Leggi e istituzioni - pagina 13
In un periodo di aspre ed incessanti polemiche sulla giustizia e sulla magistratura, il Parlamento è prossimo all’approvazione di un disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della magistratura.
Il direttore di Questione Giustizia, Nello Rossi, ha posto a magistrati, diversi per età e per le funzioni svolte, alcune domande – volutamente sempre le stesse – sui principali aspetti della vicenda istituzionale in corso: la valutazione del progetto di riforma; il giudizio sulla scelta dell’astensione dal lavoro; le trasformazioni in atto nella magistratura; i percorsi da intraprendere per riconquistare la fiducia dei cittadini dopo gli scandali sulle nomine.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di rappresentare - in termini più approfonditi ed argomentati di quanto sia possibile sui media generalisti - la pluralità dei punti di vista e delle prospettive che coesistono in seno alla magistratura.
In un periodo di aspre ed incessanti polemiche sulla giustizia e sulla magistratura, il Parlamento è prossimo all’approvazione di un disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della magistratura.
Il direttore di Questione Giustizia, Nello Rossi, ha posto a magistrati, diversi per età e per le funzioni svolte, alcune domande – volutamente sempre le stesse – sui principali aspetti della vicenda istituzionale in corso: la valutazione del progetto di riforma; il giudizio sulla scelta dell’astensione dal lavoro; le trasformazioni in atto nella magistratura; i percorsi da intraprendere per riconquistare la fiducia dei cittadini dopo gli scandali sulle nomine.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di rappresentare - in termini più approfonditi ed argomentati di quanto sia possibile sui media generalisti - la pluralità dei punti di vista e delle prospettive che coesistono in seno alla magistratura.
In un periodo di aspre ed incessanti polemiche sulla giustizia e sulla magistratura, il Parlamento è prossimo all’approvazione di un disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della magistratura.
Il direttore di Questione Giustizia, Nello Rossi, ha posto a magistrati, diversi per età e per le funzioni svolte, alcune domande – volutamente sempre le stesse – sui principali aspetti della vicenda istituzionale in corso: la valutazione del progetto di riforma; il giudizio sulla scelta dell’astensione dal lavoro; le trasformazioni in atto nella magistratura; i percorsi da intraprendere per riconquistare la fiducia dei cittadini dopo gli scandali sulle nomine.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di rappresentare - in termini più approfonditi ed argomentati di quanto sia possibile sui media generalisti - la pluralità dei punti di vista e delle prospettive che coesistono in seno alla magistratura.
In un periodo di aspre ed incessanti polemiche sulla giustizia e sulla magistratura, il Parlamento è prossimo all’approvazione di un disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della magistratura.
Il direttore di Questione Giustizia, Nello Rossi, ha posto a magistrati, diversi per età e per le funzioni svolte, alcune domande – volutamente sempre le stesse – sui principali aspetti della vicenda istituzionale in corso: la valutazione del progetto di riforma; il giudizio sulla scelta dell’astensione dal lavoro; le trasformazioni in atto nella magistratura; i percorsi da intraprendere per riconquistare la fiducia dei cittadini dopo gli scandali sulle nomine.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di rappresentare - in termini più approfonditi ed argomentati di quanto sia possibile sui media generalisti - la pluralità dei punti di vista e delle prospettive che coesistono in seno alla magistratura.
In un periodo di aspre ed incessanti polemiche sulla giustizia e sulla magistratura, il Parlamento è prossimo all’approvazione di un disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della magistratura.
Il direttore di Questione Giustizia, Nello Rossi, ha posto a magistrati, diversi per età e per le funzioni svolte, alcune domande – volutamente sempre le stesse – sui principali aspetti della vicenda istituzionale in corso: la valutazione del progetto di riforma; il giudizio sulla scelta dell’astensione dal lavoro; le trasformazioni in atto nella magistratura; i percorsi da intraprendere per riconquistare la fiducia dei cittadini dopo gli scandali sulle nomine.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di rappresentare - in termini più approfonditi ed argomentati di quanto sia possibile sui media generalisti - la pluralità dei punti di vista e delle prospettive che coesistono in seno alla magistratura.
