Leggi e istituzioni - pagina 15
La portata delle decisioni giudiziarie oltre gli ordinamenti di riferimento
Con l'intervento del professor Saulle Panizza, prosegue la riflessione di Questione Giustizia sui criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale
Il c.d. Superbonus, la normativa che prevede una detrazione del 110% per gli interventi in edilizia e consente la cessione e la commercializzazione dei relativi crediti di imposta ha dato impulso all’economia ma ha anche mostrato numerosi aspetti critici: costi elevati per la finanza pubblica, aumento dei prezzi dei componenti impiegati in edilizia e rischio di frodi.
E’ questo l’allarme lanciato dal Presidente del Consiglio dopo le critiche di osservatori economici e di organismi indipendenti come l’Ufficio per il bilancio e la Banca d’Italia.
Una indiretta ma eloquente conferma delle preoccupazioni espresse dal Presidente Draghi sul rischio di effetti distorsivi e fraudolenti della misura è venuta da un recentissimo provvedimento della magistratura romana che, in via d’urgenza, ha sequestrato crediti di imposta fittizi per un importo complessivo di oltre un miliardo di euro.
L’intenzione virtuosa di utilizzare il sistema tributario non solo nella sua tradizionale funzione fiscale – il reperimento dei mezzi necessari per l’azione dello Stato – ma anche in funzione “extrafiscale”, per la realizzazione di finalità congiunturali e di rilancio dell’economia, si è questa volta tradotta in una normativa notevolmente squilibrata.
Ed è nelle falle della legge che si aprono spazi tanto per pulviscolari fenomeni di devianza - come le attestazioni mendaci e gli accordi collusivi ai danni dell’Erario – quanto per azioni su vasta scala di creazione e di scambio di falsi crediti di imposta che si traducono in gravi reati tributari e in truffe milionarie.
La “direttiva Lamorgese” introduce surrettiziamente limitazioni del diritto di riunione oltre il dettato costituzionale; si inscrive nel processo di amministrativizzazione della sicurezza; è coerente con l’orizzonte di una razionalità neoliberale dove la Grundnorm è il profitto; coltiva l’idea di una democrazia senza conflitto.
L’accantonamento del disegno di legge Zan impone di riprendere da capo una riflessione sulla qualità della protezione normativa che è necessario introdurre per favorire fra le persone relazioni comprensive delle diversità e avversare i comportamenti discriminatori e violenti
La recente denuncia delle condizioni ambientali in cui oggi versa il reparto di osservazione psichiatrica del carcere Le Vallette è l’occasione da un lato per ricordare che esso alle origini diede corpo ad un progetto innovativo della Amministrazione penitenziaria, e dall’altro, e soprattutto, per interrogarsi (ed interrogare) sul suo futuro.
La storia di un processo per l’usurpazione dei diritti dei cittadini ad Amendolara, un paese dell’Alto Ionio, nel 1871, e una riflessione sulla giustizia in Calabria
Perché la sentenza nel caso Succi non deve essere sopravvalutata…ma nemmeno sottovalutata. Alcune riflessioni anche per il futuro
L'editoriale al n. 3/2021 di Questione giustizia trimestrale, dedicato alle riforme della giustizia civile
L’obiettivo di ridurre di circa il 40 per cento i tempi del processo civile entro il 2025 è affidato, più che agli ennesimi interventi sulla disciplina del processo, all’insieme delle misure poste a base del disegno riformatore per la giustizia civile varato dalla Ministra Cartabia, e ad una molteplicità di fattori concorrenti nel cui ambito riveste un’importanza non secondaria il ruolo della cultura giuridica, sempre più frequentemente coinvolta nel compito di concorrere alla costruzione dell’ordinamento giuridico. Ma rimane sullo sfondo l’esigenza primaria di garantire non solo la tempestività, quanto insieme e prima ancora la qualità della risposta di giustizia, e soprattutto di assicurare protezione a quei diritti fondamentali della persona, non tutelando i quali è la legittimazione stessa della giurisdizione a essere messa in discussione.
Dopo l’articolo di Nello Rossi sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, prosegue, con un articolo di Armando Spataro, il confronto sull’ importante innovazione contenuta nella legge delega di riforma della giustizia penale. Entrambi gli articoli costituiscono anticipazioni del n. 4 del 2021 della Rivista Trimestrale, di prossima pubblicazione, che sarà interamente dedicato alla riforma della giurisdizione penale.
