto del concorso (ad esempio, diritto), ma in risorse umane. Tuttavia, si può ipotizzare che non sempre sia facile, anche per gli specialisti del settore, capire se le risposte fornite dal candidato in tali prove siano del tutto sincere e corrispondano effettivamente al modo in cui il candidato si comporterebbe nella realtà.

Essenziali sono considerate poi, per il CdE, l’attitudine del candidato a lavorare in un ambiente realmente multiculturale, quale è l’ambiente di un’organizzazione internazionale, nonché le capacità di relazione interpersonale e di comunicazione. La prima può essere desunta solo in parte dalla capacità di esprimersi per iscritto e oralmente in inglese e francese, dovendo essere più che altro verificata, al pari delle seconde, attraverso gli strumenti – già richiamati – degli specialisti in risorse umane.

A parte queste attitudini generali, i requisiti obiettivi e generali, necessari per la partecipazione a tutti i concorsi banditi dal CdE, sono essenzialmente tre.

Il primo è un requisito di cittadinanza: è necessario che il candidato sia cittadino di uno Stato membro del CdE. Naturalmente, il possesso della cittadinanza italiana soddisfa il requisito, mentre di regola non possono partecipare al concorso i cittadini di Stati non membri del CdE (inclusi, ad esempio, i cittadini di Stati non membri i quali abbiano vissuto, risieduto, studiato o lavorato in Italia).

Il secondo è un requisito di età: di norma, il candidato non deve aver compiuto i 65 anni di età (alla data di scadenza del bando di concorso), che è l’età di pensionamento dei funzionari del CdE.

Il terzo requisito generale, di importanza fondamentale, è infine la conoscenza linguistica. Per partecipare ai concorsi banditi dal CdE è necessaria, in linea di principio, un’eccellente padronanza di almeno una delle due lingue ufficiali del CdE (inglese e francese) e una conoscenza discreta dell’altra, sebbene le esigenze linguistiche possano differire in funzione del tipo di posto da coprire. Sempre secondo la pagina pertinente del sito web ufficiale, in taluni casi la conoscenza di altre lingue europee potrebbe essere considerata necessaria o costituire un titolo di preferenza. Di fatto, la conoscenza di altre lingue risulta necessaria per la partecipazione ad alcune selezioni finalizzate a coprire i posti vacanti presso una delle sedi periferiche del CdE (soprattutto nelle capitali dei Paesi dell’Europa orientale), mentre risulta non essenziale – anche se talora utile – per i giuristi della Corte Edu, i quali utilizzano sempre, come lingue di lavoro per la redazione degli atti di loro competenza (rapporti, bozze di decisioni, corrispondenza con le parti, etc.) l’inglese e/o il francese. Nei bandi di concorso relativi, in particolare, ai giuristi italiani sono generalmente indicate come necessarie un’eccellente conoscenza della lingua italiana (livello di madrelingua), una conoscenza molto buona di una delle lingue ufficiali del CdE e una conoscenza “non qualificata” dell’altra nonché, infine, la capacità di redigere con chiarezza e precisione testi giuridici in francese o in inglese[2]. In pratica, buona parte dei giuristi della Corte Edu, ivi compresi i giuristi italiani, ha una buona conoscenza di entrambe le lingue ufficiali, tale da consentire di lavorare indifferentemente utilizzando l’una o l’altra.

Ai tre requisiti generali (cittadinanza, età, conoscenza linguistica) fin qui richiamati, validi per tutti i concorsi banditi dal CdE, si aggiungono poi una serie di requisiti e di qualifiche specifiche, corrispondenti al tipo di posto da coprire. Questi requisiti si distinguono in due tipologie.

La prima tipologia riguarda le competenze, che sono indicate come la base della politica del CdE in materia di risorse umane e come uno dei fondamenti della procedura di reclutamento. Le competenze essenziali sono quelle ritenute indispensabili per poter ricoprire il posto in questione, mentre le competenze auspicabili sono quelle che costituiscono una risorsa ulteriore, che avvantaggia il candidato rendendolo più idoneo a ricoprire il ruolo. Le competenze necessarie per ciascun tipo di posto sono indicate in ciascun bando di concorso (vacancy notice/avis de vacance). Nel caso dei giuristi della Corte Edu, le competenze essenziali richieste nel bando di concorso sono evidentemente competenze in materia giuridica, unite a competenze più generiche riconducibili alla capacità di lavoro lato sensu intesa. A titolo esemplificativo, nell’ultimo bando di concorso per giuristi italiani già citato sono indicate, quali competenze essenziali, la conoscenza approfondita del sistema giuridico italiano e la capacità di trattare casi relativi ad altri sistemi giuridici, la conoscenza del diritto costituzionale e internazionale, le capacità redazionali, di analisi e soluzione dei problemi, la ricerca della qualità, la capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro e di lavorare in gruppo, la capacità di apprendere e migliorare nonché di comunicare. Quali competenze non essenziali, ma auspicabili, sono indicate la capacità di negoziare, l’adattabilità, il senso dell’iniziativa e l’attenzione al conseguimento degli obiettivi.

