L’agente del governo nel sistema convenzionale
1. Introduzione
Il Consiglio d’Europa (CdE) è stato creato dopo la Seconda guerra mondiale grazie all’iniziativa di dieci Paesi, tra cui l’Italia, persuasi che il consolidamento della pace fondata sulla giustizia e la cooperazione internazionale è un elemento vitale per preservare la società umana e la civilizzazione. Come si legge all’art. 1 del Trattato istitutivo, aperto alla firma il 5 maggio 1949, «Il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale». Per esserne membri, ai sensi dell’art. 3, gli Stati devono riconoscere il principio della preminenza del diritto e il principio in virtù del quale ogni persona collocata sotto la sua giurisdizione deve godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Gli Stati devono anche impegnarsi a collaborare sinceramente e attivamente al perseguimento del fine fissato all’art. 1.
Se, nel sistema originario del Trattato, il raggiungimento di quel fine era affidato al Comitato dei ministri e all’Assemblea parlamentare (detta originariamente «consultativa»), la Convenzione (adottata nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953) e la Corte europea dei diritti dell’uomo (entrata in funzione nel 1959) ne sono divenuti progressivamente il cuore palpitante, con l’affermazione solenne di un catalogo di diritti umani accompagnata alla volontaria sottomissione dei Paesi membri alla giurisdizione di una Corte europea: accessibile da chiunque si affermi vittima di una violazione di tali diritti a opera delle autorità nazionali, essa può constatare la sussistenza di una violazione, condannare lo Stato, spingerlo a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nuove violazioni in futuro.
Il Consiglio d’Europa è un complesso meccanismo in cui la realizzazione dei diritti umani di oltre 800 milioni di europei dipende dall’interazione tra decisioni sui casi concreti della Corte Edu e rafforzamento dello Stato di diritto e delle sue garanzie formali e sostanziali nei 47 Paesi membri grazie all’azione del Comitato dei ministri e dell’Assemblea parlamentare, combinata con quella del Commissario per i diritti umani e di altri organi specifici – come, tra gli altri, il GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione), il CPT (Comitato per la prevenzione della tortura), la CEPEJ (Commissione per l’efficacia della giustizia), il CCJE et il CCPE (Consigli consultivi dei giudici e dei procuratori).
Non è inutile sottolineare che la volontarietà del raggruppamento degli Stati sotto l’ala del Consiglio d’Europa ne è, allo stesso tempo, la forza (la determinazione nel perseguimento del fine comune) e la debolezza. In particolare, vivendo dei contributi dei Paesi membri, questi hanno nelle loro mani una leva fin troppo facile da azionare. Se l’Italia è uno dei grandi contributori del CdE assieme a Francia, Germania e Gran Bretagna, il mancato pagamento del contributo per quasi due anni da parte della Russia e il ritiro turco dalla posizione di grande contributore stanno mettendo a serio rischio la capacità operativa di questa grande macchina. Vale la pena aggiungere, a riprova della delicatezza degli ingranaggi in azione, che la Turchia si è ritirata dal gruppo dei sei grandi contributori dopo che l’Assemblea parlamentare aveva attribuito il Premio Vàclav Havel per i diritti umani 2017 al giudice costituzionale e presidente dell’associazione giudiziaria YARSAV Murat Arslan, arrestato nel 2016 e ancora detenuto, sotto l’accusa di aver partecipato al gruppo gulenista FETO.
2. Ruolo e funzioni dell’agente del governo
L’agente del governo, una figura chiave del sistema convenzionale, è l’istituzione nazionale chiamata ad assicurare la protezione effettiva dei diritti umani e a garantire la compatibilità della normativa e della pratica con gli standard europei, secondo il principio convenzionale della cd. shared responsibility, la “responsabilità condivisa”.