Apriamo il confronto con Claudio Castelli e Ilio Mannucci Pacini.
Sommario: 1. Premessa – 2. La normativa comunitaria ed il recupero di energia: il quadro storico generale – 3. La normativa comunitaria ed il recupero di energia nel quadro della gerarchia dei rifiuti in particolare – 4. La oscillante normativa italiana di recepimento – 5. L’irresistibile propensione italiana verso i termovalorizzatori – 6. La Commissione europea ed il ruolo della termovalorizzazione nell’economia circolare – 7. La termovalorizzazione nel PNRR – 8. La situazione italiana e l’incertezza dei dati – 9. Conclusioni
L'intervento di apertura del procuratore generale Giovanni Salvi alla conferenza dei Procuratori generali degli Stati membri del Consiglio d’Europa (Palermo, 5-6 maggio 2022)
Il Parlamento europeo, a seguito delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Unione, ha deciso di attivare la procedura di revisione dei Trattati: quali le revisioni necessarie? Occorre da subito una riflessione collettiva ad opera della sfera pubblica paneuropea, che sola, in alleanza con il Parlamento, può ridimensionare i ciechi egoismi nazionali.
Le innovazioni legislative rivolte ad attuare la direttiva 2016/343/UE «sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza» si prestano a una lettura in chiaroscuro: ad apprezzabili intendimenti corrisponde infatti una traduzione discutibile, in cui convivono – accanto a cautele opportune – il troppo e il troppo poco.
Per un verso, il d.lgs. n. 188 del 2021 ha individuato come unici canali informativi ammessi il comunicato ufficiale e la conferenza stampa, consentita soltanto in casi che si vorrebbero normativamente individuati; per l’altro, preoccupato da eccessi comunicativi dell’autorità giudiziaria, il provvedimento ha finito per demandare alla discrezionalità del procuratore della Repubblica la scelta di informare sul procedimento penale e omesso di estendere agli operatori della comunicazione le prescrizioni che dovrebbero assicurare il rispetto dell’art. 27 comma 2 Cost.
L’impressione è che la disciplina vada pertanto rimeditata, a partire dall’idea che informare l’opinione pubblica di quanto accade nel procedimento penale debba essere la regola, mentre l’esclusione della comunicazione l’eccezione, e che a definirne le modalità debbano essere disposizioni essenziali, nitide nel contenuto ed efficacemente presidiate.
Politiche e strumenti di un metodo di investimento sulle infrastrutture e sulle identità
In nota a due sentenze, del Tribunale e della Corte d’appello di Torino, che negano il diritto del nato da fecondazione assistita al riconoscimento del partner del genitore biologico: in attesa che intervenga il Legislatore…
Sommario: 1. Antefatti - 2. Prospettive di riforma - 3. Fattori culturali
Forte della sua lunga e ricca esperienza di professore universitario e delle conoscenze maturate sul campo come componente del Consiglio Superiore della magistratura, l’autore affronta il tema, dibattuto e controverso, delle valutazioni di professionalità alle quali, nei primi 28 anni della loro carriera, sono sottoposti gli appartenenti all'ordine giudiziario. E lo fa scegliendo di concentrare l’attenzione sulla composizione e sulle attività degli organi competenti a pronunciarsi nella fase istruttoria-consultiva e sui metodi correttamente utilizzabili ai fini delle valutazioni.
