Leggi e istituzioni - pagina 12
Discutere dell’esistenza di un diritto individuale di renitenza rispetto ad ogni guerra di offesa può sembrare irrealistico alla luce della congiuntura storica che attraversiamo. Eppure la spontanea e vitale ripulsa della guerra, propria della grande maggioranza delle giovani generazioni, interroga oltre all’etica e alla politica, anche il diritto. Essa infatti pone le basi per smascherare l’assurdo di Stati che nelle sedi ufficiali dichiarano di volersi precludere la guerra mentre non esitano a scatenarla e per tradurre in un nuovo e fondamentale diritto umano le dichiarazioni di principio sul ripudio della guerra di offesa contenute nelle Costituzioni e nelle convenzioni internazionali. Se i detentori del potere dimostrano di non arretrare di fronte alla guerra, sono gli individui a dover rivendicare il diritto di agire con tutti i mezzi a loro disposizione. Rifiutando di essere trascinati in conflitti armati che, alla luce del diritto internazionale, sono da considerare illegittimi. Praticando ogni forma di disobbedienza possibile: l’aperta ribellione, la fuga, la richiesta di asilo in Paesi stranieri. Invocando un diritto individuale di renitenza, mai direttamente menzionato nelle leggi e nelle convenzioni, eppure iscritto nella logica del diritto internazionale sviluppatosi a partire dal secondo dopoguerra. E’ possibile che questo diritto, che oggi sembra una utopia, abbia dalla sua il futuro...
Sommario: 1. Una strada lunga e delle convergenze inedite - 2. Forma e contenuti della riforma - 2.1. I presupposti dell’intervento di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale - 2.2 Il collocamento “fuori della famiglia”
Ai coordinatori di due sindacati di base della logistica operanti nel territorio di Piacenza la Procura della Repubblica ha contestato il reato di associazione a delinquere e una lunga serie di reati fine (tra cui violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, sabotaggio) ed il Gip ha applicato nei loro confronti misure cautelari. La vicenda ha suscitato dure critiche e reazioni nel mondo del lavoro, tra gli intellettuali e sulla stampa, facendo nascere un “caso Piacenza”. L’articolo sottopone ad un rigoroso esame critico tanto l’imputazione provvisoria di associazione a delinquere presa in considerazione nell’ordinanza cautelare del GIP di Piacenza quanto le imputazioni concernenti i reati fine delle presunte associazioni. Sottolineando come nell’ordinanza piacentina sia stata trascurata la valutazione delle reali finalità della lotta sindacale e si sia costruita l’esistenza di un programma criminoso su azioni o condotte meramente eventuali, non programmate né programmabili al momento della nascita dell’associazione, il cui unico elemento unificante è rappresentato dal perseguimento di uno scopo del tutto lecito e costituzionalmente garantito.
Sommario: 1. La Francia nega l’estradizione. - 2. La procedura applicabile. - 3. La violazione del canone del giusto processo. - 4. Sull’interesse alla punizione prevale il rispetto della vita privata e familiare - 5. Brevi riflessioni conclusive.
Sommario: 1. Trent’anni fa. - 2. Lo stato dell’arte dei rapporti tra giurisdizione e giustizia riparativa. - 3. Cura e giustizia: riflessioni su alcune aporie della giustizia riparativa. - 3.1. Conflitto o ingiustizia? - 3.2. Riconoscimento. - 3.3. L’importanza delle passioni. La vulnerabilità. 3.4. - Empatia e compassione. - 3.5. Comunità e vergogna. - 4. Cura tra giustizia dei tribunali e giustizia riparativa.
L’Italia disciplina attualmente l’acquisto della cittadinanza con regole sostanzialmente regressive rispetto a quelle vigenti all’inizio dello scorso secolo. La legge 91/92 ripete, infatti, la legge n. 555 del 1912, ed anzi, lega la questione dello status ai flussi migratori in entrata, restringendone l’accesso ai nuovi cittadini. Così se, nel corso degli anni, anche in attuazione di specifici obblighi comunitari, i residenti possono vantare o pretendere, la piena parità nell’ambito dei diritti civili e sociali, l’accesso ai diritti politici, decretato dall’acquisto della cittadinanza, rimane costretto in logiche già tracciate e non “aggiornate” agli avvenimenti che hanno connotato il XIX secolo. Un ritardo, o meglio un anacronismo, che esclude le tante generazioni di giovani che, in parte invertendo la linea di tendenza dei loro coetanei “italiani”, chiedono di partecipare al fine comune che, ieri come oggi, consiste nel buon governo della comunità.
