Leggi e istituzioni - pagina 7
Le deliberazioni del Csm, pur formalmente connotate da un alto grado di discrezionalità di natura tecnica, costituiscono espressione di attività di alta amministrazione e, come tali, ospitano in grado elevato valutazioni in senso ampio politiche. Ad esse concorrono tutti i Consiglieri. Sebbene nessuna norma lo precluda, di norma e programmaticamente il Vice Presidente non prende parte alle votazioni in materie rientranti nella amministrazione corrente. Proprio per il carattere consolidato di questa prassi, che costituisce una sorta di autolimitazione, in genere preannunciata dallo stesso Vicepresidente all'inizio della carica, e per gli importanti riflessi che ne derivano sul piano dell'assetto consiliare è utile la ricerca delle rigorose e previamente conoscibili ragioni e delle condizioni che concorrono a determinarla e, soprattutto, di quelle che ne possano consentire o suggerire una deroga.
La normativa speciale in materia di contratti pubblici è da sempre oggetto di valutazione del legislatore nazionale ed eurounitario anche in chiave di tutela dell’interesse erariale: un mercato infiltrato da presenze criminali arreca danni all’amministrazione pubblica (che ivi gioca un ruolo preponderante) ed è - anche isolatamente considerato - distorsivo della concorrenza. Ci si propone di evidenziare le novità del “nuovo codice” sotto questo peculiare angolo prospettico, con lo sguardo rivolto a recenti progetti di riforma della legislazione penale.
Nel cantiere sempre aperto della giustizia penale si annuncia una nuova riforma che rischia di paralizzare seriamente gli uffici gip-gup impegnati ad attuare la riforma “Cartabia” e contribuire a raggiungere gli obiettivi del PNRR
La superficialità dello scontro ideologico vs la profondità della riflessione del giurista
L’insieme delle misure che vanno sotto il nome di "riforma Cartabia" presenta luci e ombre, aspetti positivi ma anche, insieme, incoerenze e lacune, ispirata com’è, essenzialmente, alla logica del "far presto" e al fattore tempo come filo conduttore degli interventi.
Ma la riforma è ormai cosa fatta e, più che indugiare in recriminazioni, occorre applicarsi per farla funzionare al meglio, con lo sguardo sempre rivolto all’immagine di società disegnata dalla Costituzione, restituendo al processo la sua funzione di strumento a servizio della persona e della sua dignità, quell’anima che spesso il legislatore dimentica, e ha dimenticato.
Una breve introduzione alla lettura della Relazione al Parlamento 2023 e della relativa Presentazione, di cui mettiamo a disposizione i testi
La riforma non stravolge le linee portanti del giudizio dibattimentale. Tuttavia, il momento dibattimentale si inserisce in un contesto procedimentale significativamente modificato. Le modifiche intervenute – “a monte” e “a valle” della fase del giudizio – finiscono necessariamente con l’influenzare la fisionomia del giudizio di cognizione, chiamando tutti gli attori processuali ad un nuovo approccio su temi di assoluto rilievo, come la partecipazione al processo, l’organizzazione del giudizio, il metodo di ricerca della verità processuale, la decisione sull’imputazione e l’imposizione al colpevole della “giusta pena”.
Il complessivo disegno di riforma attuato dai decreti legislativi della Ministra Cartabia con l’«Ufficio per il processo» richiedeva un salto di qualità nella cultura e nella governance del sistema giustizia che, invece, non vi è stato. Hanno fatto difetto consapevolezza sulla portata della sfida in atto, coesione tra le diverse istituzioni coinvolte (Ministero, Csm, Ssm) e un vero coordinamento nazionale. È anche emersa la separatezza tra le diverse articolazioni ministeriali, che non comunicano tra di loro e che non riescono a dare coerenza ai diversi interventi normativi e organizzativi. La digitalizzazione sta diventando il vero decisore e gestore occulto, facendo prevalere una direzione solo apparentemente tecnica che non dialoga e non conosce le esigenze degli operatori del diritto. Trasformazione tutta in mano al Ministero della giustizia, monopolista dell’informatica, che sta alterando gli equilibri costituzionali e che favorisce una sostanziale privatizzazione. Una nuova governance coinvolgente, che parta anche dal basso, è invece possibile.
