Leggi e istituzioni - pagina 2
Nuovi tasselli della politica penale della destra
Note a valle di uno studio comparato sul valore del giudice costituzionale nei microstati
Testo per l’audizione del 10 aprile 2024 presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati (disegno di legge A.C. 1665)
Probabilmente costituisce un record il numero di pronunce di incostituzionalità che hanno colpito il d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs act): ciò che ne esce sconfessata è soprattutto la filosofia che vi era sottesa
Considerazioni a margine di un caso di fruttuosa collaborazione tra tribunale ed amministrazioni
Se nella vicenda della consigliera Rosanna Natoli l’etica, almeno sino ad ora, si è rivelata imbelle e se gran parte della stampa e della politica hanno scelto il disinteresse e l’indifferenza preferendo voltarsi dall’altra parte di fronte allo scandalo cha ha coinvolto un membro laico del Consiglio, è al diritto che occorre guardare per dare una dignitosa soluzione istituzionale al caso, clamoroso e senza precedenti, dell’inquinamento della giustizia disciplinare. L’organo di governo autonomo della magistratura può infatti decidere di agire in autotutela, sospendendo il consigliere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, come previsto dall’art. 37 della legge n. 195 del 1958, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa peculiare forma di sospensione “facoltativa” può essere adottata con garanzie procedurali particolarmente forti per il singolo consigliere - la votazione a scrutinio segreto e un quorum deliberativo di due terzi dei componenti del Consiglio – ed è regolata da una normativa speciale, non abrogata né in alcun modo incisa dalle recenti disposizioni della riforma Cartabia che mirano a garantire il cittadino da effetti civili o amministrativi pregiudizievoli riconducibili al solo dato della iscrizione nel registro degli indagati. Le questioni poste dal caso Natoli sono troppo gravi e serie per farne materia di cavilli e di vuote suggestioni e per tutti i membri del Consiglio Superiore è venuto il momento dell’assunzione di responsabilità. Essi sono chiamati a decidere se tutelare l’immagine e la funzionalità dell’organo di governo autonomo o se scegliere di rimanere inerti, accettando che i fatti già noti sul caso Natoli e quelli che potranno emergere nel prossimo futuro pongano una pesantissima ipoteca sulla credibilità e sull’efficienza dell’attività del Consiglio Superiore.
L’intervento al convegno La magistratura e i social network organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (Roma, 17 maggio 2024)
In adesione al decreto del 30 novembre 2023 con cui la corte d'appello di Brescia ha confermato la legittimità del riconoscimento di due minori effettuato dalla madre intenzionale e la rettificazione dell'atto di nascita con l'aggiunta dell'indicazione del secondo genitore, il contributo individua alcuni profili interpretativi della controversa questione dello stato giuridico dei bambini nati da una coppia femminile.
Il fermento determinato dai limiti alla sindacabilità, da parte del giudice civile, del c.d. Decreto Paesi sicuri, nell’ambito delle azioni di riconoscimento del diritto di asilo, pone all’attenzione un tema antico e al contempo modernissimo, quello del potere di disapplicazione dell’atto amministrativo. Lo scritto si propone di evidenziare alcune incongruenze nella interpretazione dei limiti dell’esercizio di questo potere, dettati per lo più dal timore di travalicare i confini della giurisdizione ordinaria, e di suggerire una possibile soluzione interpretativa.
Una sentenza, una candidatura, una ricorrenza storica, un’interpellanza parlamentare, un’aggressione, che hanno a che fare con il fascismo, la discriminazione razziale, l’intolleranza, e altri relitti, prima che delitti. Un incrocio recente di vicende e di parole: quelle orientate (alla Costituzione) e quelle disorientate (e pericolose). E tocca a tutti usare le giuste parole ben prima che siano le sentenze a farlo.