Sommario: 1. Introduzione – 2. I principali esiti della ricerca; primi spunti di comparazione – 3. Salute pubblica e diritti fondamentali: le questioni principalmente affrontate – 4. Focus: salute pubblica e accesso all’istruzione – 5. Focus: salute pubblica e vaccini – 6- What is next? I possibili futuri orizzonti della Covid Litigation
Unitamente al nuovo sistema di elezione dei membri togati del CSM sono stati adottati nuovi criteri per la formazione dei collegi elettorali. Tra la soluzione di collegi determinati una volta per tutte dal legislatore e quella di collegi determinati ogni quattro anni in occasione di ogni singola tornata elettorale il legislatore ha optato per la seconda soluzione. Nell’articolo vengono esaminate e discusse le ragioni di questa scelta e le modalità della sua realizzazione.
Sommario: 1. Il giudice - 2. Il pubblico ministero - 3. L’organizzazione del lavoro: carriera e carrierismo
Le significative modifiche della disciplina limitativa dei licenziamenti, quali quelle apportate dalla legge Fornero e dal cosiddetto Jobs Act, hanno avuto effetti immediati e sicuri sulla materialità dei rapporti di lavoro, che è fatta anche di relazioni di potere, ridisegnando gli equilibri di quel potere, attribuendone una quota ulteriore alle imprese: è allora inevitabile pensare che, come un contrappasso, ai nuovi confini della reintegrazione corrisponda una diversa disciplina della prescrizione e della sua decorrenza, strumento sussidiario, e certo insoddisfacente, di tutela della parte debole del rapporto, quando diventa più debole.
Le linee della riforma ordinamentale in tema di valutazioni di professionalità dei magistrati, pur in un quadro generale di avvertita necessità di contenimento dei tempi di trattazione degli affari giudiziari e prevedibilità delle decisioni, rischiano di innescare effetti indesiderati in punto di conformismo giudiziario e riduzione degli spazi di autonomia interpretativa connaturali alla giurisdizione. Quali saranno gli spazi concreti di apprezzamento delle gravi anomalie derivanti dallo sviluppo del procedimento? Quali sono le attuali criticità del ruolo del giudice?
In attesa dell’emanazione dei decreti delegati attuativi della l. 26 novembre 2011 n. 206, si è svolto, fra gli altri, un convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona per un confronto sui principali temi della riforma della giustizia civile. La relazione che segue riguarda, in particolare, le prime attuazioni dell’Ufficio per il Processo.
La difformità delle decisioni giudiziarie non viene quasi mai compresa ed accettata dall’opinione pubblica, ed a volte anche dagli addetti ai lavori. Questo tema è destinato ad acquisire anche un rilievo ordinamentale, perché uno dei parametri delle valutazioni di professionalità introdotto dalla riforma Cartabia ha ad oggetto proprio il destino delle scelte e dei provvedimenti del magistrato nelle fasi successive. L’articolo tratta la questione sotto entrambi i profili, evidenziando come in questa materia la nozione stessa di errore debba tenere conto di tutte le peculiarità della giurisdizione, perché in caso contrario la stessa essenza di quest’ultima rischia di essere pesantemente compromessa.
Le sfide che ci attendono e le prospettive future alla luce delle recenti riforme viste attraverso l’esperienza maturata con il vissuto nella pratica quotidiana negli uffici, in consiglio giudiziario e quale presidente di sezione. Proposte di lavoro per il CSM che verrà, per il recupero della cultura di una magistratura orizzontale come disegnata dal legislatore costituente.
Indipendenza e responsabilità sono i due riferimenti inscindibili del modello di giurisdizione disegnato dalla Carta Costituzionale. La loro declinazione investe sempre più direttamente l’esercizio della giurisdizione nella contemporaneità. È quindi necessaria una riflessione su come questi principi debbano essere declinati nel delineare una delle figure su cui più si è incentrato il dibattito negli ultimi anni e che più ha visto all’opera distorsioni, forzature e vere e proprie deformazioni del principio costituzionale stabilito dal terzo comma dell’art. 107 della Costituzione. Una figura sotto tensione, tra le sfide del PNRR e il ruolo sempre più incisivo e orientante del Ministero e, per esso, dell’esecutivo, il rapporto con l’autogoverno, la necessaria orizzontalità dell’organizzazione giudiziaria e il rapporto con la collettività nel cui nome la giustizia viene esercitata. Un ruolo che richiede profonda consapevolezza dei profondi mutamenti della giurisdizione, della necessaria dimensione collettiva e orizzontale dell’organizzazione, dei contenuti della legittimazione democratica della giurisdizione, dei contenuti del principio di responsabilità.
Recenti pronunce di legittimità rimettono in discussione gli approdi interpretativi maturati negli anni a proposito dell’ambito di indennizzabilità dell’infortunio occorso “in occasione di lavoro”, nozione nella quale si facevano rientrare tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine o alle persone, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore. Tanto la pausa di lavoro, quanto il passaggio al collega, rappresentano situazioni giustificate, ragionevoli e correlate al lavoro, in quanto rispondenti, comunque le si valuti, ad un interesse tanto del lavoratore quanto dello stesso datore di lavoro.
Proposta per l’elaborazione di linee guida
Un giacimento prezioso, la Relazione al Parlamento 2022: traiettorie filosofiche sul concetto di tempo intersecano il tempo reale della vita delle persone private della libertà e offrono al giurista interrogativi complessi e prospettive d’azione.