La Corte d’appello di Milano ha assolto, perché il fatto non sussiste, tredici militanti del “Veneto Fronte Skinheads”, condannati in primo grado dal Tribunale di Como per violenza privata, per avere interrotto una riunione della rete di associazioni “Como senza frontiere” e occupato la stanza dove alcuni volontari si trovavano, obbligandoli ad assistere alla lettura di un proclama politico contro l’attività svolta dalle associazioni a favore dei migranti.
Lo scritto prende le mosse dal recente promuovimento dell'azione disciplinare da parte del Ministro della Giustizia nei confronti dei magistrati componenti il Collegio della Corte d'Appello di Milano che, in accoglimento dell'istanza proposta da un cittadino straniero in stato di detenzione carceraria in Italia, diretta alla sostituzione di quella misura con gli arresti domiciliari, l'ha accolta, prescrivendo l'obbligo del braccialetto elettronico. Malgrado tale accorgimento il cittadino è evaso. In conseguenza di ciò il Ministro addebita ai magistrati la mancata ponderazione di circostanze che avrebbero potuto orientare diversamente il loro giudizio. Il delicato caso, oggetto di diffuse e concordi opinioni negative, suggerisce l'approfondimento, anche attraverso il ricorso ad altre esperienze giuridiche europee, quali quella inglese e l'altra riferibile alle Corti di giustizia dell'Unione europea e dei diritti umani, del tema delle garanzie destinate a circondare l'esercizio libero ed indipendente della giurisdizione, che sarebbe compromesso dalla censura in sede disciplinare del merito dell'attività. La conclusione è nel senso che la libertà dei magistrati da condizionamenti e timori di incorrere in responsabilità disciplinari costituisce un autentico bastione per la piena realizzazione di uno stato di diritto.
La destra è riuscita ad archiviare il Reddito di cittadinanza: l’Italia non ha più una misura universalistica di contrasto al rischio di esclusione sociale coerente con le indicazioni sovranazionali e con la Carta dei diritti (art. 34.3) o con la Carta sociale (artt. 30 e 31). Centinaia di migliaia di beneficiari del RDC (secondo la relazione tecnica più di 600.000), quasi tutti in situazione di povertà assoluta escono dalla protezione dei minimi vitali; viene archiviato il principio dell’offerta “congrua” di lavoro: per chi può lavorare (in astratto, non in concreto) sarà obbligatorio accettare anche un’offerta part-time e di un solo giorno ed ad ottanta km dall’abitazione. Si tratta di una catastrofe equitativa senza precedenti, di un protervo e violento attentato alla dignità degli ultimi, esito di una campagna di colpevolizzazione dei cittadini in difficoltà che le forze progressiste non sono riuscite per tempo a domare e con la quale troppo spesso sono state tolleranti. Per recuperare un minimo di credibilità quel che resta di un pensiero di sinistra e della trasformazione sociale deve compiere un’autocritica convinta ed abbracciare le ragioni di un nuovo welfare orientato alla libertà ed all’autonomia delle persone e non al loro disciplinamento e costrizione al lavoro.
Le novità legislative introdotte dalla riforma Cartabia con riguardo alle “ordinanze definitorie” presentano criticità prevalenti rispetto alle implicazioni potenzialmente positive. Allo stato, non è prevedibile una significativa diffusione dei due nuovi istituti.
Il contributo offre una prima lettura delle norme sulle impugnazioni civili, così come modificate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206. Nelle conclusioni si sottolinea come la riforma delle impugnazioni appaia insufficiente a cambiare radicalmente le sorti dell’amministrazione della giustizia, non solo per la mancanza di scelte radicali, ma anche per la necessità di incidere contemporaneamente anche sulla formazione culturale di magistrati e avvocati e anche sulle troppo spesso trascurate regole di accesso alla professione.
La disciplina del processo di cognizione di primo grado è stata profondamente innovata dalla recente riforma, con l’intento di semplificare, razionalizzare e velocizzare l’attività processuale. Il nuovo rito ordinario appare tuttavia di difficile gestione, con la conseguenza che l’efficienza e la speditezza del sistema sono affidati al nuovo “rito semplificato”, soggetto a regole che si pongono in gran parte in linea di stretta continuità con quelle dell’ormai abrogato processo a cognizione piena.
