Leggi e istituzioni - pagina 8
Con riguardo al giudizio in cassazione, il legislatore delegato si è limitato a formulare alcune norme di dettaglio che meglio precisano e mettono a fuoco lo schema processuale introdotto dalla legge delega. Nel contributo vengono elencati gli interventi legislativi più significativi, mettendone in luce i tratti salienti e le eventuali criticità applicative, anche sulla scorta della prima sperimentazione.
Riflessioni a margine della 67ma Commissione sulla condizione delle donne delle Nazioni Unite
La Convenzione francese sul fine vita - composta da cittadini scelti per sorteggio in base a criteri che fanno della Convenzione un campione rappresentativo della popolazione - rappresenta un interessante esperimento di “democrazia deliberativa”, destinato ad integrare i processi decisionali propri della democrazia rappresentativa. Dando la parola ad una assemblea di cittadini ed ascoltando la loro opinione informata, si è voluto attingere al senso della realtà della gente comune per ricercare soluzioni ragionevoli ad un problema spinoso, superando le pregiudiziali religiose, culturali, ideologiche che possono ostacolare il cammino di norme innovative sull’eutanasia attiva e sull’aiuto al suicidio. All’esperimento francese dovrebbe guardare con interesse il nostro Paese, nel quale - dopo la inevitabile declaratoria di inammissibilità del referendum abrogativo parziale dell’art. 579 c.p. e la mancata approvazione, nella scorsa legislatura, del pur timido testo di legge unificato sulle disposizioni in materia di morte medicalmente assistita – l’iniziativa sul fine vita potrebbe essere rilanciata dall’istituzione di una Convenzione cittadina sul modello francese, chiamata ad informarsi, dialogare e pronunciarsi sull’assistenza attiva a morire.
Nel quadro della tanto attesa riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021 (come modificato dal correttivo d.lgs. 163/22), che intende superare le attuali discriminazioni e le clamorose carenze di tutela, e la cui entrata in vigore è prevista per l’1.7.2023, il presente saggio analizza la recente giurisprudenza della Cassazione, le 37 sentenze emesse tra il 2021-2022 in materia di contributi previdenziali per i lavoratori sportivi dilettantistici, mettendone in evidenza criticità logiche e sul piano del principio di legalità.
Il patrocinio a spese dello Stato è stato concepito dal legislatore come strumento utilizzabile dal non abbiente essenzialmente all’interno del processo, escludendone dunque l'applicabilità alla mera consulenza legale o ad attività puramente stragiudiziali. Ricostruire l’evoluzione storica di tale modello permette dunque di comprendere le ragioni di tali limiti e di illuminare alcune soluzioni che vennero tentate, per valutare se possano essere d’ispirazione per un possibile ampliamento delle odierne tutele.
Uno strumento di tutela dei consociati, tra diritti collettivi e tutela del mercato
Proseguono gli interventi volti a documentare le attività realizzate dalle Università presso gli Uffici giudiziari, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione degli uffici per il processo e fornire modelli e strumenti di supporto per la riduzione dell’arretrato e dei tempi dei procedimenti. Interventi finanziati dal Ministero della giustizia attraverso il PON Governance e capacità istituzionale, sulla base di una articolazione del Paese in sei macro-aree territoriali.
La riforma Cartabia, per quanto ampia negli orizzonti normativi, ha costellato la fase delle indagini preliminari di una congerie di adempimenti e controlli che imbrigliano il lavoro di Pubblico Ministero e Giudice. Sovrapposizione di competenze e confusione interpretativa penalizzano la certezza del diritto e disorientano strategie investigative e atti di impulso processuale. Il rischio è quello del riflusso: un ripiego verso la non azione, mancanza di intervento e vuoto di tutela penale.
Il contributo esamina la disciplina che il d.lgs n. 149 offre al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, con l’intento di risolvere alcuni nodi applicativi che già si profilano. Viene esaminata la disciplina dei poteri affidati al giudice, quando oggetto del processo sono diritti indisponibili, e il diverso regime quando oggetto dello stesso sono diritti relativamente disponibili, come i contributi di mantenimento; delle preclusioni alle difese delle parti in materia di diritti disponibili e alle speciali riaperture concesse in corso di causa; delle misure provvisorie e del regime della loro modificabilità e reclamabilità; del giudizio finale e della sua attuazione, secondo modelli alternativi a quelli del libro III del codice di rito; nonché dell'appello. Speciale esame viene poi dedicato alla problematica disciplina del rilievo della violenza nel processo e al contraddittorio, con la partecipazione del pm e del curatore speciale del minore. Da ultimo, offre un tentativo di risolvere le problematiche del regime transitorio, alla luce della anticipazione – con la legge di bilancio di fine 2022 – dell’entrata in vigore della riforma.
La Giornata mondiale dell’acqua è stata da poco celebrata. L’attenzione è stata concentrata sul problema della carenza idrica: la lunga siccità da cui siamo colpiti si è ovviamente imposta come prioritaria. Ma è stato forse trascurato l’altro aspetto delle mutazioni climatiche: l’eccesso di precipitazioni atmosferiche, che solitamente fanno seguito ai periodi di siccità. Le conseguenze degli eventi atmosferici estremi ci hanno toccato pesantemente: la frana di Ischia è avvenuta solo pochi mesi fa, ma l’abbiamo rimossa. Disponiamo di un sistema normativo e amministrativo idoneo a individuare tutte le situazioni di dissesto idrogeologico e di predisporre piani di intervento, ma poi gli interventi concreti mancano. Le risorse, si dice, non sono disponibili. Ma una breve sintesi di alcuni stanziamenti o di destinazione di fondi pubblici rende evidente che le disponibilità finanziarie esistono: basta cambiare l’ordine delle priorità fin qui seguito nelle scelte politiche.