Problemi e prospettive dopo due anni dalla sua istituzione
Con l’introduzione della valutazione di idoneità psico-attitudinale nel concorso per magistrato ordinario, il Governo ha dato vita ad un intervento normativo che stride e confligge, sotto più aspetti, con la Carta costituzionale e i suoi principi fondamentali: dal principio di separazione dei poteri alla regola del reclutamento dei magistrati per concorso, dal principio di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario al principio-valore di eguaglianza e ragionevolezza, sino alla regola della necessaria copertura finanziaria delle leggi che importano nuovi oneri e spese.
I dati del Monitoraggio statistico ministeriale degli indicatori PNRR – 2023 evidenziano che, in un quadro generale di costante miglioramento dei tempi e delle pendenze, gli obiettivi per l’arretrato civile per il 2024 e per i tempi (il Disposition Time – DT) per il penale verranno raggiunti, mentre sono lontani gli obiettivi per il DT civile e per l’arretrato civile per il 2026. Essenziale per questo miglioramento è stato l’apporto dell’Ufficio per il processo. Vi sono disparità tra uffici e diversi contesti territoriali e le variabili più significative sono quelle geografiche, dimensionali e relative alle sopravvenienze. A fronte di un’inerzia ministeriale e di una sorta di rassegnazione occorrerebbero iniziative per sostenere gli uffici giudiziari perché raggiungere gli obiettivi PNRR ed una giustizia in tempi ragionevoli è ancora possibile.
I diritti fondamentali della persona costituiscono un catalogo aperto in cui si sono inseriti, nel tempo, anche il diritto alla riservatezza e il diritto all'oblio, vale a dire il diritto dell’individuo a che le vicende della sua vita privata vengano dimenticate quando non sono più di pubblico interesse. L'Autrice esamina come questo diritto riceve tutela, nella interpretazione della giurisprudenza nazionale ed europea, tenendo conto del differente potenziale della diffusione di una notizia per mezzo della stampa cartacea e tramite siti web.
Ancora di recente, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che, in ragione della natura giurisdizionale del procedimento disciplinare sin dalle sue fasi iniziali, ne restano riservati gli atti. La Procura Generale della Corte di cassazione, titolare del potere di iniziativa disciplinare, ha strutturato il servizio in modo da poter operare secondo schemi trasparenti una quanto più efficiente opera di filtro capace di selezionare le notizie di rilievo disciplinare: ha d’altro lato ritenuto di dare pubblicità ai criteri secondo i quali si perviene alla archiviazione della notizia, pubblicando le “massime” più significative, in grado di orientare i magistrati, ed i cittadini, circa le linee interpretative seguite. Quali di questi approdi sono stati considerati dal legislatore che si propone di riformare l’art. 105 della Costituzione? La lettura dello scarno testo della norma come si vorrebbe riformata solleva interrogativi, riflessioni critiche, serie perplessità.
Il processo del lavoro, nella struttura voluta dal legislatore del 1973, era un processo pensato per regolare un conflitto tra parti diseguali, costruito, come era costruita la disciplina del rapporto di lavoro in quegli stessi anni, intorno all’attribuzione di giuridica rilevanza a tale disuguaglianza sostanziale. In quel modello di processo il giudice era un attore centrale, il cui potere ufficioso serviva a superare la disparità delle parti nell’accesso alla prova e insieme a controbilanciare il regime di forti preclusioni, in vista del raggiungimento rapido di una decisione di merito il più possibile conforme alla verità materiale dei fatti. Quel modello è stato attraversato da una profonda trasformazione, culturale, più che normativa, che ha accompagnato le modifiche legislative che hanno interessato la regolamentazione sostanziale del rapporto di lavoro. L’esito è stato nel senso, non del superamento, ma della rimozione dall’orizzonte regolativo del rapporto e culturale degli operatori del diritto della disuguaglianza sostanziale delle parti, che tuttavia nel frattempo non è affatto diminuita. Ne è seguito un mutamento, nelle prassi processuali, anche del ruolo del giudice, sempre meno disposto a fare uso dei propri poteri ufficiosi. Solo in tempi recentissimi la giurisprudenza ordinaria e costituzionale ha riportato il crudo fatto della disuguaglianza sostanziale al centro dell’argomentazione giudiziale.