L’espromissione del debito della Germania per crimini di guerra commessi dal terzo Reich: si tratta davvero dell’ultimo capitolo?
Estinzione delle procedure esecutive, deroga alla esecutività della sentenza di primo grado, 30 giorni per l’esercizio del diritto di agire in giudizio: ancora ostacoli sulla strada dell’integrale risarcimento.
Alla crisi del principio di indipendenza, determinata dalla decostruzione interna del modello tradizionale di magistrato, è possibile rispondere solo facendo del principio di responsabilità l’altra faccia di quello di indipendenza.
La riforma dell’ordinamento giudiziario frutto dei lavori della Commissione Luciani appare non solo incapace di risolvere i profili di criticità del nostro sistema, ma anche figlia di una cultura conservativa che contrasta con la necessità di operare un ripensamento del tradizionale paradigma ordinamentale e di realizzare una sua radicale riforma. L’ostilità dimostrata nel tempo da alcuni settori della magistratura verso l’idea del superamento del mero diritto di tribuna in favore di un più accentuato ruolo partecipativo dell’avvocatura nell’organizzazione e nell’amministrazione della giustizia, costituisce soltanto uno dei sintomi di un pericoloso arroccamento che confligge con le aspirazioni di una giustizia moderna, democratica ed aperta alla società. Il riconoscimento dell’insicurezza e del bisogno di giustizia che attraversano la collettività, impone a tutti noi di dare risposte urgenti e concrete perché se manchiamo questa sfida nella società non resteranno che la paura e l’insicurezza, che cercheranno e troveranno soddisfazione altrove, in un non auspicabile ritorno al passato.
Sommario: 1. Premessa. I problemi della giustizia e l'emergenza: una relazione occasionale. – 2. Fattore organizzativo e competenze digitali nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Prospettive da considerare. – 3. La formazione del magistrato. Profili generali. – 4. Oltre la prospettiva strettamente contenutistica della formazione. Aspetti metodologici. – 5. (Segue): la (necessità della) maturazione di competenze "relazionali", "tecniche" e "multidisciplinari". Le indicazioni sovranazionali. – 6. Conclusioni.
Sommario: 1. La rilevanza sistematica della sentenza n. 79/2022 della Corte costituzionale. – 2. Adozione in casi particolari. Ragioni giustificative ed evoluzione giurisprudenziale. – 3. Adozione e rapporti di parentela. - 4. Dall’esclusività della famiglia alla pluralità delle relazioni familiari. – 5. Adozione semplice del nato da PMA. – 6. Riflessi della sentenza n. 79 sul problema della trascrizione dell’atto di nascita straniero del figlio nato da GPA. – 7. Il “bilanciamento” tra diritti del bambino e divieto di surrogazione nell’ordinanza n. 1842/2022 della I sezione della S.C. – 8. Diritti del bambino e ordine pubblico.
Come molti magistrati ed ex magistrati anche chi scrive il 12 giugno si recherà alle urne per dire un “si” o un “no” sui quesiti referendari sulla giustizia. Ma è utile sgombrare il campo dalla suggestione che scegliere di non recarsi alle urne (o rifiutare le schede dei referendum nel caso di coincidenti elezioni amministrative) sia una scelta deteriore, frutto di inerzia e di apatia politica, espressione di scarso senso civico o di disinteresse verso le grandi questioni della vita collettiva. Al contrario si tratta di una opzione non solo libera, non solo legittima, ma pienamente rispondente alla logica propria del referendum abrogativo disegnato dalla Costituzione che - nel richiedere per la validità del referendum il raggiungimento di un consistente quorum strutturale - ha voluto che esso sia vivificato da una ampia partecipazione popolare. Se non fosse così i referendum, invece di essere un fondamentale istituto di democrazia diretta, diverrebbero una forma di indiretta coazione dei cittadini a scegliere, “a prescindere” da ogni loro valutazione sulla qualità, il merito e l’interesse politico dei quesiti referendari.
In un periodo di aspre ed incessanti polemiche sulla giustizia e sulla magistratura, il Parlamento è prossimo all’approvazione di un disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della magistratura.
Il direttore di Questione Giustizia, Nello Rossi, ha posto a magistrati, diversi per età e per le funzioni svolte, alcune domande – volutamente sempre le stesse – sui principali aspetti della vicenda istituzionale in corso: la valutazione del progetto di riforma; il giudizio sulla scelta dell’astensione dal lavoro; le trasformazioni in atto nella magistratura; i percorsi da intraprendere per riconquistare la fiducia dei cittadini dopo gli scandali sulle nomine.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di rappresentare - in termini più approfonditi ed argomentati di quanto sia possibile sui media generalisti - la pluralità dei punti di vista e delle prospettive che coesistono in seno alla magistratura.
Con l'intervento del segretario di Magistratura democratica, si conclude il confronto aperto una settimana fa.