Leggi e istituzioni - pagina 20
Per fronteggiare la pandemia l’Unione ha messo in campo strumenti eccezionali di sostegno agli stati in difficoltà come lo Sure e il Recovery Plan, che consentono di finanziare progetti a largo raggio a carattere sociale; parte degli aiuti saranno a fondo perduto ed in proporzione dei danni ricevuti. Si prefigura una sorta di debito comune europeo e l’Unione in parte ricorre a “risorse proprie”; ad utilizzare i fondi saranno solo gli Stati che rispettino la rule of law. A ciò si aggiungono le numerose azioni per attuare il Pilastro sociale europeo, come indicato in dettaglio dall’Action Plan della Commissione europea. Siamo vicini a quel cambio di passo nelle politiche sociali che si attendeva da tempo e che la Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato nel suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione? E’ presto per dirlo ma la società civile continentale dovrebbe “prendere sul serio” questi segnali e mobilitarsi per una riforma democratica e sociale dei Trattati; senza questa spinta costruttiva e partecipativa si rischia che tutto sia cambiato (nell’emergenza) perché tutto resti uguale.
La riforma della dirigenza giudiziaria operata nel 2006-2007, nel prevedere un sistema di progressione in carriera meritocratico, ha innescato una deriva carrieristica nella magistratura che, coniugandosi alla crisi dell’istituzione consiliare, ha portato ad una grave delegittimazione della categoria. Non è con il ritorno all’anzianità senza demerito che può però restituirsi credibilità alla Magistratura e al Consiglio Superiore. Occorre un’attenta revisione tanto dei criteri selettivi, basati su fasce di anzianità, su esperienze giurisdizionali effettive quanto delle procedure di conferimento, assicurando maggiore trasparenza, coerenza degli obiettivi della procedura selettiva e dipanando alcune ambiguità del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria. Solo in questo modo è possibile assicurare che il Consiglio riesca a designare presidenti e procuratori che coniughino capacità organizzative specifiche e una robusta esperienza giurisdizionale generale e specialistica idonee ad assicurare un servizio giustizia qualitativamente e quantitativamente soddisfacente.
Il recentissimo decreto legge Draghi introduce, adattandola alle operazioni di somministrazione dei vaccini anti-Covid, una scriminante analoga – ma non identica - a quella introdotta, nel 2017, dalla legge Gelli Bianco nell’ambito di una disciplina delle ipotesi di colpa medica che resta oggetto di molte critiche dei professionisti della sanità. E’ un dato positivo, ma per rispondere alle comprensibili preoccupazioni di medici ed infermieri occorre anche ricercare nuove soluzioni sul terreno del procedimento penale, prevedendo una prima linea di tutela dell’interesse collettivo del personale sanitario.
Nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo è stata sottolineata l’importanza delle ADR nel quadro complessivo della giustizia civile. Un particolare rilievo è stato attribuito alla mediazione e, nel suo ambito, alla mediazione demandata. Ma, affinché tali strumenti possano porsi davvero quali sedi complementari e coesistenziali rispetto alla giurisdizione, è necessaria una serie di interventi, tutti realizzabili nell’immediato o nel breve periodo, idonei ad assicurarne il migliore e più efficace funzionamento.
Il rapido succedersi di disposizioni normative anche in materia penale mette a dura prova l’interprete chiamato oggi a valutare le notizie di reato relative alle violazioni delle misure dettate per fronteggiare il rischio sanitario derivante dall’epidemia da Coronavirus dopo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Si pongono dunque diversi temi di riflessione cui l’interprete deve dare risposta in riferimento ai casi che possono prospettarsi, alla luce dei principi costituzionali e senza tralasciare le esigenze di contrasto della pandemia.
Con il D.L. n. 42 del 22 marzo 2021, il Governo ha posto riparo all’inopinata abrogazione degli illeciti previsti dalla “legge alimenti”. Ma la confusa vicenda istituzionale cui abbiamo assistito induce ad interrogarsi sulle modalità di svolgimento dei lavori legislativi in una materia così delicata e sulle ragioni che ostacolano l’approvazione del progetto di riforma degli illeciti agroalimentari che da anni langue nelle aule parlamentari.
Due recenti interventi, la sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale, e l’audizione alla Commissione Giustizia del Senato della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, offrono lo spunto per una ricognizione dei temi che più da vicino riguardano la stessa collocazione istituzionale della magistratura onoraria, tra le funzioni di supporto alla magistratura ordinaria, con l’inserimento nell’ufficio per il processo, come delineato dalla riforma Orlando, e l’assunzione di un ruolo autonomo nell’amministrazione diretta della giustizia. Senza dimenticare il percorso che si sta svolgendo per il riconoscimento di tutele che discendono dall’attribuzione al magistrato onorario della qualità di “lavoratore”, come desunta dal diritto eurounitario.