L’agente del governo opera su tre “tavoli”: la Corte Edu, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, il governo e le istituzioni nazionali. Formalmente previsto all’art. 35 del Regolamento della Corte come il soggetto che rappresenta il governo nelle controversie davanti alla Corte Edu medesima, questa figura ha finito generalmente per inglobare anche quella di coordinatore dell’esecuzione delle sentenze di cui alla raccomandazione CM/Rec(2008)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri per un’efficiente organizzazione nazionale finalizzata alla rapida esecuzione delle sentenze della Corte Edu, adottata il 6 febbraio 2008.
Le sue funzioni sono molteplici e complesse. Le principali sono: 1) rappresentare il governo davanti alla Corte Edu (rappresentanza e difesa in giudizio nei casi contro lo Stato; predisposizione di interventi nei casi contro altri Stati rilevanti per il proprio Paese o nelle relazioni inter-statali; tenuta dei rapporti con la Divisione della Cancelleria della Corte che segue i casi dello Stato a fini di una ottimale gestione dell’arretrato e delle sopravvenienze; individuazione dei casi in cui, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte, è opportuno o finanche necessario pervenire a una soluzione amichevole o unilaterale del caso); 2) curare l’esecuzione delle sentenze (contribuire all’opera necessaria per l’esecuzione delle sentenze della Corte Edu e delle raccomandazioni del Comitato dei ministri; intraprendere attività finalizzate all’attuazione della Convenzione nel sistema interno nonché a evitare nuove violazioni nel futuro); 3) assicurare la compatibilità della legislazione e delle prassi applicative con gli standard della Cedu; 4) diffondere conoscenza e consapevolezza dei principi convenzionali quali interpretati dalla Corte in tutti i corpi e le amministrazioni pubbliche; diffondere e pubblicare le sentenze; curare e diffondere pubblicazioni che facilitano la conoscenza e l’applicazione del sistema convenzionale, promuovere e organizzare attività di formazione; 5) intervenire nei lavori del Comitato direttivo per i diritti umani quale organo di consulenza giuridica del Comitato dei ministri e intrattenere le opportune relazioni con gli agenti degli altri Paesi membri.
In generale, date le funzioni da svolgere e la loro natura parzialmente bifronte, politico-giuridica, l’agente dovrebbe poter agire con un grado elevato di autonomia rispondendo al governo della propria azione; l’ufficio dell’agente dovrebbe essere una struttura dotata di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche.
La struttura dell’ufficio varia da Paese a Paese in considerazione di più fattori: la consistenza del contenzioso europeo, l’arretrato davanti alla Corte, l’arretrato davanti al Comitato dei ministri per le esecuzioni, il livello di attuazione della Convenzione nel sistema interno, l’esistenza di rodati meccanismi interni di attuazione della Convenzione e protezione dei diritti umani. Nella maggior parte dei Paesi, l’ufficio dell’agente è collocato presso il Ministero degli esteri (Francia, Regno Unito, Estonia, Lettonia, Olanda) o presso il Ministero della giustizia (Belgio, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna, Ucraina, Moldavia, Georgia), di cui costituisce un servizio o un dipartimento. Talvolta, specie nei Paesi con contenzioso quantitativamente limitato, l’ufficio di agente del governo è ricoperto di diritto dal procuratore generale (Portogallo, Norvegia) o dal presidente del Consiglio di Stato (Grecia). Nelle esperienze più recenti vengono adottate formule organizzative più innovative: in Slovenia, l’ufficio dell’agente è un dipartimento del Ministero della giustizia, che vede la partecipazione di alti funzionari dei vari ministeri il cui operato è più rilevante per la tutela dei diritti umani, assicurando capacità decisionale e approccio multidisciplinare, particolarmente utili in sede esecutiva; in Croazia e in Montenegro è un ufficio autonomo o un’agenzia facente capo al governo; in Bosnia è un dipartimento del Ministero per i diritti umani e i rifugiati. Paesi – come la Danimarca – con un contenzioso insignificante non hanno strutture ad hoc.
In alcuni Paesi (Repubblica Ceca, Francia, Olanda) l’ufficio dell’agente, oltre a esercitare le funzioni già indicate, rappresenta il governo anche nelle controversie collettive davanti al Comitato europeo per i diritti sociali.