Il saggio sottolinea l’importanza e l’opportunità storica della scelta operata dalla legge delega che istituisce il «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», come occasione unica, dopo decenni di tentativi di riforma, di cui si tracciano le linee essenziali e le ragioni del loro fallimento, confutando le tesi che ritengono necessario, nella giustizia minorile, un organo collegiale multidisciplinare e una continuità del tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, quando i minori e le persone fragili non erano titolari di diritti soggettivi come lo sono ora, con la conseguente necessità di un giudice imparziale e di un processo aperto alle garanzie della difesa e del contraddittorio, anche in relazione ai giudizi scientifici del consulente.
Il disegno di legge delega prevede una serie di modifiche della disciplina del processo esecutivo mobiliare, immobiliare e presso terzi. Il tentativo è quello di adottare strumenti di accelerazione delle procedure esecutive e contemporaneamente di offrire al debitore possibili soluzioni volte a superare la situazione di difficoltà in cui si è venuto a trovare. Vi è, però, il dubbio che le soluzioni indicate non siano in concreto idonee a realizzare tali obiettivi.
Dopo le forti polemiche suscitate dalla riforma della prescrizione attuata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 - che disponeva la sospensione del relativo termine dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, privando di fatto di un predeterminato limite di durata i processi penali - la legge 27 settembre 2021, n. 134, nell’intento di mediare tra opposte esigenze, ha stabilito che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado ma sono previsti termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, la cui violazione comporta l’improcedibilità dell'azione penale. Seppure nella soluzione adottata non manchino le incoerenze, l’equilibrio faticosamente raggiunto ha una sua ragionevolezza. Nell’articolo sono esaminati e discussi alcuni dei problemi interpretativi che la nuova normativa porrà e che esigono una soluzione condivisa, onde evitare che applicazioni contraddittorie comportino danni irreparabili.
Il senso della giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne non può che essere, per l’ordine giudiziario, quello di interrogarsi profondamente sulle ragioni per le quali ancora oggi, a più di dieci anni dall’inizio dello slancio legislativo specificatamente dedicato al tema, inaugurato con il decreto legge 23 febbraio 2009 e proseguito sino alla legge 19 luglio 2019 (il cosiddetto “Codice rosso”), la prassi giudiziaria non sia riuscita a farsi sistema complessivo né a migliorare, nemmeno in minima parte percentuale, il tasso di protezione delle vittime di violenza. Resistenze culturali alle tematiche di genere, carenze organizzative e di risorse, assenza di un piano formativo adeguato, sono le questioni che devono essere poste al centro di un dibattito franco ed esente da preclusioni corporative.
A fronte dell’aspirazione di larga parte dei cittadini italiani a vedere introdotta, anche nel nostro Paese, una ragionevole disciplina dell’eutanasia volontaria stanno due iniziative istituzionali per diverse ragioni problematiche: il referendum promosso dai radicali, che propone la pura e semplice abrogazione della norma che prevede una sanzione “minore” per l’omicidio del consenziente, e il travagliato disegno di legge, da tempo all’esame del Parlamento, che dovrebbe dettare una disciplina della morte volontaria medicalmente assistita.
La lettura del quesito referendario e la constatazione dei suoi potenziali effetti rivela il solco profondo che esiste tra la rappresentazione mediatica dell’iniziativa e la sua effettiva portata e dunque tra “desiderio politico” e razionalità sociale e giuridica.
L’orgogliosa riaffermazione del principio di piena disponibilità della propria vita e di un diritto a morire non può rispondere da sola alla reale aspettativa dei cittadini: ricevere dalle istituzioni un’effettiva e tempestiva assistenza medica che sollevi la libera e consapevole decisione di porre termine all’esistenza da un carico di sofferenze ulteriori rispetto a quelle derivanti da malattie inguaribili.
Se si vuole evitare che l’ardua questione del fine vita generi un drammatico groviglio istituzionale è giunto il momento che il Parlamento, sino ad ora rimasto paralizzato anche di fronte alle sollecitazioni del giudice costituzionale, impieghi tutte le sue risorse - di conoscenza, di dialogo, di mediazione – nella rapida ricerca di una soluzione ragionevole.