La seconda tipologia di requisiti riguarda invece l’esperienza e i titoli acquisiti dal candidato. Stante la grande diversità dei profili professionali richiesti dal CdE e dei posti messi a bando, tali requisiti (esperienza professionale, titoli, competenze e conoscenze linguistiche o informatiche, etc.) sono diversi per ciascun tipo di impiego e sono dettagliatamente descritti anch’essi nel bando di concorso.

Nei concorsi per “giuristi A” della Corte Edu, requisito fondamentale è in genere il possesso di un titolo d’istruzione superiore in diritto, conseguito nello Stato cui si riferisce il bando, che permetta l’accesso, sulla base del curriculum o a seguito di concorso, alla funzione giudiziaria o alle professioni giuridiche in quello Stato (nel caso dei giuristi italiani, tale requisito sarà, evidentemente, il possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in Italia). Pertanto, ciò che conta al fine di poter accedere alla carriera di giurista italiano della Corte Edu non è tanto la nazionalità del candidato (che può anche non essere italiana, purché sia di uno degli altri Stati membri), ma l’aver conseguito una formazione in diritto italiano (il che dovrebbe fornire al candidato aspirante giurista la capacità di trattare i procedimenti che scaturiscono dal sistema giuridico italiano).

Ulteriori titoli post-universitari quali master, specializzazioni, dottorati, etc. non sono richiesti come requisiti essenziali, anche se una specializzazione post-universitaria in diritti dell’uomo, meglio se conseguita in contesti accademici internazionali e multiculturali (eventualmente con lezioni, esami e prove svolte in inglese o francese) costituisce indubbiamente un vantaggio per il candidato: sia sotto il profilo della sua maggiore capacità di superare le prove concorsuali, sia sotto il profilo della sua maggiore “appetibilità” per l’istituzione, nel momento in cui questa sarà chiamata a scegliere il candidato idoneo da assumere.

Infine, i concorsi per giuristi A richiedono in genere – a differenza dei concorsi per “giuristi B”, finalizzati a coprire posti di categoria junior (young lawyers) – un certo numero di anni di esperienza professionale pregressa. Nel bando relativo all’ultimo concorso per giuristi italiani della Corte Edu si richiedevano ai candidati almeno due anni di esperienza (limite eventualmente elevabile in funzione del numero dei candidati), acquisita dopo il conseguimento del diploma di laurea richiesto, in ambito giuridico (preferibilmente giudiziario), in Italia o nell’ambito di organizzazioni internazionali.

3. Tipologie di concorso e di bandi

Così come alcuni dei requisiti di accesso alla carriera riguardano tutti i funzionari del CdE e non solo i giuristi, così i concorsi finalizzati al reclutamento dei giuristi della Corte Edu si svolgono secondo regole generali applicabili a tutti i concorsi banditi dal CdE, indipendentemente dal profilo professionale oggetto del bando e dall’organismo al quale i vincitori saranno destinati. A queste regole generali si aggiungono poi alcune specificità proprie della tipologia di posto da ricoprire (come, appunto, nel caso del giurista presso la Corte Edu).

È bene chiarire a questo proposito che si può diventare giuristi A della Corte Edu superando concorsi di diversa natura, più o meno “specialistici”.

Alcuni concorsi banditi dal CdE hanno, infatti, natura generale, nel senso che sono aperti a tutte le professionalità di cui l’organizzazione ha bisogno (giuristi, economisti, giornalisti, esperti di risorse umane etc.) e riguardano genericamente l’assunzione di funzionari (administrators/administrateurs). Tali concorsi sono in genere aperti ai cittadini di tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla nazionalità e dallo Stato membro in cui si sono formati[3], ma a volte sono riservati a candidati aventi una determinata nazionalità (solitamente, allorché quella nazionalità risulti sottorappresentata all’interno del CdE)[4].  