Note a margine del convegno promosso da Magistratura democratica e dall’Associazione Comma 2 svoltosi presso la Corte di Cassazione il 25 marzo 2022
Sin dall’avvio del regime repubblicano, il percorso legislativo sul posizionamento del pubblico ministero nell’ordinamento e sulle prerogative del Procuratore della Repubblica, nelle sue funzioni apicali, si è rivelato non privo d’ambiguità. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con i suoi poteri di normazione secondaria, nel tentativo di ricucire talune contraddizioni del tessuto legislativo, ha provato a valorizzare, in particolare nella fase successiva alle riforme del 2006, letture coerenti ai principi della Costituzione. Ne sono derivati segnali ritenuti meritevoli d’attenzione nelle recenti scelte compiute dal legislatore. Con la legge n. 134 del 27 settembre 2021 il governo è stato, infatti, delegato ad “allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti”. Nel disegno di legge delega AC-2681 vengono almeno in parte riprese alcune soluzioni elaborate dal CSM (accentuazione del principio di collaborazione tra gli uffici, contenuto minimo del progetto organizzativo). Dietro tali consegne al legislatore delegato, si delinea la possibilità di raccordare in termini più pregnanti gli assetti organizzativi di uffici inquirenti e giudicanti nei settori di comune interesse, di declinare le funzioni dei dirigenti in armonia con il percorso tracciato in sede di elaborazione normativa del CSM, in termini conformi alla Costituzione. L’elaborazione normativa in corso, tuttavia, appare poco lineare, probabilmente disturbata da pregiudizi “ideologici” sul ruolo del pubblico ministero, cosicché i suggerimenti proposti spesso si rivelano tra loro contraddittori. Se, ad esempio, la verifica del progetto organizzativo rimessa al CSM, induce a ritenere che più facilmente si possa conseguire il risultato di indirizzare il dinamismo operativo delle Procure della Repubblica al recupero in chiave moderna del senso del diritto e del processo penale, l’intromissione del Ministro di Giustizia, cui si vuol attribuire la facoltà di osservazioni al progetto organizzativo, i conseguenti potenziali conflitti con l’autorità giudiziaria, l’accentuazione di percorsi professionali definitivamente differenziati tra pm e giudici potrebbero, almeno in astratto, vanificare (se non porsi in contraddizione con) tale spunto di modernità con l’inganno di risolvere la problematicità dell’assetto ordinamentale del pubblico ministero nella sua separazione dal giudice.
La legge c.d. Scelba che fa divieto sia dell’apologia che di manifestazioni usuali del partito fascista è in gran parte ineffettiva poiché è di estrema difficoltà fornire la prova del pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista, requisito quest’ultimo richiesto dalle due sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958. Si registra sempre più un orientamento giurisprudenziale che per le manifestazioni usuali (quali il saluto romano e la chiamata del presente) ritiene applicabile, ove difetti o non è provato il pericolo di riorganizzazione, la legge c.d. Mancino. Significative due recenti sentenze della Cassazione: l’una, Cassazione n. 11576 del 2021, che ha reso ulteriormente evidente come il requisito del pericolo concreto sia così indefinito e sfuggente per cui è stata esclusa l’apologia anche nel caso della realizzazione di un mausoleo dedicato ad una figura di spicco del regime fascista come il generale Graziani; l’altra, Cassazione n. 3806 del 2022, che in base al principio di specialità ha ritenuto applicabile, per le manifestazioni usuali, la legge c.d. Mancino e per il rigore e l’ampiezza della motivazione può costituire un punto di riferimento per la futura giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sommario: 1. Introduzione; 2. Il ritorno ad un concorso aperto ai semplici laureati in giurisprudenza; 3. La possibilità di iniziare il tirocinio presso procure, tribunali e corti dopo il superamento dell’ultimo esame del corso di laurea in giurisprudenza e prima della discussione della tesi di laurea; 4. L’organizzazione di corsi di preparazione al concorso da parte della Scuola Superiore della Magistratura; 5. Le modifiche alle prove scritte del concorso; 6. La riduzione delle materie oggetto della prova orale; 7. Le riforme di cui il concorso in magistratura avrebbe necessità, e che il disegno di delega legislativa non contempla; 7.i. La riduzione dei tempi di svolgimento del concorso e la loro sincronizzazione con quelli relativi alle prese di possesso e ai trasferimenti; 7.ii. La riduzione dei candidati al concorso e l’introduzione di una quarta prova scritta; 7.iii Aumentare le tutele dell’imparzialità del concorso in magistratura, come di tutte le selezioni pubbliche; 7.iv. Rivedere l’organizzazione degli studi in giurisprudenza quale contributo ad una riqualificazione delle professioni legali; 8. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants: il concorso in magistratura ed il referendum sulla separazione delle carriere - finalmente, la fantasia al potere
Sostenere - come fa la sentenza della Cassazione n.5820/2021 - che la denuncia del lavoratore e dei suoi eredi, con effetto di raddoppio del termine di prescrizione dei contributi previdenziali, da 5 a 10 anni, siccome testualmente previsto nel comma 9, dell’art.3 della legge 335/1995, “a decorrere dall’1.1.1996”, non si riferisca ai medesimi contributi, ma a quelli precedenti all’entrata in vigore della legge (il 17 agosto 1995), implica un ragionamento tortuoso e difficile da accettare; tradisce il significato letterale e la struttura sintattica della norma; annichilisce il valore sistematico che la disciplina della prescrizione dei contributi è destinata ad assolvere nell’ordinamento, anche (e prioritariamente) nei confronti del lavoratore che, dalla sua maturazione, subisce la perdita della tutela costituzionale imprescrittibile.
Prime note sul “disegno di legge costituzionale” presentato al Senato il 28 ottobre 2021, intitolato: «Modifiche al Titolo IV della Parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta Corte».
1. Leggi e salsicce: un faticoso iter legis / 2. Il mantenimento dello status quo non è un’opzione / 3. Luci e ombre / 3.1. Le (possibili) luci: per una nuova penalità / 3.2. Le (possibili) luci: una concreta possibilità di deflazione? / 3.3. Le (possibili) luci: le previsioni in materia di UPP e PPT / 3.4. Le ombre: la sorte dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale / 3.5. Le ombre: prescrizione e improcedibilità / 4. Alba o tramonto del processo penale?
L'editoriale del direttore al n. 4/2021 di Questione giustizia trimestrale
Potenzialità di un dialogo che passa da una policy istituzionale
Con la sentenza n. 18 del 2022 la Corte costituzionale afferma che la corrispondenza del detenuto in regime derogatorio ex art. 41 bis comma II O.P. con il proprio difensore non è assoggettabile a visto di censura
Il contributo, utilizzando come occasio alcune recenti e note decisioni dei giudici amministrativi, intende analizzare il tema del conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati e il successivo, ricorrente sindacato giurisdizionale su tali deliberazioni. L’esame di questa problematica tiene conto, in primo luogo, del rinnovato e delicato contesto nel quale si colloca la questione, al fine di comprendere se la relazione tra chi conferisce l’incarico direttivo (il Csm) e chi giudica l’operato di quest’ultimo (il giudice amministrativo) sia correttamente bilanciata. Per capire appieno la concreta dinamica di questi rapporti, si è inteso isolare la prospettiva di intervento del Csm da quella del giudice amministrativo, con l’obiettivo finale di valutare le due sfere di competenza e approfondire la sostenibilità di possibili riforme.
La sentenza ha dichiarato incostituzionali le norme che non consentivano ai difensori dei non abbienti di ricevere il compenso nei casi di tentativo obbligatorio di mediazione terminato con l’accordo. La decisione si colloca nel movimento di respiro europeo di profondo mutamento del modo di gestione delle liti, dove va valorizzato l’aiuto economico "legale" e non solo "giudiziario" per assicurare l’effettività delle tutele dei diritti e degli interessi delle persone.
Nell’articolo di Gianfranco Amendola - magistrato che ha fatto la storia della tutela dell’ambiente nel nostro Paese e parlamentare europeo dal 1989 al 1994 – si intrecciano la testimonianza della sua personale esperienza in politica e riflessioni generali sul tema della peculiare “politicità” della funzione giudiziaria nell’ambito dei confini invalicabili fissati dalla legge.