Leggi e istituzioni - pagina 18
Considerazioni a margine del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Il trattamento del paziente psichiatrico autore di reato resta perennemente in bilico tra pena e misura di sicurezza, tra l’emergenza psichiatrica nelle strutture carcerarie e l’inadeguatezza di quelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che, caricate dell’onere di “superare definitivamente” gli ospedali psichiatrici giudiziari, sembrano ancora, dopo dieci anni dalla loro istituzione, impantanate a metà del guado, in attesa di una riforma organica che le traghetti sull’altra sponda.
Al fine di consentirne il reinserimento sociale e di sottrare loro ed i familiari a rappresaglie spesso sanguinose , ai collaboratori di giustizia vengono attribuite nuove generalità. Ma su tali generalità vengono poi trasferite le risultanze del casellario giudiziario e del centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'Interno. Con l’effetto di ostacolare le ricerche di lavoro dei collaboratori e di esporli, in caso di ordinari controlli di polizia, ad accertamenti rivelatori della loro precedente identità. Di qui l’esigenza di individuare nuove soluzioni, anche valorizzando nella prassi norme già introdotte a tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione.
Ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, emerge l’urgenza di una disciplina univoca che garantisca, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, il diritto all’istruzione degli studenti sordi e ipoacusici
Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) i problemi di fondo della giustizia italiana non sono affrontati in modo sistemico. Ma gli elementi positivi del Piano - se accompagnati da interventi strutturali e collocati nell’ambito di una organica visione – possono favorire il necessario processo di trasformazione della giurisdizione.
Per affrontare le complesse e importanti sfide poste dall’ avvio della Procura Europea, occorre collocare il rapporto di collaborazione reciproca con le Procure nazionali in una prospettiva di mutua cooperazione, istituzionale ed operativa, quotidianamente proiettata verso la condivisione delle analisi dei fenomeni criminali, la definizione di comuni strategie operative e la razionale gestione delle risorse disponibili.
Nel corso della sua terza riunione plenaria, il 15-17 Dicembre 2020, il Comitato Ad hoc sull’intelligenza artificiale del Consiglio d’Europa (CAHAI) ha adottato all’unanimità lo studio di fattibilità di un quadro normativo sulla concezione, lo sviluppo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) fondato sulle norme del Consiglio d’Europa in materia di diritti dell’Uomo, democrazia e stato di diritto, così realizzando un compito primario del suo mandato. Lo studio di fattibilità espone le ragioni della necessità di un tale quadro normativo (I), iniziando al contempo una riflessione sui suoi elementi costitutivi (II), che il CAHAI si propone di affinare nel 2021, in vista della presentazione delle sue conclusioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Tale istanza prenderà la decisione finale sullo strumento giuridico internazionale che sarà elaborato a partire dal 2022: tra le diverse opzioni possibili, quella di un trattato internazionale (III).
Il ruolo del pubblico ministero richiede nell’attuale fase storica una riflessione serena e sincera per la necessità di comprendere in che misura lo statuto normativo che ne descrive le funzioni trovi una effettiva coerente interpretazione nella sua non facile declinazione pratica. L’estrema delicatezza delle funzioni conferite al pubblico ministero esige, nell’attuale assetto ordinamentale, una costante rendicontazione del proprio operato, almeno nei settori più sensibili, con una valutazione dei risultati conseguiti e una riflessione su eventuali scelte erroneamente compiute.
La congiuntura pandemica non sia l’occasione per mettere in discussione i fondamenti del concorso in magistratura. Adattare il necessario è inevitabile, senza trascurare cautela e dialogo
Le cause civili pendenti e l’arretrato civile, nei Tribunali e nelle Corti d'Appello
Le norme dettate in materia di obbligo vaccinale dall’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, rappresentano l’intervento politico, da molti auspicato, che scioglie il dilemma, dibattuto lungamente in questi mesi in ambito giuslavoristico, a proposito dell’impatto della profilassi vaccinale all’interno del settore sanitario socio assistenziale. In questa sede, si analizzeranno l’individuazione dei soggetti destinatari dell’obbligo e il rilievo sistematico che l’intervento del d.l. assume rispetto al TU n. 81/2008.
Dopo l’assassinio di Samuel Paty, il tempo delle discussioni e dei dibattiti ha dapprima subito una sospensione, lasciando spazio al raccoglimento. Ormai, anche se l’emozione rimane, sono molte le domande da farsi, partendo da una necessaria contestualizzazione fattuale e storica per soffermarsi poi sugli aspetti giuridici ed etici.