Un obiettivo realizzabile solo se il legislatore non si aggirerà come un prigioniero entro lo stretto perimetro nel quale la Corte costituzionale ha “dovuto” operare e nel quadro di categorie giuridiche che ci sono state consegnate dal passato ed eserciterà la sua sovranità attraverso scelte meditate e misurate.
Nel contributo si esaminano le molte e complesse questioni che il legislatore delegato dovrà affrontare per costruire percorsi di giustizia riparativa effettivi e autenticamente coerenti con la natura dello strumento e rispettosi delle norme poste a tutela delle vittime di reato.
L’accelerazione impressa all’Ufficio per il processo ha portato alla presentazione di appositi progetti, curati dalle Università, per la descrizione e la realizzazione delle azioni di supporto alla attivazione e organizzazione degli Uffici per il processo nelle varie sedi giudiziarie. Quei progetti sono la migliore risposta a chi teme che l’impiego dei giovani e meno giovani nella struttura dell’Ufficio per il processo possa portare ad una sostituzione del giudice nel suo compito proprio, che è quello della stesura delle sentenze, ma anche a chi teme che il profilo professionale degli addetti all’Ufficio possa risultare troppo sbilanciato su compiti di carattere meramente organizzativo.
Sommario. – 1. L’esperienza della pandemia. La priorità dell’osservanza – 2. Presupposti epistemici del sistema normativo - 3. Autorità, libertà, autoresponsabilità – 4. Fare i conti con l’inosservanza – 5. Quali prospettive?
L’utilizzo di algoritmi decisionali nell’organizzazione del lavoro relativo alle piattaforme di intermediazione lavorativa presenta non pochi rischi di discriminazione ai danni dei lavoratori. In Europa, la giurisprudenza anticipa le prese di posizione dei Legislatori nazionali, in attesa di una regolamentazione da parte dell’Unione del ricorso all’Intelligenza Artificiale anche in questo campo.
Sommario: 1. Riformare il CSM – 2. Geometria unitaria o rinnovo parziale periodico? – 3. Quale Vicepresidente e per quale Consiglio? – 4. Costituzione e funzionamento del CSM – 5. Segreteria e struttura amministrativa – 6. Ufficio studi e documentazione – 7. Tout se tient
Nel presente contributo si passano in rassegna le previsioni della legge delega sulla riforma del processo penale che interessano il giudice per le indagini preliminari
Nel panorama di chiaroscuri della legge delega di riforma del processo - nella quale non mancano profonde zone d’ombra rappresentate da meccanismi processuali destinati a rivelarsi estremamente difettosi alla prova dei fatti e dei processi - la soluzione adottata dal legislatore in tema di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale sembra comunque preferibile rispetto alle precedenti proposte. In luogo del modello autoreferenziale proposto nel ddl Bonafede, nel quale la definizione dei criteri di priorità avveniva tutta nell’ambito del giudiziario, e dell’opzione della Commissione Lattanzi in favore di «periodici» atti di indirizzo parlamentare e di criteri di priorità «dinamici», il testo della riforma prevede una cornice stabile e vincolante di criteri generali fissata dal «Parlamento con legge», nel cui ambito gli uffici di Procura sono chiamati a predisporre i concreti criteri di priorità. Dall’esame della delega emerge con chiarezza che il compito del Parlamento non consisterà nel compiere scelte di merito e nell’individuare direttamente i settori prioritari dell’intervento penale ma nell’indicare i parametri generali e le procedure che gli uffici dovranno seguire nell’enunciare le loro priorità, adeguate al territorio in cui operano. Nell’articolo si elencano le questioni aperte e i nodi che al legislatore delegato spetterà di sciogliere e ci si interroga sugli obiettivi di fondo della complessa procedura di predisposizione dei criteri nella quale saranno coinvolti il ministero della Giustizia, il Parlamento, gli uffici giudiziari e il CSM.
Perché separare le carriere non è un'idea su cui riflettere, è incostituzionale
L'Autore muove dall'inquadramento costituzionale della funzione e dei possibili oggetti delle commissioni parlamentari d'inchiesta per esaminare le proposte di legge dedicate all'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla magistratura, arrivando alla conclusione che la stessa sarebbe in parte illegittima e in parte inopportuna e in ogni caso inidonea a dare un positivo contributo al dibattito sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.