Appare dunque fondamentale convincere gli avvocati a instaurare il processo nelle forme del rito semplificato, a tal fine potendo concorrere un’interpretazione non restrittiva dell’art. 281-duodecies, quarto comma, cpc per il deposito delle memorie scritte contenenti l’attività di controreplica e le richieste istruttorie.
Il saggio rivolge uno sguardo d’insieme alle strutture del processo civile negli ordinamenti europei, articolando uno schema di alternative modellistiche; indica spunti di comparazione con la riforma del 2021/2022 del processo civile italiano; presenta le Regole europee modello sul processo civile, approvate nel 2020; in seno a queste delinea la combinazione dinamica tra i principi di cooperazione e di proporzionalità, con particolare riguardo alla fase preparatoria; esplora infine alcuni contesti critici per il buon funzionamento della giustizia civile: la crisi dell’unità della figura del giurista, l’insegnamento universitario del diritto, la necessità che la politica recuperi l’autorevolezza per arginare il peso degli interessi corporativi.
In tema di stupefacenti, il panorama sovranazionale conosce l’ampia bipartizione tra modelli proibizionisti ed antiproibizionisti. Il modello italiano, in linea con il trend europeo, è tendenzialmente proibizionista ma ha oscillato per anni tra l’adozione di normative più miti e ragionevoli ed altre più severe e repressive, con pesanti ricadute soprattutto sul sistema carcerario, oberato a causa delle esorbitanti pene detentive previste anche in caso di consumo personale. La problematica del sovraffollamento carcerario connessa alla disciplina in materia di stupefacenti costringe, ancora oggi, il nostro paese a cercare un compromesso legislativo che garantisca la repressione delle attività illecite aventi ad oggetto “il ciclo della droga” e, al contempo, scongiuri l’inflizione di sanzioni sovranazionali per esubero delle incarcerazioni. A questo obiettivo si deve puntare in un’ottica di evoluzione del diritto interno in conformità a quello sovranazionale.
È in discussione il potere costituzionale dei giudici, per volontà del potere politico ma anche per la riemersione, nel corpo della magistratura, dell’ideologia di ceto del funzionario: per l’associazionismo giudiziario si tratta di tornare alle sue ragioni costitutive, in una stagione del costituzionalismo diversa da quella in cui fu in grado di liberare il potere costituzionale dalla cappa del funzionario.
Qual è la copertura costituzionale delle procedure di sovraindebitamento e come si giustifica, socialmente ed economicamente, l’indulto civile che ne deriva? Qual è il ruolo del giudice, “garante multilivello” e presidio di legalità in queste procedure, trasformato a tratti in dispensatore seriale di rospi per i creditori insoddisfatti? Di questi e di altri quesiti si discute in questo saggio breve in cui, oltre alle problematiche organizzative e strutturali delle procedure in esame – a partire dai limiti genetici degli organismi di gestione della crisi – si passano in rassegna rapidamente alcuni profili critici posti dai casi pratici e vengono date indicazioni sulla giurisprudenza locale genovese e sua appendice organizzativa relativa al sovraindebitamento.
Da molti anni lo stato giuridico della magistratura onoraria è oggetto di modifiche e di ripensamenti. Nel frattempo la posizione critica della Commissione Europea nei confronti dell’Italia rimane immutata: con la conseguenza che, nonostante le riforme emanate, il cantiere ancora aperto espone il nostro paese al rischio dell’apertura di una procedura di infrazione.
Nel dibattito in corso sul presidenzialismo e sul cd. "premierato", è sin qui rimasto relativamente in ombra il tema dell’impatto che le due diverse prospettive riformatrici avrebbero sui generali equilibri tra i poteri e, segnatamente, sull’assetto del potere giudiziario. A questa tematica va riservata un’attenzione particolare non dettata da miopi preoccupazioni di ruolo o di natura corporativa, ma nascente dalla consapevolezza di quanto sia necessario salvaguardare gli equilibri costituzionali nell’attuazione di processi di riforma.