Il 1 giugno 2021 la Procura Europea inizierà la propria attività. Chi sono e come sono selezionati i procuratori europei? Quali funzioni svolgono? Come si armonizzano l’ordinamento interno e quello europeo? L’articolo ci aiuta a muoversi in questa nuova realtà.
Per fronteggiare la pandemia l’Unione ha messo in campo strumenti eccezionali di sostegno agli stati in difficoltà come lo Sure e il Recovery Plan, che consentono di finanziare progetti a largo raggio a carattere sociale; parte degli aiuti saranno a fondo perduto ed in proporzione dei danni ricevuti. Si prefigura una sorta di debito comune europeo e l’Unione in parte ricorre a “risorse proprie”; ad utilizzare i fondi saranno solo gli Stati che rispettino la rule of law. A ciò si aggiungono le numerose azioni per attuare il Pilastro sociale europeo, come indicato in dettaglio dall’Action Plan della Commissione europea. Siamo vicini a quel cambio di passo nelle politiche sociali che si attendeva da tempo e che la Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato nel suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione? E’ presto per dirlo ma la società civile continentale dovrebbe “prendere sul serio” questi segnali e mobilitarsi per una riforma democratica e sociale dei Trattati; senza questa spinta costruttiva e partecipativa si rischia che tutto sia cambiato (nell’emergenza) perché tutto resti uguale.
La riforma della dirigenza giudiziaria operata nel 2006-2007, nel prevedere un sistema di progressione in carriera meritocratico, ha innescato una deriva carrieristica nella magistratura che, coniugandosi alla crisi dell’istituzione consiliare, ha portato ad una grave delegittimazione della categoria. Non è con il ritorno all’anzianità senza demerito che può però restituirsi credibilità alla Magistratura e al Consiglio Superiore. Occorre un’attenta revisione tanto dei criteri selettivi, basati su fasce di anzianità, su esperienze giurisdizionali effettive quanto delle procedure di conferimento, assicurando maggiore trasparenza, coerenza degli obiettivi della procedura selettiva e dipanando alcune ambiguità del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria. Solo in questo modo è possibile assicurare che il Consiglio riesca a designare presidenti e procuratori che coniughino capacità organizzative specifiche e una robusta esperienza giurisdizionale generale e specialistica idonee ad assicurare un servizio giustizia qualitativamente e quantitativamente soddisfacente.
Il recentissimo decreto legge Draghi introduce, adattandola alle operazioni di somministrazione dei vaccini anti-Covid, una scriminante analoga – ma non identica - a quella introdotta, nel 2017, dalla legge Gelli Bianco nell’ambito di una disciplina delle ipotesi di colpa medica che resta oggetto di molte critiche dei professionisti della sanità. E’ un dato positivo, ma per rispondere alle comprensibili preoccupazioni di medici ed infermieri occorre anche ricercare nuove soluzioni sul terreno del procedimento penale, prevedendo una prima linea di tutela dell’interesse collettivo del personale sanitario.
Nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo è stata sottolineata l’importanza delle ADR nel quadro complessivo della giustizia civile. Un particolare rilievo è stato attribuito alla mediazione e, nel suo ambito, alla mediazione demandata. Ma, affinché tali strumenti possano porsi davvero quali sedi complementari e coesistenziali rispetto alla giurisdizione, è necessaria una serie di interventi, tutti realizzabili nell’immediato o nel breve periodo, idonei ad assicurarne il migliore e più efficace funzionamento.
Il rapido succedersi di disposizioni normative anche in materia penale mette a dura prova l’interprete chiamato oggi a valutare le notizie di reato relative alle violazioni delle misure dettate per fronteggiare il rischio sanitario derivante dall’epidemia da Coronavirus dopo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Si pongono dunque diversi temi di riflessione cui l’interprete deve dare risposta in riferimento ai casi che possono prospettarsi, alla luce dei principi costituzionali e senza tralasciare le esigenze di contrasto della pandemia.
Con il D.L. n. 42 del 22 marzo 2021, il Governo ha posto riparo all’inopinata abrogazione degli illeciti previsti dalla “legge alimenti”. Ma la confusa vicenda istituzionale cui abbiamo assistito induce ad interrogarsi sulle modalità di svolgimento dei lavori legislativi in una materia così delicata e sulle ragioni che ostacolano l’approvazione del progetto di riforma degli illeciti agroalimentari che da anni langue nelle aule parlamentari.
