Magistratura democratica

Leggi e istituzioni - pagina 8

Genere e diritto penale. Il crimine d’odio misogino

Il contributo tratta del rapporto fra genere e diritto penale, assumendo la misoginia, fondata sull’odio verso le donne, quale motivo che sta alla base della violenza di genere nella sua specifica – e prioritaria – manifestazione di violenza maschile contro vittime femminili. Ripercorso il processo di affermazione del concetto di genere nelle discipline criminologiche e penalistiche, nonché nello scenario internazionale, il saggio tematizza altresì il femminicidio, affrontando il problema della possibile valorizzazione del motivo d’odio misogino nell’ambito della legislazione penale, sotto forma di gender hate crime, anche alla luce del dato vittimologico.

02/02/2023
La dismisura della giustizia: ripensare i diritti con Simone Weil

Il contributo intende trasportare il giurista teorico, ma anche il giurista pratico, dall’usuale contesto del ragionamento tecnico-giuridico alla dimensione universale della riflessione sulla giustizia, sul bene dell’umanità e sulla promessa mai compiutamente realizzata dei diritti umani nati dal Secondo dopoguerra. Una riflessione che ha interamente occupato l’ultima parte della vita di Simone Weil, che si spegne nel 1943 dopo aver contribuito alla resistenza gollista e, soprattutto, dopo aver denunciato, con gli ultimi scritti londinesi, il profondo stato di abbandono in cui versavano l’Europa e le sue istituzioni. Sul finire delle guerra e della sua stessa vita, Weil si interroga incessantemente, in particolare ne L’Enracinement, sulla possibile declinazione dei diritti umani come obblighi eterni che ci legano gli uni agli altri, ricollocando anche il diritto, così come ogni altra espansione delle attività umane, nel contesto di una grande teoria della necessità e del bene universale. 

01/02/2023
In difesa dell'udienza cartolare

Compatibilità tra la norma dell’art. 127 ter c.p.c. ed il rito del lavoro

31/01/2023
Esiste ancora l’ergastolo ostativo?

Sommario: 1. Premessa. – 2. Sulla legalità costituzionale della pena dell’ergastolo, anche ostativo. – 3. La presunzione di permanenza del vincolo mafioso. – 4. La collaborazione: equo prezzo della libertà. – 5. I nuovi oneri probatori. – 5.1. Segue: la valorizzazione dei motivi del silenzio: un’occasione mancata? – 6. «Both a prospect of release and a possibility of review». 

26/01/2023
Trojan horse: spiragli di retromarcia legislativa

Sulle riviste giuridiche, sui quotidiani, sulle mailing list dei magistrati è in corso un argomentato confronto sulle modalità e sui limiti di utilizzo del Trojan Horse come strumento di “intercettazione itinerante”, operante in una pluralità di luoghi di privata dimora indeterminabili a priori. Dibattito - è bene sottolinearlo - in larga misura diverso da quello in corso a livello politico che appare dominato, o meglio inquinato, dalle continue e confuse dichiarazioni del Ministro della Giustizia che, da un lato, sembra voler escludere tout court le intercettazioni dalle indagini per reati diversi da quelli di mafia e terrorismo e, dall’altro, manifesta una inquietante propensione verso le c.d. intercettazioni preventive. Nel confronto tecnico sul captatore informatico , che vogliamo aperto a tutti i differenti punti di vista, interviene il professor Luca Marafioti con un articolo che ripercorre attentamente la vicenda giurisprudenziale e normativa del Trojan, analizza le debolezze della sua attuale disciplina e auspica la formulazione di un nuovo apparato normativo dagli orizzonti più vasti, in grado di disciplinare i diversi versanti della materia e cioè sia l’uso del malware quale “microspia” 2.0., sia le altre forme di sorveglianza e controllo occulti esperibili attraverso virus.

24/01/2023
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: norme di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Prime valutazioni sull’Ufficio per il Processo alla prova dei fatti nella Corte di Cassazione

Il decreto delegato n. 151/2022 del 17 ottobre 2022, entrato in vigore l’1.11.2022, ha completato la disciplina del nuovo Ufficio per il Processo già tratteggiata dalla legge delega n. 206/2021, e riafferma il valore primario dell’organizzazione nel complessivo disegno riformatore della giustizia. Sono iniziate, fin dalla presa di possesso degli addetti all’Upp nei vari uffici, le prime sperimentazioni del nuovo istituto: di ciò il contributo offre una valutazione, con particolare riferimento agli uffici delle sezioni civili della Corte di Cassazione.

23/01/2023
Quando il diritto sta nel mezzo di due ordinamenti: il caso del decreto ingiuntivo non opposto e in violazione del diritto dell’Unione europea

È stata rimessa alle sezioni unite della Corte di cassazione, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, la questione del decreto ingiuntivo non opposto e in violazione del diritto dell’Unione europea: il caso offre l’occasione per uno sguardo più approfondito sul tema dell’integrazione degli ordinamenti.