In attesa che l’Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO) divenga concretamente operativo e possa esercitare appieno i propri poteri di indagine e di esercizio dell’azione penale, vanno analizzate le garanzie normative di indipendenza e di autonomia dell’Ufficio e dei suoi organi e le interdipendenze sistemiche cui l’EPPO sarà soggetto nell’inserirsi nel contesto istituzionale della protezione del bilancio dell’Unione.
Al centro di un incrocio strategico per contrastare la criminalità mafiosa e terrorista, il regime del “carcere duro” è senza dubbio un istituto giuridico al centro di forti polemiche. Occorre rivalutarne criticamente l’attualità, l’utilità, la tenuta nel corso del tempo.
La magistratura è chiamata oggi ad una riflessione seria e coraggiosa su se stessa per un rinnovamento etico e culturale, nel sistema di governo autonomo e nell’associazionismo giudiziario. Un percorso che deve confrontarsi con progetti volti a ridefinire in senso burocratico la fisionomia del CSM come organo di amministrazione e di governo del “personale”, e con l’attacco alla giurisdizione e ai suoi valori fondamentali, portato dai tentativi di riscrivere la storia della giustizia italiana con la chiave di lettura di una magistratura impegnata nella “lotta politica”.
Per effetto di un intervento “anonimo” e “anomalo” nell’iter del decreto legislativo n. 27 del 2021, mirante ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2017/625, è stata quasi integralmente abrogata la legge 30 aprile 1962 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande. Si estingueranno i procedimenti pendenti per gli attentati alla salute dei cittadini in campo alimentare e verrà sguarnito il fronte del contrasto al mercato delle frodi, in continua espansione.
Le misure di sostegno che lo Stato ha varato nel corso dell’epidemia COVID - indispensabili per fronteggiare la crisi economica e sociale - comportano rischi di indebito accesso ai finanziamenti previsti e di illecita appropriazione di risorse pubbliche. Di qui l’esigenza di analizzare i meccanismi delle principali misure economiche messe in campo dallo Stato, di verificare l’applicabilità delle norme penali vigenti alle condotte illecite e di elaborare progetti investigativi adeguati a contrastarle.
Non solo strategia di politica monetaria: il quantitative easing quale crocevia di tensioni interpretative sui fondamenti normativi e politici dell’Unione Europea. Uno sguardo più ampio, che non si arresta alla ricognizione di un contrasto giurisprudenziale, ma ne indaga le ragioni storiche, economiche e politiche, nel libro di Luigi Cavallaro Una sentenza memorabile.
In questo breve scritto mi propongo di sfatare alcuni luoghi comuni sul processo penale negli Stati Uniti, sulla sua pretesa vocazione garantista e sulla fallace ma radicata idea che esempi tratti da oltre atlantico possano risultare utili nella soluzione di alcuni dei - certamente seri - problemi nostrani. Non ho alcuna pretesa sistematica e sono del tutto conscio della enorme difficoltà di qualsiasi comparazione giuridica tra un sistema di common law come quello statunitense ed un sistema di civil law come il nostro: mi limiterò perciò a qualche spunto di riflessione su alcune questioni inerenti alla collocazione istituzionale ed alle funzioni del prosecutor americano, tratte da dibattiti in corso in quel Paese.
L’impronta genetica o traccia del DNA dell’individuo è divenuta elemento importante a volte decisivo delle indagini scientifiche svolte sulla scena del crimine. Il contributo ripercorre le nozioni di base, le norme concernenti l’acquisizione ed il successivo esame di tale tipo di traccia e la loro interpretazione ad opera della giurisprudenza per poi concludere con uno sguardo al concreto funzionamento della Banca Dati Nazionale del DNA.
Il 24 marzo 2021 la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 58-ter dell’ ordinamento penitenziario nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Sotto la formula tecnica si nasconde la questione della legittimità dell’ergastolo ostativo. Pubblichiamo, in proposito, la riflessione di Giovanni Fiandaca. Non si tratta soltanto della recensione a E. Dolcini, F. Fiorentin, D. Galliani, R. Magi, A. Pugiotto, Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, Giappichelli, Torino, 2020. Il commento al volume diventa occasione per una meditazione a tutto tondo sulla pena perpetua e sul regime differenziato del 41-bis.
I ricordi del presidente emerito sui nove anni vissuti alla Corte, dipinta nelle pieghe più vivide del suo operato, si intrecciano a una riflessione più ampia sul ruolo del Giudice costituzionale nei suoi rapporti con il Legislatore e le Corti internazionali.