Due recenti interventi, la sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale, e l’audizione alla Commissione Giustizia del Senato della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, offrono lo spunto per una ricognizione dei temi che più da vicino riguardano la stessa collocazione istituzionale della magistratura onoraria, tra le funzioni di supporto alla magistratura ordinaria, con l’inserimento nell’ufficio per il processo, come delineato dalla riforma Orlando, e l’assunzione di un ruolo autonomo nell’amministrazione diretta della giustizia. Senza dimenticare il percorso che si sta svolgendo per il riconoscimento di tutele che discendono dall’attribuzione al magistrato onorario della qualità di “lavoratore”, come desunta dal diritto eurounitario.
In attesa che l’Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO) divenga concretamente operativo e possa esercitare appieno i propri poteri di indagine e di esercizio dell’azione penale, vanno analizzate le garanzie normative di indipendenza e di autonomia dell’Ufficio e dei suoi organi e le interdipendenze sistemiche cui l’EPPO sarà soggetto nell’inserirsi nel contesto istituzionale della protezione del bilancio dell’Unione.
Al centro di un incrocio strategico per contrastare la criminalità mafiosa e terrorista, il regime del “carcere duro” è senza dubbio un istituto giuridico al centro di forti polemiche. Occorre rivalutarne criticamente l’attualità, l’utilità, la tenuta nel corso del tempo.
La magistratura è chiamata oggi ad una riflessione seria e coraggiosa su se stessa per un rinnovamento etico e culturale, nel sistema di governo autonomo e nell’associazionismo giudiziario. Un percorso che deve confrontarsi con progetti volti a ridefinire in senso burocratico la fisionomia del CSM come organo di amministrazione e di governo del “personale”, e con l’attacco alla giurisdizione e ai suoi valori fondamentali, portato dai tentativi di riscrivere la storia della giustizia italiana con la chiave di lettura di una magistratura impegnata nella “lotta politica”.
Per effetto di un intervento “anonimo” e “anomalo” nell’iter del decreto legislativo n. 27 del 2021, mirante ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2017/625, è stata quasi integralmente abrogata la legge 30 aprile 1962 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande. Si estingueranno i procedimenti pendenti per gli attentati alla salute dei cittadini in campo alimentare e verrà sguarnito il fronte del contrasto al mercato delle frodi, in continua espansione.
Le misure di sostegno che lo Stato ha varato nel corso dell’epidemia COVID - indispensabili per fronteggiare la crisi economica e sociale - comportano rischi di indebito accesso ai finanziamenti previsti e di illecita appropriazione di risorse pubbliche. Di qui l’esigenza di analizzare i meccanismi delle principali misure economiche messe in campo dallo Stato, di verificare l’applicabilità delle norme penali vigenti alle condotte illecite e di elaborare progetti investigativi adeguati a contrastarle.
Non solo strategia di politica monetaria: il quantitative easing quale crocevia di tensioni interpretative sui fondamenti normativi e politici dell’Unione Europea. Uno sguardo più ampio, che non si arresta alla ricognizione di un contrasto giurisprudenziale, ma ne indaga le ragioni storiche, economiche e politiche, nel libro di Luigi Cavallaro Una sentenza memorabile.
In questo breve scritto mi propongo di sfatare alcuni luoghi comuni sul processo penale negli Stati Uniti, sulla sua pretesa vocazione garantista e sulla fallace ma radicata idea che esempi tratti da oltre atlantico possano risultare utili nella soluzione di alcuni dei - certamente seri - problemi nostrani. Non ho alcuna pretesa sistematica e sono del tutto conscio della enorme difficoltà di qualsiasi comparazione giuridica tra un sistema di common law come quello statunitense ed un sistema di civil law come il nostro: mi limiterò perciò a qualche spunto di riflessione su alcune questioni inerenti alla collocazione istituzionale ed alle funzioni del prosecutor americano, tratte da dibattiti in corso in quel Paese.
L’impronta genetica o traccia del DNA dell’individuo è divenuta elemento importante a volte decisivo delle indagini scientifiche svolte sulla scena del crimine. Il contributo ripercorre le nozioni di base, le norme concernenti l’acquisizione ed il successivo esame di tale tipo di traccia e la loro interpretazione ad opera della giurisprudenza per poi concludere con uno sguardo al concreto funzionamento della Banca Dati Nazionale del DNA.