3. L’agente del Governo italiano
L’agente del Governo italiano ha tradizionalmente sede presso il Ministero degli affari esteri ed è dotato di un ufficio in Strasburgo, presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa.
In passato, fino al 2008, la funzione di agente è stata esercitata dal capo del Servizio del contenzioso diplomatico del Ministero e la funzione di rappresentanza innanzi alla Corte Edu è stata espletata essenzialmente dal co-agente del governo con sede a Strasburgo, una particolarità del nostro Paese, sedendo gli agenti e co-agenti degli altri Stati nelle capitali.
Le esigenze gestionali connesse al rilevante aumento del contenzioso contro l’Italia hanno fatto emergere nel tempo la necessità di un agente funzionalmente distinto dal capo del Servizio. Sulla base di un parere del Consiglio di Stato, che esaltava il carattere poliedrico e non limitato alla gestione del contenzioso del ruolo dell’agente, si è ritenuto che la sua nomina rientrasse nelle competenze del Ministro degli esteri, che vi ha provveduto con proprio decreto.
L’agente ha progressivamente arricchito l’ufficio ottenendo l’apporto di due magistrati in funzione di esperti giuridici e, dal gennaio 2017, un co-agente con sede in Roma si è aggiunto ai (divenuti nel frattempo) due co-agenti con sede in Strasburgo.
I co-agenti sono scelti tra i magistrati ordinari e sono nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e finanze, all’esito di una procedura che prevede la pubblicazione di un bando per dichiarazioni di disponibilità, una pre-selezione a opera di una commissione composta da capi dipartimento del Ministero della giustizia e l’individuazione di una rosa su cui viene operato il concerto.
Un contributo importante all’opera dell’agente, sia in sede contenziosa che in sede esecutiva, è fornito dal Ministero della giustizia, il che non stupisce se si riflette sul fatto che l’80% del contenzioso individuale Cedu nasce dall’esito di procedimenti trattati dalla magistratura ordinaria. Qui è istituita all’interno della Direzione generale degli affari giuridici e legali una Direzione contenzioso Cedu (l’«Ufficio II») cui sono dedicati tre magistrati. Questi, sotto il coordinamento del direttore generale, provvedono all’acquisizione degli atti e documenti dei procedimenti giudiziari, forniscono una valutazione fattuale e legale del caso, esprimono un parere sull’opportunità di un regolamento amichevole. Negli altri ministeri e amministrazioni di volta in volta interessati, il riferimento è normalmente l’ufficio legale e del contenzioso; nelle amministrazioni più frequentemente coinvolte (Interno, Lavoro, Salute) sono presenti dei focal point.
Benché non sia formalmente previsto un raccordo funzionale tra ufficio dell’agente e Presidenza del Consiglio, quest’ultima svolge un ruolo chiave nel sistema grazie alle sue competenze in materia di definizione amichevole o unilaterale dei casi e di esecuzione delle sentenze.
Infatti, a seguito della legge n. 12/2006, che ha modificato la legge n. 400/1988, la Presidenza del Consiglio «promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2007 ha attribuito gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte Edu di cui alla legge n. 12/2006 al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il quale: a) previo raccordo con la Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, comunica tempestivamente all’amministrazione interessata nonché al Ministero dell’economia e delle finanze le sentenze di condanna della Corte per violazioni di norme della Cedu a carico dell’Italia, al fine di avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse; b) «invita l’Amministrazione competente a conformarsi ai principi convenzionali nonché alle eventuali statuizioni contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso, l’adozione delle misure individuali o generali ritenute necessarie; coordina e favorisce, altresì, l’individuazione di misure idonee a prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione; c) tramite raccordo con la Rappresentanza, può favorire o assumere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti e secondo i parametri di equità adottati dalla Corte, ogni opportuna iniziativa in relazione alla definizione delle controversie nelle forme dell’offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 37, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione o del regolamento amichevole previsto dagli articoli 38 e 39 della Convenzione. In tale attività può essere sentito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Tale parere è sempre richiesto per le pratiche di particolare rilevanza» (art. 2).
