Magistratura democratica

Introduzione

il mutevole cuore del giudice che... comanda nel margine di scelta che l'esegesi delle leggi lascia all'nterprete 

(P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 1935)

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo, la sua struttura, il suo funzionamento, la sua giurisprudenza nei confronti dei 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa sono, per lo più, poco conosciuti sia dal grande pubblico che dalla comunità dei giuristi pratici, nonostante una sapiente e attenta comunicazione da parte della Corte Edu e nonostante o, forse, anche a causa di una scelta dei casi da rimettere alla camera e alla Grande Camera fondata, tra l’altro, sul criterio dell’interesse mediatico della fattispecie, che concentra il focus di carta stampata, social e televisione su poche, ma stimolanti decisioni. E, talvolta, sulle reazioni dei ricorrenti o delle Alte Parti Contraenti (gli Stati e i loro attori politici). Si pensi, tra quelli recenti, ai casi Navalnyy c. Russia – sui ripetuti arresti di un noto oppositore politico –, Molla Sali c. Grecia – ove si discuteva della portata discriminatoria della legge islamica in materia di eredità applicata alla minoranza turca –, Charlie Gard c. Regno Unito – sull’della respirazione artificiale –, Provenzano e Amanda Knox c. Italia, dove la rilevanza delle questioni era unita a quella delle persone coinvolte.

Mentre l’attenzione generale resta monopolizzata da vicende di richiamo, la natura e l’attività della Corte, la sua complessa giurisprudenza e il suo formarsi, i suoi sforzi e le sue scelte organizzative per liberarsi di un arretrato che la sta soffocando restano per lo più nell’ombra. La stessa attività di formazione giudiziaria, intensamente dedicata fin dalla seconda metà degli anni Novanta – prima dalla Nona commissione del Csm e poi dalla Scuola superiore della magistratura – alla Cedu, si è generalmente concentrata sul contenuto sostanziale della Convenzione e sulle pronunce relative ad alcune violazioni particolarmente rilevanti per il sistema giudiziario, come ad esempio quelle sull’articolo 6 e sulla ragionevole durata del processo.

Fornire ai giuristi italiani e, in particolare, ai giuristi pratici uno strumento che consenta una conoscenza più ampia, dal punto di vista tematico, e più profonda, dal punto di vista contenutistico, è la ragione che ci ha spinto a riunire intorno a un’ideale tavola rotonda giudici europei e giudici nazionali, avvocati, professori, giuristi della Corte. Il risultato è una raccolta di scritti, attraverso i quali vengono soddisfatte sia una funzione divulgativa che una funzione di approfondimento e di analisi critica.

Il volume si divide in tre parti: il sistema Cedu e il suo ruolo nel sistema delle fonti; la struttura (le formazioni), i soggetti (l’elezione dei giudici e le garanzie di indipendenza, la Cancelleria, il non-judicial rapporteur, i giuristi, i magistrati distaccati, l’agente del governo), il funzionamento (l’organizzazione del lavoro e i Protocolli) della Corte Edu e il formarsi della sua giurisprudenza (il precedente, la banca dati e la Divisione della ricerca; autosufficienza del ricorso, tecniche di redazione dei provvedimenti e dissenting opinion; il contributo delle ong e dell’amicus curiae); le sentenze e la loro azione conformativa sull’ordinamento interno (profili sostanziali e processuali e questioni aperte).

Quello che viene offerto attraverso 73 intensi contributi è un quadro possente, col quale si cerca di dare alcune risposte alle molte domande che giuristi pratici e ricercatori si pongono, e che abbiamo ascoltato molte volte nel corso o a margine di incontri di formazione e di convegni.

Alcune domande concernono la posizione della Convenzione nel sistema delle fonti, il ruolo della Corte Edu (Corte “costituzionale” europea o giudice delle violazioni individuali?), il contribuito dato dalla Corte alla difesa di valori comuni e all’evoluzione della società dei Paesi europei, la circostanza che la Corte intervenga, unica tra le corti sovranazionali, a giudicato già formatosi. Altre si focalizzano sul margine di apprezzamento dello Stato; o, ancora, sul “consenso europeo”, una sorta di minimo comun denominatore tra i vari ordinamenti, che la Corte ricerca per individuare il limite al potere discrezionale degli Stati, talvolta attraverso semplificazioni (e perfino banalizzazioni) degli istituti giuridici, al fine di ridurli a un nucleo minimo condivisibile, col rischio di una regressione a un’età puerile del diritto che supera anni di raffinata evoluzione giurisprudenziale e dottrinale. Da qui la domanda se la Corte, in rapporto agli ordinamenti come interpretati dai giudici nazionali, sia un elefante in una cristalleria o il cane da guardia di beni essenziali.

L’esame di quali principi affermati dalla Corte abbiano un effetto dirompente per gli ordinamenti nazionali e, in particolare, per l’ordinamento italiano o quali tra questi principi possano produrre effetti economici rilevanti per l’economia, in specie italiana, ha ugualmente un ruolo importante. Così come la questione se la Corte, dibattendosi tra attivismo giudiziario e self-restraint, faccia politica.

Molte questioni riguardano il lavoro della Corte, court management e case management: chi lavora alla Corte e con quali compiti? Come si accede a un lavoro presso la Corte? Qual è il peso della Cancelleria nell’impostazione delle decisioni della Corte e nella soluzione dei casi? È vero che giovani laureati senza esperienza giudiziaria forniscono un apporto fondamentale al lavoro della Cancelleria della Corte? Qual è il ruolo della Cancelleria nella scelta del procedimento e nell’assegnazione dei casi alle varie formazioni (giudice unico, comitato di tre giudici, camera, Grande Camera)? Può succedere che i giudici della Corte non vedano affatto i fascicoli delle cause che giudicano? Quali sono i rischi del tentativo di ridurre l’arretrato con procedimenti semplificati e, a volte, molto semplificati? Domande rispetto alle quali si è fatto un tentativo di chiarezza sebbene gran parte delle procedure e prassi interne della Corte siano riservate.

Domande importanti riguardano i giudici e la loro indipendenza dal governo dello Stato con riferimento al quale sono nominati. E anche l’agente del governo, chiamato a difendere l’Italia nei ricorsi comunicati e a contribuire all’esecuzione delle sentenze di condanna, e il suo ruolo nel sistema convenzionale.

Sta ai lettori stabilire se e quali di queste e altre domande abbiano trovato risposta.

Nella nostra ricerca, e attraverso i contributi di quanti vi hanno partecipato, si è altresì cercato di capire se, anche per il giudice di Strasburgo, valga quanto affermava il grande giurista fiorentino sul cuore del giudice. A tratti, ci siamo riusciti.