17/01/2023
REMS, carcere e malattia mentale, fra bilanci e prospettive

La Corte Costituzionale ha “fischiato un fallo grave” nella normativa sulle REMS, avviando l’inizio dei tempi supplementari entro cui portare a compimento la riforma che ha abolito gli OPG. Bisogna completare questo percorso con uno sforzo di concretezza e mettere al centro la salute mentale nella sua complessità.

11/01/2023
Sulla proroga della cd. udienza pubblica civile in Cassazione

A partire da quando si applica la norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022? Interrogativi legittimi e soluzioni razionali

30/12/2022
Trojan Horse: tornare alla riforma Orlando? Il difficile equilibrio nell’impiego del captatore informatico

Un disegno di legge del Senatore Zanettin - che propone di escludere l’impiego del captatore informatico nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione – sta suscitando discussioni e polemiche. Nel dibattito politico e giornalistico sulla giustizia penale - ormai dominato da un meccanico susseguirsi di azioni e reazioni che spesso prescindono dal merito delle questioni sul tappeto per privilegiare ragioni di schieramento – sono scattati riflessi condizionati pregiudizialmente “oppositivi” o giudizi sommari che non esitano a qualificare le intercettazioni (tutte le intercettazioni, con qualunque mezzo effettuate e per qualunque reato adottate) come uno strumento di oppressione. Così la proposta è stata immediatamente “bollata” dagli uni come espressione di volontà di disarmo nel contrasto alla corruzione e come un favore alle organizzazioni criminali (le cui attività delinquenziali non sono peraltro escluse dalla sfera di utilizzo del Trojan) ed “esaltata” dagli altri come uno strumento di liberazione dallo strapotere di pubblici ministeri e giudici che se ne servirebbero “normalmente” per prave finalità di potere, di pressione, di intimidazione e di controllo dei cittadini. Per sottrarsi a queste grottesche semplificazioni polemiche - che sembrano divenute la cifra obbligata del confronto pubblico sulla giustizia- vale la pena di ripercorrere le fasi della vicenda istituzionale del Trojan per trarne indicazioni utili a delimitare correttamente la “desiderabile” sfera di applicazione di questo mezzo di ricerca della prova, tanto efficace quanto insidioso. Non dimenticando che l’estensione dell’utilizzo del Trojan Horse ai procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione - e dunque al di là dell’originario confine dei reati di criminalità organizzata fissato dalla elaborazione giurisprudenziale e dalla riforma Orlando - è stata realizzata da una legge, la c.d. Spazzacorrotti, che costituisce uno dei frutti più discutibili della stagione del governo dei due populismi di Cinque Stelle e della Lega. 

28/12/2022
La riforma del processo civile e il mondo minorile: alcuni spunti migliorativi e molti effetti paradosso

La riforma del processo civile, approvata con d.lgs. 149/2022, pur presentando per la parte che attiene alla giustizia minorile alcuni aspetti positivi, ha introdotto modifiche che produrranno difficoltà organizzative tali da determinare, non l’auspicata riduzione dei tempi processuali, ma un loro considerevole allungamento, una minore specializzazione dei giudicanti ed una tutela meno rapida ed adeguata dei minori in grave difficoltà.

27/12/2022
La Corte Edu condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica nei giudizi civili e minorili

Con la sentenza I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022, la Corte di Strasburgo, nell’affermare che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un elemento centrale nella valutazione dell'interesse superiore del minore in materia di affidamento, fa propri i rilievi del GREVIO nel rapporto sull’Italia del 14 giugno 2022 e ne condivide la preoccupazione per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare come genitori «non collaborativi» e «madri inadatte» le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso.

22/12/2022
Il CSM italiano e lo "scandalo delle nomine"

Pubblichiamo in versione italiana l'articolo di Mariarosaria Guglielmi originariamente apparso l'8 dicembre 2022 su Délibérée, revue de réflexion critique animée par le Syndicat de la magistrature, 2022/3 (N° 17)

20/12/2022
La riforma c.d. “Cartabia" in tema di procedimento penale. Una pericolosa eterogenesi dei fini

Il legislatore, con il decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della l. n. 134 del 2021, c.d. "Cartabia", è intervenuto sul tema del procedimento penale, stravolgendo il campo dei rapporti tra giudice e pubblico ministero. In relazione ad alcuni degli istituti introdotti, su tutti l’iscrizione coatta prevista dal nuovo art. 335 ter c.p. e il nuovo ambito applicativo dell’art. 408 c.p.p., pare che il legislatore abbia fatto confusione facendo del giudice un pubblico ministero e del pubblico ministero un giudice. Il tutto è avvenuto in nome di principi di efficienza aziendalistica e in sacrificio del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. La riforma c.d. "Cartabia" in tema di procedimento penale, dunque, rischia di rappresentare una pericolosa eterogenesi dei fini dove gli scopi diventano mezzi e i mezzi diventano scopi. 

19/12/2022
Uffici per il processo e modelli organizzativi nelle sezioni della Corte d’Appello di Milano. Una prima analisi a seguito dell’inserimento degli addetti finanziati dal PNRR

Questo articolo avvia una serie di interventi per documentare alcune delle attività in corso realizzate da diverse Università presso gli Uffici giudiziari, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione degli uffici per il processo e per fornire modelli e strumenti di supporto per la riduzione dell’arretrato e dei tempi dei procedimenti. Si tratta di interventi finanziati dal Ministero della giustizia attraverso il PON Governance e capacità istituzionale, sulla base di una articolazione del Paese in sei macro-aree territoriali.