Nella prassi, dal 2007 i co-agenti in servizio presso l’ufficio di Strasburgo coadiuvano la Presidenza del Consiglio dei ministri nella attività e nelle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze di condanna ai sensi degli artt. 41 e 46 della Convenzione. Inoltre, l’agente e i co-agenti sottopongono alla Presidenza i casi per i quali è opportuno pervenire a una soluzione amichevole o unilaterale, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. Si può dunque dire che, fino a oggi, il sistema convenzionale si è realizzato, quanto ai profili legati al contenzioso individuale e all’esecuzione delle misure individuali e generali legate alle sentenze di condanna, a opera dell’agente e dei co-agenti, sotto l’“ombrello” della Presidenza del Consiglio.
Una recentissima disposizione (art. 15, comma 1, legge di conversione del decreto-legge su immigrazione e sicurezza pubblica n. 113/2018) ha innovato in materia di nomina dell’agente prevedendo che: «Le funzioni di agente del governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono svolte dall’avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato». Nel «Dossier per l’Assemblea» del dl, con gli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali in sede referente, si legge: «Il Regolamento della Cedu, all’articolo 35, prevede infatti che gli Stati membri della Convenzione siano rappresentati da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti. Attualmente l’agente del governo ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è coadiuvato da due co-agenti, residenti a Strasburgo, i quali assicurano la difesa scritta ed orale del governo, curano i rapporti tra la Corte e le Autorità nazionali di volta in volta interessate e coordinano le attività processuali necessarie. Dopo ogni sentenza della Corte, recante la constatazione di una violazione della Convenzione a carico dell’Italia, i co-agenti seguono, in qualità di esperti giuridici della Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, la fase di esecuzione degli obblighi scaturenti dalla decisione (ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione stessa). La disposizione in commento viene a colmare una lacuna normativa in merito all’individuazione, nell’ordinamento interno, della figura dell’agente di governo presso la Corte Edu. Attualmente, infatti, la materia è regolata dalla prassi, in base alla quale la nomina dell’agente viene effettuata dal Ministro per gli affari esteri su proposta del Ministro della giustizia. Non vi è alcuna disposizione che preveda specifici requisiti per la nomina. Con riguardo all’attribuzione delle funzioni all’Avvocatura dello Stato, si ricorda peraltro che anche nel caso dell’agente del Governo italiano presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, le funzioni dello stesso sono già attualmente svolte da un avvocato dello Stato. In tale caso però, a differenza di quanto previsto dalla disposizione in commento, la nomina dell’avvocato di Stato è di competenza della Presidenza del Consiglio, o del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito l’avvocato generale dello Stato (articolo 42, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)».
La pluralità delle funzioni dell’ufficio dell’agente, non limitate alla rappresentanza in sede contenziosa davanti alla Corte Edu, e la loro interconnessione implicano il mantenimento dell’attuale struttura organizzativa. Sembra, peraltro, opportuno che in un prossimo futuro non solo l’individuazione dell’agente, ma anche le sue funzioni e la struttura dell’ufficio siano disciplinate in dettaglio per legge.
Dovrebbero, in particolare, dettarsi disposizioni più specifiche sull’esercizio della funzione di rappresentanza, armonizzandole con le funzioni della Presidenza del Consiglio in materia di esecuzione delle sentenze. Quanto alla definizione amichevole o unilaterale dei casi, l’attribuzione della funzione di agente all’avvocato generale dello Stato richiede una completa rivisitazione del meccanismo di autorizzazione su parere facoltativo o obbligatorio dell’Avvocatura.
Quello che è essenziale – al di là delle molte possibili opzioni organizzative e istituzionali – è mantenere l’unitarietà o quanto meno lo stretto coordinamento tra i vari aspetti del “lavoro” di attuazione della Convenzione. Diplomazia, difesa davanti alla Corte Edu, esecuzioni, presenza e azione negli organismi del Consiglio d’Europa sono gli ingranaggi di una sola grande macchina. Per funzionare bene, devono essere oliati e marciare all’unisono.
