Leggi e istituzioni - pagina 3
Dopo il pugno nello stomaco di quanto avvenuto a Santa Maria Capua Vetere, i fatti dell’Istituto minorile Beccaria ci scioccano. Ma lo “scandalo” deve cedere il posto agli interrogativi: il malessere del carcere viene da lontano e rischia di portarci lontano.
Il tema dell’imparzialità del giudice, di cui molto si discute riferendosi soprattutto all’esercizio della giurisdizione penale, presenta spunti di interesse anche dal punto di vista civilistico. Se è ovvio che il giudice debba essere indipendente e imparziale, meno ovvio è cosa per “imparzialità” debba intendersi. Si pongono al riguardo tre domande: se e quanto incidono sull’imparzialità del giudice le sue convinzioni ideali e politiche e il modo in cui egli eventualmente le manifesti; se l’imparzialità debba precludere al giudice di intervenire nel processo per riequilibrare le posizioni delle parti quando esse siano in partenza sbilanciate; entro quali limiti la manifestazione di un qualche suo pre-convincimento condizioni l’imparzialità del giudice all’atto della decisione. Un cenno, infine, all’intelligenza artificiale e il dubbio se la sua applicazione in ambito giurisdizionale possa meglio garantire l’imparzialità della giustizia, ma rischi di privarla di umanità.
Alle ardite teorizzazioni del diritto di disobbedire, di resistere, di ribellarsi a sovrani empi o rovinosi per lo Stato - contenute nel libro Vindiciae contra tyrannos, pubblicato nel 1579 da due pensatori protestanti ascrivibili alla schiera degli scrittori monarcomachi - fa da contraltare una drastica limitazione della titolarità di tali diritti. Essi non spettano al popolo inteso come somma di singoli individui, visto con sospetto come una «bestia da un milione di teste» e una «moltitudine senza briglie», ma al corpo ordinario degli “stati” composto da principi, ufficiali della corona ed altri dignitari che soli “rappresentano” il popolo e possono dargli voce e soggettività. Se questa élite istituzionale rimane inerte e non esercita il suo potere di contrasto della tirannide, ai privati che non vogliono assoggettarsi non resta che l’alternativa disperata tra l’esilio e la morte. E’ il timore dell’anarchia, evidentemente superiore a quello della tirannia, a suggerire la spessa rete di limiti soggettivi al diritto di resistenza. Occorrerà attendere i successivi sviluppi culturali e storici del contrattualismo e la laicizzazione del patto tra governanti e governati per registrare l’ampliamento, sul versante soggettivo, del diritto di resistenza. A partire dalle affermazioni di Hobbes – sorprendenti perché provenienti da un teorico dell’assolutismo - sul «diritto di renitenza» del cittadino rispetto alle guerre di aggressione intraprese dallo Stato sino alle enunciazioni di Locke che giustificano la resistenza al governo che viola i diritti naturali irrinunciabili dei cittadini, infrangendo il patto sociale su cui si fonda il dovere di obbedienza.
La legge sull’interruzione volontaria della gravidanza riconosce una libertà di scelta ancora ostacolata da incrostazioni culturali
Nel caso di lacuna legislativa, il giudice ha il potere/dovere di dirimere la controversia facendo diretta applicazione della Costituzione, ma si tratta di un evento eccezionale e residuale, perché la selezione del principio prevalente, all’interno del bilanciamento dei principi costituzionali, o la stessa combinazione dei principi, corrispondono a una scelta politica, la quale, in un sistema democratico, dovrebbe restare affidata al titolare della rappresentanza politica, che la esercita nella forma della legge.
La riforma modifica la disciplina delle prove nel processo tributario e supera il vecchio divieto di prova testimoniale
La legge delega 111/2023 ed il decreto legislativo 220/2023 di riforma del processo attuano il giusto processo tributario e prevedono nuove tutele a favore del contribuente. L’articolo esamina il nuovo sistema, soffermandosi anche sulla tutela in sede di esecuzione e sulla tutela cautelare.
L’articolo esamina il regime delle invalidità degli atti tributari, in chiave comparata con i vizi degli atti amministrativi ed anche alla luce del nuovo Statuto del contribuente
L'editoriale del direttore di Questione giustizia al numero 1-2/2024 dedicato all'imparzialità dei magistrati
L’articolo esamina le principali pronunce di legittimità in tema di utilizzabilità degli atti istruttori e la prospettiva della riforma dettata dal nuovo art. 7-quinquies
L’articolo esamina istituti e problematiche della lotta all’evasione ed al sommerso, con particolare riferimento alle indagini finanziarie (anche telematiche ed internazionali), al processo verbale di constatazione ed alla rilevanza in giudizio degli accertamenti della Guardia di Finanza
Con la presente pubblicazione si prosegue l’anticipazione degli studi sulla riforma della giustizia tributaria nell’ambito di un complessivo focus sulla giustizia tributaria (a cura di Francesco Buffa e Gianfranco Gilardi) che verrà pubblicato prossimamente su Questione giustizia. Sono già usciti i contributi di Guerra, Di Vizio, Diotallevi, Gilardi, Buffa.