Si segnala l’esigenza che le questioni interpretative ed applicative del comma 8 bis dell’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176, siano collocate nel contesto normativo nel quale sono destinate ad operare. Si ricordano, a tal fine, le disposizioni, primarie e secondarie, e la struttura dei procedimenti innanzi alla Corte conseguente alle ultime riforme. Se segnala l’esigenza della circolazione delle informazione anche in funzione delle operazioni di smistamento dei ricorsi e le criticità di quelle disponibili. Se esamina, quindi, la più recente normativa. Si prospetta la possibilità che siano unificati i diversi procedimenti camerali di legittimità, che, anche al fine di sottrarre la Corte all’onere di un ripetuto esame dei ricorsi, funzionale allo smistamento ed alla decisione, la trattazione alla udienza pubblica sia riservata ai casi nei quali una parte o il pubblico ministero chiedano la discussione orale, come previsto nei gradi di merito dagli artt. 190 bis, comma 2, 281 quinquies, comma 2, 352, comma 2, c.p.c., e che questa possa svolgersi in presenza o da remoto, come previsto dall’art. 221, commi 6 e 7, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77.
Una pronuncia della London Inner South Coroner’s Court è l’occasione per riflettere su uno specifico aspetto del diritto ad un ambiente salubre, sullo sfondo di una concezione sostanziale di Stato di diritto.
Uno dei problemi più avvertiti nell’esperienza giuridica quotidiana è l’esecuzione all’estero di sequestri e confische adottati nei procedimenti di prevenzione che si svolgono nel nostro Paese. Di qui l’esigenza di una ricognizione degli strumenti giuridici utilizzabili a tal fine e di potenziare la cooperazione internazionale per impedire al crimine organizzato di sfruttare vuoti di legislazione e disarmonie dei diversi ordinamenti.
Si raccolgono qui gli interventi di Maria Giuliana Civinini (presidente del Tribunale di Pisa), Claudio Cecchella, (professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pisa) e Giuseppe Ruffini (professore di diritto processuale civile presso l'Università Roma Tre) alla Giornata europea della giustizia svoltasi il 27 ottobre 2020 presso il Tribunale di Pisa e dedicata a Giustizia civile: bilancio della pandemia e idee per il futuro prossimo. Ciascun intervento è scaricabile in formato pdf ai link qui disponibili, insieme al programma della Giornata.
Il punto di vista e di analisi di una Procura per i Minorenni
La segnalazione del 29 luglio 2019 del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza che propone ai titolari di iniziativa legislativa importanti riforme processuali per la «tutela giurisdizionale dei diritti relazionali» impone chiarimenti su ritardi ed intoppi dell'evoluzione del diritto di famiglia. Anche la parziale riforma dell'istituto della "potestà genitoriale", oggi denominata «responsabilità genitoriale», rivela la persistenza di una visione culturale ancora paternalista delle relazioni familiari che si riflette anche sulla giustizia.
Negli ultimi mesi, dopo un lungo silenzio, si è ravvivato il dibattito sulle REMS, o meglio su la riforma della esecuzione della misura di sicurezza
Un contributo alla riflessione in corso sul regime transitorio previsto dal d.l. n. 130/2020
Quando chiedo ad un avvocato che si confronta con il processo telematico un suggerimento per migliorare il sistema, la risposta è sempre la stessa: l’adozione di un processo telematico unico per tutte le giurisdizioni. Invece, quasi a fargli dispetto, ogni giurisdizione in Italia ha il suo processo telematico: il fratello maggiore è PCT in primo e secondo grado civile, secondogenito è PAT davanti al giudice amministrativo, quindi ha visto la luce il giovane GIU.DI.CO. per la magistratura contabile e poi è stata la volta del neonato PTT per il giudice tributario in primo e secondo grado. Ora, per la gioia del giudice penale, sta muovendo i primi passi PPT. Manca poco al parto di un sesto fratello, lungamente desiderato? O piuttosto il processo telematico presso la Corte di Cassazione sarà una costola del PCT che, unico tra i fratelli, per le funzioni stesse della Corte dovrà imparare a parlare presto con ciascuno di loro? E a quando il lieto evento?
L’articolo 5 del decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 disciplina la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. Si tratta di verificare se la complessa e minuziosa normativa sia riuscita a coniugare le esigenze di celerità nella somministrazione del vaccino con le garanzie per i ricoverati sotto il profilo della tutela della loro salute e dell’espressione del consenso.
Il decreto legge n. 1 del 2021 ha introdotto una minuziosa disciplina per favorire l’espressione del consenso al trattamento vaccinale delle persone incapaci «ricoverate presso strutture sanitarie assistite». La prima lettura delle norme fa emergere alcuni problemi interpretativi e pratici.