4. Una prospettiva possibile… anzi, necessaria
Se, poi, si volesse adottare una prospettiva di lungo termine, si dovrebbe – secondo la personale opinione di chi scrive – prevedere la creazione di un nuovo soggetto, agenzia o altra istituzione autonoma, preposto alla realizzazione dei diritti umani e all’attuazione della Convenzione nel nostro Paese.
In questo modo, si darebbe finalmente attuazione ai cd. Principi di Parigi adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, che prevedono la creazione di un’istituzione nazionale con competenze per la promozione e la tutela dei diritti umani (ad agosto 2018, erano 122 i Paesi delle Nazioni Unite che hanno creato tali autonome istituzioni, di cui 10 ritenute non conformi ai Principi di Parigi[1]). Secondo gli standard fissati dall’Assemblea generale, tale istituzione deve: 1) avere un mandato il più ampio possibile, chiaramente definito a livello costituzionale o legislativo, che specifichi la sua composizione e la sua sfera di competenza; 2) avere, tra l’altro, le seguenti responsabilità: « (a) Presentare al governo, al Parlamento e a qualsiasi altro organo competente, su base consultiva, su richiesta delle autorità interessate o nell’esercizio del suo potere di iniziativa senza che sia necessario un rinvio da altra autorità superiore, pareri, raccomandazioni, proposte e relazioni su qualsiasi questione riguardante la promozione e la tutela dei diritti umani; (…) tali pareri, raccomandazioni, proposte e relazioni, nonché qualsiasi prerogativa dell’istituzione nazionale, riguardano i seguenti settori: i) le disposizioni legislative o amministrative, nonché le disposizioni relative alle organizzazioni giudiziarie, volte a preservare ed estendere la tutela dei diritti umani; (…) ii) qualsiasi situazione di violazione dei diritti umani su cui decida di intervenire; iii) la preparazione di relazioni sulla situazione nazionale per quanto riguarda i diritti umani in generale e su questioni più specifiche; iv) richiamare l’attenzione del governo sulle situazioni di violazione dei diritti umani in qualsiasi parte del Paese e proporgli iniziative per porre fine a tali situazioni e, se necessario, esprimere un’opinione sulle posizioni e le reazioni del governo; (b) promuovere e garantire l’armonizzazione delle legislazioni, dei regolamenti e delle pratiche nazionali con gli strumenti internazionali in materia di diritti umani di cui lo Stato è parte e la loro effettiva attuazione; (c) incoraggiare la ratifica dei suddetti strumenti o l’adesione a tali strumenti e garantirne l’attuazione».
I compiti di questa istituzione autonoma, come indicati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, corrispondono a quelli che, nel sistema convenzionale del Consiglio d’Europa, dovrebbero assegnarsi all’agente quale soggetto che opera per l’attuazione della Convenzione nel sistema interno[2].
L’agente potrebbe essere il capo di questa nuova istituzione. Che si tratti di un soggetto individuato di diritto (com’è oggi) o di un soggetto nominato ad hoc (dal Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri o da questi due Ministri di concerto tra loro) è relativamente rilevante, l’essenziale essendo che a lui siano accordate garanzie di autonomia e imparzialità, bilanciate da responsabilità di fronte al Governo (o al Parlamento).