La Francia è il primo Paese al mondo a introdurre in Costituzione, il diritto all’aborto. Si persegue così l’obiettivo di “mettere al sicuro” l’interruzione volontaria di gravidanza da torsioni revisioniste, vincolando il potere alla garanzia di tale diritto fondamentale della donna.
Diverse pronunce della CEDU censurano oggi l’Italia per l’applicazione retroattiva di una legge in materia di coefficienti delle pensioni del personale iscritto al Fondo volo. Le sentenze, che condannano l’Italia a pagare ai pensionati o ai loro eredi somme assai rilevanti (mediamente 50 mila euro ciascuno), chiudono così un contenzioso durato anni che aveva interessato in più occasioni anche le Sezioni Unite della Cassazione.
Certamente il lavoro del magistrato è molto impegnativo sul piano fisico, mentale e affettivo e vi sono situazioni - presenti, del resto, in tutte le professioni - in cui una certa vulnerabilità psichica può diventare cedimento e impedire l’esercizio sereno della propria attività. Esse si risolvono con istituti già presenti nell’ordinamento come la “dispensa dal servizio” o il “collocamento in aspettativa d’ufficio per debolezza di mente o infermità”. Invece il progetto di introdurre test di valutazione psicoattitudinali per l’accesso alla funzione di magistrato è inopportuno sul piano del funzionamento democratico delle Istituzioni e inappropriato sul piano psicologico perché, da un lato, sposta l’attenzione dal funzionamento complessivo della Magistratura come istituzione all’“idoneità” del singolo soggetto e, dall’altra, non prende in considerazione il senso di responsabilità , la principale qualità che deve avere un magistrato e la sola che valorizza appieno la sua competenza e cultura giuridica.
In un caso relativo alla sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione inflitta ad un giudice che aveva pubblicato due messaggi sulla sua pagina Facebook, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 20 febbraio 2024, Danileţ c. Romania (ricorso n. 16915/21), ha ritenuto, a strettissima maggioranza (quattro voti contro tre), che vi sia stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L’Autore prende in esame due provvedimenti del Tribunale di Roma, in cui si afferma la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. che nega (o accoglie solo in parte) l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. del decreto opposto. Pur condividendo la decisione, sebbene con alcune riserve, l’A. auspica una revisione del sistema disciplinato dagli artt. 642, 648, 649 e 655 c.p.c., di cui ribadisce l’incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
L’autonomia differenziata è affidata dalla riforma del titolo V ad intese tra governo e regioni, che emarginano il Parlamento. Ma, di più, l’attuazione che se ne sta dando con il disegno di legge ora all’esame della Camera non si pre-occupa della perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante e rischia così di acuire il divario tra regioni quanto all’effettività delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali. La frammentazione esporrebbe la legge e le intese al rischio di incostituzionalità per contrasto con il principio supremo di unità e indivisibilità della Repubblica.
La previsione del divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare: un velleitario manifesto ideologico
Con il decreto legislativo n- 219 del 30 dicembre 2023 (che si affianca al coevo decreto delegato n. 220), il legislatore realizza una riforma di ampio respiro, da valutarsi con estremo favore, della materia tributaria e dei diritti del contribuente consacrati nello Statuto relativo, avendo da un lato reso chiare le previsioni in materia (positivizzando principi fino ad allora inespressi in testi normativi, ma affermati dalla giurisprudenza di legittimità) e, dall’altro lato, aumentato le tutele del contribuente verso l’Amministrazione finanziaria, rendendo il rapporto dei cittadini con il potere pubblico più democratico.
Un preoccupante caso di attrazione fatale
Il tema della applicazione della pena in modi conformi alla dignità della persona privata della libertà e della conseguente necessità della espansione degli aspetti della persona stessa che più rischiano di venir compromessi o compressi dallo stato detentivo ormai da tempo, e per merito del brillante impegno di studiosi ed operatori professionali specializzati, attrae un qualificato dibattito sociale-istituzionale-giuridico. L'intensità della discussione sviluppatasi e la persuasività delle ragioni poste a fondamento di idee e soluzioni idonee a realizzare quella necessità hanno trovato compimento, quanto ad una delle dimensioni costitutive della personalità umana, quella dell'affettività destinata ad esplicarsi in una sfera di inviolabile intimità, nella sentenza n. 10 depositata il 26 gennaio 2024 dalla Corte costituzionale. Questa ha additivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975 n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) là dove non prevede la possibilità di contatti, destinati a tradursi anche in momenti di intensa ed intima affettività, tra il detenuto e le persone a lui legate da vincoli parentali, giuridici e sociali. Questo saggio è dedicato alla breve rassegna dei coordinati argomenti impiegati, in progressiva successione, dalla sentenza.
La morte violenta di una persona può derivare o da suicidio o da omicidio: è compito della giustizia stabilirlo. Se essa riguarda un giovane di 33 anni, cooperante impegnato in Colombia nella difesa dei diritti umani, non solo i familiari della vittima, ma l’intera comunità nazionale hanno il diritto e il dovere di pretendere che i giudici cerchino la verità superando ogni ostacolo e che lo stesso impegno esprima chi ha responsabilità di Governo nei rapporti con altri paesi e perfino con le organizzazioni internazionali.