Questi concorsi “generici” si articolano in differenti profili professionali e le prove concorsuali saranno strutturate in maniera tale da consentire a tutti i candidati dotati delle diverse professionalità richieste dal bando di superare il concorso. Gli eventuali candidati idonei saranno poi assunti presso l’uno o l’altro organismo del CdE a seconda del loro profilo professionale, in modo tendenzialmente slegato dalla nazionalità. Nel caso in cui il concorso “generale” sia aperto anche a candidati con profilo di giuristi, i vincitori dotati di tale profilo professionale, indipendentemente dalla nazionalità, potranno essere chiamati a coprire un posto vacante presso uno degli organismi del CdE che si avvalgono dell’operato di giuristi: dunque sicuramente presso la Corte Edu, ma anche presso uno degli altri organismi o dei dipartimenti dell’organizzazione.

Altri concorsi più specifici sono invece finalizzati all’assunzione di funzionari aventi uno specifico profilo professionale (ad esempio, giurista), da destinare a uno qualsiasi degli organismi e dei dipartimenti del CdE che necessitano di quella professionalità[5]. Talvolta, il fine di questi concorsi è l’assunzione di funzionari provvisti – oltreché di uno specifico profilo professionale – anche di una formazione conseguita in un determinato Stato membro[6]. Quest’ultimo è tipicamente il caso dei concorsi finalizzati a reclutare i giuristi destinati alla Cancelleria della Corte Edu, in seno alla quale è necessario non solo che i funzionari incaricati della trattazione dei ricorsi abbiano solide competenze giuridiche (e siano, perciò, dei giuristi), ma anche – come si è visto – che gli stessi abbiano conseguito la loro formazione giuridica nel diritto interno dello Stato al quale si riferiscono i ricorsi di cui tali giuristi saranno chiamati a occuparsi. In altre parole, a differenza della maggior parte dei posti per giuristi disponibili negli organismi diversi dalla Corte Edu, i quali richiedono per lo più competenze generiche di diritto internazionale pubblico e di diritto della Cedu e possono dunque essere coperti indifferentemente da giuristi di qualunque nazionalità (salva la necessità di garantire che tutti gli Stati siano adeguatamente rappresentati in seno al CdE), i posti per giuristi da coprire nella Cancelleria della Corte Edu afferiscono in larga misura a strutture amministrative interne (divisioni), tendenzialmente incaricate della trattazione dei ricorsi relativi a un determinato Stato, e dunque devono essere necessariamente coperti da giuristi che abbiano una formazione nel diritto interno di quello Stato. Da ciò consegue il fatto che i concorsi per giuristi della Corte Edu sono tendenzialmente distinti per ciascuno Stato membro e sono banditi in momenti diversi, a seconda delle necessità. Ciò tuttavia non impedisce, come visto, che i giuristi della Corte Edu possano essere assunti attingendo alle graduatorie dei concorsi generali o che, viceversa, dalla graduatoria degli idonei di un concorso riservato alla Corte Edu possano eccezionalmente attingere, per coprire propri vuoti di organico, anche altri organismi del CdE. Inoltre, è pure possibile che al giurista assunto con concorso riservato ai candidati formatisi in uno Stato membro venga poi assegnato il compito di trattare ricorsi diretti contro altri Stati.

I bandi di concorso per posti in seno al CdE sono pubblicati con cadenza non regolare, a seconda del fabbisogno di risorse umane dell’organizzazione. Quelli che possono dare accesso alla carriera di giurista della Corte Edu, inclusi sia quelli generali per funzionario che quelli specifici per giuristi, in particolare alla Corte Edu, sono pubblicati a distanza di alcuni anni l’uno dall’altro (almeno, stando alla luce della prassi degli ultimi quindici anni).

4. Prove concorsuali e nomina

Il concorso standard bandito dal CdE si articola in più fasi.

Si inizia con una preselezione basata sui titoli dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione, condotta alla luce dei criteri e dei requisiti stabiliti nel bando. Questa fase è gestita dalle strutture del CdE che hanno competenza in materia di risorse umane ed è finalizzata a una prima scrematura dei candidati in base al possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando (cittadinanza, età, competenze linguistiche, titoli essenziali).