La legge dovrebbe disciplinare la durata (nel caso di persona nominata ad hoc) della carica, l’eventuale indennità ad essa collegata e le competenze, quali:
- promuovere l’attuazione della Cedu e della normativa europea e nazionale vigenti in materia di protezione dei diritti umani;
- rappresentare lo Stato nei ricorsi individuali davanti alla Corte Edu;
- proporre, sentite le amministrazioni interessate, la soluzione delle controversie con regolamento amichevole e, se non accettato dal ricorrente, con dichiarazione unilaterale, qualora l’esito prevedibile sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte Edu sia una condanna dello Stato;
- curare l’esecuzione e tutti gli adempimenti conseguenti alle sentenze di condanna della Corte Edu;
- curare la diffusione a livello nazionale della giurisprudenza della Corte Edu;
- rappresentare lo Stato nelle controversie collettive davanti al Comitato europeo dei diritti sociali;
- partecipare, in rappresentanza dello Stato e d’intesa con il Rappresentante permanente d’Italia a Strasburgo, alle attività del Consiglio d’Europa connesse al sistema della Cedu;
- segnalare al governo, alle regioni, agli enti locali e territoriali interessati, al Consiglio superiore della magistratura, alla Scuola superiore della magistratura, agli ordini professionali, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti umani;
- esprimere il proprio parere su iniziative di legge aventi una possibile incidenza sulla protezione e sull’attuazione dei diritti umani;
- collaborare alle attività comuni degli agenti del governo dei Paesi del Consiglio d’Europa e all’attività di organizzazioni e istituti internazionali – o appartenenti ad altri Paesi – di tutela e di promozione dei diritti umani;
- assicurare forme idonee di consultazione e di collaborazione con tutte le organizzazioni, le associazioni, le ong e le reti internazionali operanti in Italia e negli altri Paesi nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti umani.
La gestione del contenzioso individuale potrebbe essere affidata al coordinamento di un co-agente o agente aggiunto, nell’ambito delle direttive impartite dall’agente.
L’istituzione dovrebbe avere risorse umane e materiali sufficienti per consentire l’espletamento efficace delle competenze. L’agente e il co-agente dovrebbero essere coadiuvati da personale di supporto amministrativo e legale con una dotazione organica di almeno 22 unità (sette esperti giuridici provenienti dalla magistratura ordinaria e amministrativa e dall’avvocatura dello Stato con almeno dieci anni di anzianità di servizio e conoscenza professionale dell’inglese e del francese; tre giovani giuristi con conoscenze linguistiche; un consigliere diplomatico; un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, sei funzionari, due traduttori, un commesso). Un esperto giuridico e un giovane giurista presso la Rappresentanza permanente d’Italia a Strasburgo dovrebbero coadiuvare l’agente e il co-agente nelle attività concernenti l’esecuzione delle sentenze di condanna e la partecipazione agli organismi del Consiglio d’Europa, in coordinamento e col supporto del personale diplomatico della Rappresentanza medesima.
Per l’espletamento delle competenze indicate e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’ufficio dell’agente, dovrebbe essere istituito un fondo speciale a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio. L’agente disporrebbe del fondo e sarebbe soggetto agli ordinari controlli contabili.
Al momento in cui si scrive (dicembre 2018) sono pendenti davanti alla Corte poco più di 4000 richieste individuali, che ci pongono ancora (nonostante gli immensi sforzi sia della Corte che dell’ufficio dell’agente per ridurre un arretrato che, solo pochi anni fa, aveva raggiunto quota 17.000) tra i primi cinque o sei Paesi con maggiori pendenze, in compagnia di Russia, Ucraina, Turchia, Romania. Davanti al Comitato dei ministri pendono circa 200 esecuzioni, di cui ben 57 sono leading case in procedura di monitoraggio rafforzato. Il segretariato e il Comitato dei ministri hanno compiuto un atto di fiducia verso il nostro Paese chiudendo i casi clone dei leading case in cui è intervenuta l’esecuzione delle misure individuali (con diminuzione drastica delle pendenze). Si tratta, ora, di porre mano ad antichi e irresoluti problemi strutturali (a partire da quello della durata dei processi).
Solo un’istituzione autonoma, dedicata, con adeguate risorse, dotata di mission e vision può coordinare, costruire e rappresentare, nelle relazioni con le istituzioni convenzionali, quel livello di adempimento e realizzazione dei principi convenzionali che sono già la stella polare dei servitori dello Stato, siano essi magistrati o forze di polizia, servizi sociali o amministrazioni attive.
[1] Si veda, in proposito: www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx.
[2] Vds. Applying and supervising the ECHR. The role of government agents in ensuring effective human rights protection, atti del seminario tenuto a Bratislava sotto la Presidenza Slovacca del CdE il 3 e 4 aprile 2008, pubblicati dal Consiglio d’Europa.