15/12/2022
Casa e lavoro. Una storia da far quadrare (Città e lavoro, parte III)

Il testo riproduce l'intervento alla sessione Città e lavoro, a cui hanno preso parte anche Carla Ponterio e Rita Sanlorenzo, nell’ambito del Festival Parole di giustizia intitolato Una città per pensare svoltosi a Pesaro, Fano e Urbino tra il 20 ed il 23 ottobre 2022

14/12/2022
Forme e formalismo tra Cassazione e Cedu

Relazione al ciclo di seminari Il ricorso per cassazione civile, organizzato da AGI Nazionale, Associazione giuslavoristi italiani (Roma, 25 novembre 2022)

12/12/2022
Le sfide da affrontare nella giustizia: PNRR, Ufficio per il processo, digitalizzazione

Il salto di qualità come cultura e governance che il raggiungimento degli ambiziosissimi obiettivi previsti dal PNRR sulla giustizia avrebbe dovuto imporre è ancora lontano. - L’Ufficio per il processo, la riforma più significativa e efficace attuata, in troppi casi si è risolto nell’affiancare al magistrato un assistente personale, senza cogliere questa grande occasione di rinnovamento delle modalità organizzative.  E’ mancato uno stabile coordinamento e scambio di esperienze tra gli uffici giudiziari, che sono stati lasciati soli. – L’Ufficio per il processo si scontra con la sempre crescente scopertura degli organici del personale amministrativo e rischia di assorbire i nuovi funzionari UPP nelle Cancellerie per sopperire alle mancanze. - Errori cui si può deve rimediare. - La digitalizzazione è un asse strategico di intervento, non una mera questione tecnica. Dovrebbe partire e rispondere alle esigenze degli utenti in quanto è oggi formante della giurisdizione che incide sulle modalità quotidiane di lavoro. Invece oggi l’attività del Ministero è lontana e non si confronta con uffici giudiziari e avvocati. Il rischio è di avere un contesto lavorativo plasmato dalle esigenze delle tecnologie e non, come sarebbe auspicabile, delle tecnologie plasmate sulle nostre esigenze lavorative. –L’Ufficio per il processo, la digitalizzazione e l’impatto che sta avendo ed avrà l’intelligenza artificiale anche nella giustizia danno la possibilità e sono l’occasione per ripensare l’organizzazione degli uffici e le modalità di lavoro. L’innovazione, la capacità di cambiare e di avere una visione generale dovrebbero essere la nostra prospettiva, nel contempo sognatori e pragmatici.

06/12/2022
Città e lavoro (parte II)

Il testo riproduce l’intervento alla sessione Città e lavoro, a cui hanno preso parte anche Rita Sanlorenzo e Sandra Burchi, nell’ambito del Festival Parole di giustizia intitolato Una città per pensare svoltosi a Pesaro, Fano e Urbino tra il 20 ed il 23 ottobre 2022

28/11/2022
Tra Gardone e Via Fani

Sommario: 1. Ideologie della giurisdizione: da Bellagio a Gardone – 2. Tra gli anni ‘60 e il 1978: scongelamento della Costituzione e svolta di civiltà – 3. Via Fani e i 55 giorni: la nuova glaciazione – 4. Il giudice a una dimensione

25/11/2022
Contante ed economia sommersa: una “relazione pericolosa”

Mentre nelle economie più avanzate l’uso del contante si sta riducendo fisiologicamente, anche in assenza di tetti e divieti, il nuovo Governo, abbandonando la linea restrittiva dei suoi immediati predecessori, si dichiara pronto a innalzare di nuovo e sensibilmente – a 5000 euro – il tetto dei trasferimenti in danaro tra persone fisiche e persone giuridiche, scrivendo così un nuovo capitolo dell’interminabile saga iniziata nel lontano 1991. Anche chi non condivide le tesi radicali che propugnano un pressocché totale abbandono del contante per ragioni di trasparenza, sicurezza e igiene, resta perplesso rispetto all’alto livello del tetto e all’assoluta inconsistenza delle motivazioni addotte per un così brusco innalzamento. La comune esperienza degli acquirenti di beni e servizi e i lavori di studiosi qualificati convergono nel mostrare che ci sono “relazioni pericolose” tra accresciuto livello dei trasferimenti in contante e dimensioni dell’economia sommersa, con il suo corredo di illeciti economici e fiscali. L’ennesimo intervento legislativo sul contante – che in origine si voleva attuare con decreto legge e che, in ragione dell’evidente assenza dei requisiti per la decretazione d’urgenza, è stato rinviato all’approvazione della legge di bilancio – rischia di essere interpretato come un segnale di indulgenza e un sostanziale “via libera” a forme di microevasione estremamente dannose per le finanze pubbliche, e può, inoltre, concorrere a creare un ambiente maggiormente favorevole al riciclaggio. 

23/11/2022