Si prosegue poi con una o più prove scritte, anche di natura diversa tra loro a seconda del posto da coprire e del numero di candidati (test attitudinale, questionari di varia natura, composizione scritta, prove “situazionali”, test di lingua, etc.), che sono volte ad accertare competenze e conoscenze del candidato. Alcune di queste prove hanno carattere “eliminatorio” (nel senso che il mancato superamento della stessa preclude la valutazione delle altre prove e determina l’esclusione del candidato). Nei concorsi per giuristi, in particolare per giuristi A destinati alla Corte Edu, la prova scritta consiste in genere: in un test preliminare a risposta multipla (sulla Cedu, sulla giurisprudenza della Corte Edu e sui loro rapporti con il diritto interno), in una composizione scritta in inglese o in francese (tema su un argomento generale e/o analisi giuridica di un caso concreto in materia di diritti umani) e, infine, in una o più prove “situazionali” (consistenti nel descrivere come il candidato si comporterebbe in presenza di determinate situazioni professionali, descritte dalla traccia). Il test preliminare eliminatorio ha evidentemente la funzione, più che di testare in modo preciso competenze e conoscenze, di ridurre – in modo un po’ brutale, ma necessario – il numero dei candidati (negli ultimi anni assai elevato), in modo da concentrare l’impegnativa attività di selezione su un numero relativamente ristretto di persone. Le prove di composizione scritta (tema e/o analisi giuridica) costituiscono il cuore della selezione e sono evidentemente finalizzate a verificare le conoscenze sostanziali del candidato in materia di diritto della Cedu, ma anche le sue capacità redazionali in lingua inglese o francese, entrambe essenziali per lo svolgimento delle mansioni di giurista della Corte Edu. Le prove “situazionali”, infine, mirano a verificare il profilo personale dell’interessato e le sue capacità di lavoro e di relazione interpersonale, nonché la sua integrità morale e professionale.

Si chiude, infine, per i candidati che hanno conseguito i migliori risultati, con una prova orale (colloquio) dinanzi alla commissione di concorso. Quest’ultima è composta generalmente sia da funzionari delle risorse umane che da rappresentanti dell’organismo o del dipartimento di destinazione, dunque, nel caso di giuristi della Corte Edu, da un giurista senior della stessa. La prova si svolge in linea di principio in inglese e/o in francese e mira a verificare anch’essa tanto le conoscenze del candidato nella materia oggetto del concorso, quanto le sue competenze e le sue attitudini.

All’esito del concorso, i candidati che hanno superato le prove non sono automaticamente assunti, ma sono inseriti, in ordine di merito, in una graduatoria di idonei valida per due anni (eventualmente prorogabile fino a quattro), alla quale i vari dipartimenti e organismi del Consiglio d’Europa (inclusa naturalmente la Corte Edu) possono attingere a seconda delle loro necessità, in base non solo all’ordine di merito, ma anche alle esigenze del posto da ricoprire e delle qualifiche dei candidati. L’inserimento di un candidato nella graduatoria non comporta automaticamente un diritto all’assunzione.

I candidati idonei inseriti in graduatoria potranno essere assunti con contratto a tempo determinato, rinnovabile una o più volte. Va rilevato, in proposito, che il CdE, che in passato offriva spesso ai giuristi A della Corte Edu contratti a tempo indeterminato (magari dopo un primo periodo di lavoro con contratto a tempo determinato), da qualche anno, anche in considerazione di una rilevante contrazione del budget dell’organizzazione, ha cessato di offrire contratti a tempo indeterminato e propone solo contratti a tempo determinato, rinnovabili di regola senza limiti temporali.

[*] Grazie ad Andrea Tamietti, Daniele Domenicucci, Laura Tomasi e Cesare Pitea per i loro puntuali rilievi sulla prima stesura di questo articolo, nonché a Guido Smorto e Simone Pajno per i loro suggerimenti.

[1] Bando di concorso n. e95/2016 - giurista - Italia (grado A1/A2), reperibile sul sito ufficiale del Consiglio d’Europa (www.coe.int).

[2] Si veda, ancora, il già citato bando di concorso n. e95/2016 - giurista - Italia (grado A1/A2).

[3] Bando di concorso n. e84/2007 per l’assunzione di amministratori/amministratrici aperto ai cittadini degli Stati membri del Consiglio d’Europa (grado A1/A2), reperibile sul sito ufficiale del Consiglio d’Europa (www.coe.int).

[4] Bando di concorso n. e119/2006 per l’assunzione di amministratori/amministratrici aperto ai cittadini italiani (grado A1/A2), reperibile sul sito ufficiale del Consiglio d’Europa (www.coe.int).

[5] Bando di concorso n. e25/2010, per l’assunzione di giuristi (grado A1/A2), reperibile sul sito ufficiale del Consiglio d’Europa (www.coe.int).

[6] Bando di concorso n. e95/2016, per l’assunzione di giuristi – Italia (grado A1/A2), reperibile sul sito ufficiale del Consiglio d’Europa (www.coe.int).