La relazione presentata all’Università La Sapienza durante la IV Sessione degli incontri di studio su L’uso alternativo del diritto. Il convegno catanese cinquant’anni dopo, intitolata La magistratura e il ruolo del giurista oggi (Roma, 24 marzo 2023)
Il contributo si sofferma sulla mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 28/2010 e sulla negoziazione assistita di cui al d.lgs. 132/2014, come riformate con d.lgs. 149/2022, al fine di ampliarne la diffusione. Le nuove norme paiono destinate a dare alla mediazione e alla negoziazione assistita un impulso ulteriore e, auspicabilmente, decisivo nella direzione di estenderle e favorirle al massimo grado, quali strumenti di risoluzione delle controversie non soltanto complementari alla giurisdizione, ma onnicomprensivi, che guardano al rapporto giuridico nella sua interezza, anziché ai singoli elementi in cui si frammenta la res in iudicium deducta, allo scopo di pervenire ad accordi conciliativi globali e stabili. "The civil process is dead, long live negotiation and mediation!".
Le ragioni di un (dis)atteso intervento normativo
Sommario. 1. In premessa: di cosa parliamo quando parliamo di rappresentanza di genere in magistratura? /2. 1963-2023: ritardo e persistenza di una questione di genere / 3. Interrogare la questione di genere nel CSM /4. Genere e qualità della rappresentanza
Perché in molti casi non si riesce a proteggere le donne che denunciano di essere vittime di situazioni di abuso e di violenza? Il contributo cerca di rispondere a questa domanda, anche alla luce dell’importante esperienza della Commissione di inchiesta sul femminicidio, conclusasi nel settembre 2022, e di cogliere ̶ con un realismo più che mai consapevole di tutte le implicazioni non solo tecnico-giuridiche, ma anche sociali e politiche del contrasto giudiziario alla violenza di genere ̶le ragioni sistemiche e culturali per le quali, in tanti casi di femminicidio preceduti dalla denuncia della vittima, si evidenziano ancora omissioni, ritardi e mancanza di specializzazione, tanto nell’azione dei magistrati quanto in quella delle forze di polizia.
1. Ambito della riflessione / 2. Le modalità di trattazione del ricorso per cassazione / 3. Il rapporto tra improcedibilità e confisca / 4. Cenni sulla revisione europea
Proprium dello speciale rito del lavoro, ormai diffusa anche nel processo civile ordinario, la conciliazione nel processo è ancorata alla prospettiva per cui scopo del processo non è la sentenza, ma la migliore composizione della lite e del conflitto. Momento autonomo della professionalità sia del giudice che dei difensori, vera e propria sfida, culturale e organizzativa, nei contesti giudiziari più gravati, molto più di un mero strumento deflattivo, riporta il processo al ruolo centrale dell’udienza e del rapporto del giudice con i difensori e le parti.
Il d.lgs n. 149 del 2022 mantiene l’attuale fisionomia del processo di secondo grado quale controllo pieno sulla controversia caratterizzato da effetto devolutivo e divieto di nova, abroga l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis cpc, prevedendo in sostituzione un modulo di decisione semplificato in caso di manifesta infondatezza del gravame e reintroduce la figura del consigliere istruttore, conformando la struttura del giudizio di appello a quella di primo grado.
Non solo l’8 marzo. L’impegno di Questione Giustizia sulle tematiche di genere non si limita alle ricorrenze, ma accompagna l’elaborazione della Rivista con costanza e, potremmo dire, ostinazione. Perché non è la riflessione di una sola giornata che può bastare per colmare quel vuoto culturale prima che politico, che separa ancora la nostra società dal traguardo di una parità che sappia esaltare tutte le potenzialità che il genere femminile deve ancora riuscire ad esprimere. Al “diritto femminile” Questione Giustizia ha dedicato l’ultimo numero della Trimestrale https://www.questionegiustizia.it/rivista/il-diritto-femminile
Le sentenze della Corte Edu con cui lo Stato italiano è condannato a causa degli erronei processi decisionali e motivazionali di tribunali e corti d’appello, nei casi di reati di violenza sessuale e violenza di genere contro le donne, non rappresentano più, ormai, casi isolati, ma un vero e proprio filone giurisprudenziale di Strasburgo. Seguendo quest’ultimo, ci troviamo a constatare una diffusa malpractice giudiziaria, che tende a fallire la ricostruzione e il verdetto processuale e, in molti casi, anche la protezione delle vittime in sede cautelare, a causa di pregiudizi e stereotipi sulle donne e sul ruolo al quale esse dovrebbero attenersi nella società – bias di genere che finiscono per inficiare, adulterandolo, il ragionamento giuridico alla base dell’assunzione e della valutazione della prova. Il contributo entra nel vivo di questa problematica, troppo a lungo ignorata dai giuristi italiani.