Prendendo le mosse da una sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2024 sull’apposizione del crocifisso in ambienti di edifici comunali e da una proposta di legge di obbligatorietà della presenza del crocifisso negli edifici pubblici (nonché dalle dichiarazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri a Pescara a proposito di chiusura delle scuole in occasione del ramadan), l’A. si sofferma sull’uso strumentale della religione a fini politici, ma in violazione del principio supremo di laicità.
Come riflettere insieme ai più giovani sul significato di diritto umano? Cosa viene incluso e cosa di fatto si esclude osservandolo alla luce dell’esperienza concreta? Nel libro-laboratorio Diritti in gioco (2004) avevamo affrontato il tema in un lavoro collettivo attraverso un cambio del punto di vista, ovvero, partire dalla vita reale e quindi dai bisogni, e verificare se e in che modo erano stati accolti e considerati nell’ambito del diritto. La scelta è stata quella di considerare alcuni beni comuni fondamentali: acqua, terra, cibo, sapere, salute, uguaglianza, pace. Il libro, molto utilizzato nelle scuole, oggi necessita di una ristampa e i cambiamenti in atto (sul piano geopolitico, economico, climatico, le nuove forme di sfruttamento, le guerre continue, le sistematiche violazioni dei diritti - e del diritto internazionale in particolare - che rimangono impunite se non addirittura avallate) richiedono una rinnovata riflessione. Accenniamo qui ad alcune questioni che andrebbero considerate e affrontate: una proposta, nell’intento di svilupparle attraverso un percorso ancora una volta collettivo.
Nella scelta del sorteggio per la provvista dei membri togati dei due CSM separati e dell’Alta Corte disciplinare c’è qualcosa che va oltre il proposito di infliggere una umiliazione alla magistratura. E’ il tentativo di far rivivere una concezione della magistratura come “corporazione” indifferenziata, nella quale non sono ravvisabili - e comunque non sono legittime - diverse idealità e diverse interpretazioni degli interessi professionali. E’ solo in quest’ottica infatti che si può ritenere che ciascuno degli appartenenti al “corpo”, anche se scelto a caso, possa rappresentarlo nella sua interezza e decidere in suo nome. In questa visione della magistratura si esprime una logica di “restaurazione” che mira a cancellare e a smentire il percorso culturale, ideale ed istituzionale compiuto dalla magistratura negli ultimi cinquanta anni, appiattendola sull’unica dimensione di un corpo indistinto di funzionari, portatori di elementari interessi di status e di carriera cui ciascuno di essi può attendere in nome e per conto degli altri senza bisogno di scelte o investiture rappresentative.
Pubblichiamo, per il suo valore in termini di controllo sulla discrezionalità legislativa in materia di dosimetria della pena, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale
Un viaggio nella storia del pensiero giuridico alla luce dell’esperienza francese, sulle tracce di un concetto connaturato al funzionamento della giustizia, reattivo ai tentativi di soppressione o mascheramento tuttora capaci di incidere sul ruolo del magistrato all’interno della società. Una società complessa e plurale, di cui egli è parte attiva a pieno titolo. Nella lucida e personalissima testimonianza di Simone Gaboriau, l’imparzialità emerge come principio-cardine dell’ordine democratico, fondato – necessariamente – sull’indipendenza dei poteri che lo reggono.
Pubblichiamo il contributo nella versione italiana e nella versione originale francese.
Prendendo spunto dalla Festa delle Donne Matematiche, che si celebra ogni anno il 12 maggio, analizziamo la situazione italiana della disuguaglianza di genere in ambito scolastico e accademico per la matematica.
Il pieno riconoscimento dell’uguaglianza giuridica tra uomini e donne è frutto di un percorso lungo e difficile, passato attraverso l’abbattimento di una discriminazione giuridica, quella nei confronti delle donne, di fatto durata, in tutti i settori del diritto, fino al Novecento. Il 13 maggio 1960, con la sentenza n. 33, la Corte costituzionale ha impresso un notevole impulso, rispetto a tale percorso, contribuendo così al progresso dell’uguaglianza.