Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di aprile 2014

di Alice Pisapia , Pier Francesco Poli
* Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea e Avvocato in Milano</br> ** Dottorando di ricerca in Diritto e Procedura Penale Univ. Genova
Le più interessanti sentenze pronunciate ad aprile dalla Corte di Strasburgo
Sentenze di aprile 2014

L’Italia nuovamente condannata a Strasburgo per le condizioni di detenzione.

Sentenza della Corte EDU (Seconda Sezione) 22 aprile 2014, rich. n. 73869/2010, G. C. c. Italia.

Oggetto: Violazione sostanziale dell’art. 3 CEDU– Divieto di trattamenti inumani e degradanti per condizioni di detenzione incompatibili con lo stato di salute del detenuto – Importance level 3

Il ricorrente, G. C., è un cittadino italiano nato nel 1972 detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino. Lamenta di essere stato sottoposto a trattamenti degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU. Successivamente all’arresto egli informò infatti le autorità giudiziarie di essere stato operato per emorroidi nel 2007 e che da allora soffriva di incontinenza. Nonostante tali problemi, egli venne collocato in una cella con altri detenuti e con un solo bagno in comune. Presentò in seguito due richieste, una per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare e l'altra per ottenere la sospensione della pena per motivi di salute. Tali domande vennero però respinte.

Dopo aver tentato il suicidio una prima volta nel 2009, il signor G. C. fu posto in isolamento per motivi di salute sotto la sorveglianza di uno psichiatra, fino al suo trasferimento in infermeria nel luglio 2010. Nel marzo del 2012 fece un secondo tentativo di suicidio e fu trasferito in una cella singola. Durante questi periodi, non riuscì a prendere parte ad alcuna delle attività socializzanti presenti nel carcere. Invoca la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per le condizioni della sua detenzione e perché non gli era stato praticato alcun trattamento adeguato al suo stato di salute. Lamenta inoltre la situazione di sovraffollamento patita nel corso della detenzione.

La Corte accoglie il ricorso con riferimento alla sola doglianza concernente l’inadeguatezza delle condizioni di detenzione rispetto al suo stato di salute. La mancata considerazione della patologia di cui soffriva aveva infatti comportato, ad avviso dei giudici di Strasburgo, una situazione di angoscia, inferiorità ed umiliazione tali da integrare la violazione della disposizione convenzionale.

 

Sul rispetto del diritto all’esame dei testimoni in Germania

Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 17 aprile 2014, rich. n. 9154/2010, Schatschaschwili c. Germania.

Oggetto: Non violazione dell’art. 6 § 1 e 3 lett. d) CEDU – Sentenza di condanna fondata su dichiarazioni di soggetti rese in fase di indagine e non esaminati nel corso del dibattimento – Importance level 2

Il ricorrente è un cittadino georgiano condannato per varie rapine a oltre nove anni di reclusione. La condanna del ricorrente era stata fondata su dichiarazioni rese da alcuni soggetti in fase di indagini che erano state acquisite agli atti mediante lettura durante il processo in quanto, poco dopo le dichiarazioni effettuate, tali soggetti avevano lasciato la Germania rifiutandosi di tornare per testimoniare in quanto affermavano di essere stati traumatizzati dal reato commesso. Ciò nondimeno, i Giudici tedeschi avevano affermato la penale responsabilità del ricorrente e qualsiasi tentativo di fare valere avanti alle autorità nazionali una violazione processuale per tale motivo si era rivelato vano. Lamenta il ricorrente la lesione del giusto processo garantito dall’art. 6 par. 1 e 3 lett. d) CEDU affermando che non gli era stato consentito di convocare ed esaminare i testi le cui dichiarazioni erano state decisive nella determinazione della sua condanna.

La Corte, a maggioranza di cinque voti contro due, ritiene non sussistente la violazione sulla base del fatto che essa sussiste quando le autorità non consentono alla difesa dell’imputato di esaminare i testimoni nel corso del processo o quando assumono dichiarazioni in fase di indagine senza la presenza del difensore dell’imputato pur risultando prevedibile la successiva impossibilità di procedere ad esame da parte del difensore in udienza e non quando, come nel caso di specie, era oggettivamente impossibile fare partecipare i testi al dibattimento e risultava imprevedibile l’impossibilità di assumere la testimonianza nel corso del successivo processo. La Corte rileva infatti che le autorità avevano posto in essere svariati tentativi di fare tornare i testimoni in Germania affinché rendessero testimonianza in udienza ma che essi si erano rifiutati e che non era evidentemente possibile obbligarli a tornare, ciò che aveva determinato la legittimità dell’acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagine e della condanna su di esse pronunciata.

 

Violazione del diritto alla vita da parte della Gendarmeria francese

Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 17 aprile 2014, rich. n. 68780/2010, Guerdner e altri c. Italia.

Oggetto: violazione dell’art. 2 CEDU – Uccisione da parte della Gendarmeria francese di un soggetto sottrattosi all’arresto – Importance level 2

I ricorrenti sono dodici cittadini francesi parenti di Giuseppe Guerdner, morto per mano della Gendarmeria transalpina. Egli, arrestato e condotto alla stazione della Gendarmeria, dopo un colloquio con alcuni agenti era riuscito a saltare dalla finestra per darsi alla fuga. Uno di essi aveva però sparato nella sua direzione, colpendolo a morte. I Giudici di merito francesi assolvevano il gendarme, assumendo che le azioni era autorizzata dalla legge francese in quanto eseguita per impedire la fuga di un soggetto in stato di arresto. Lamentano i ricorrenti la lesione del diritto alla vita, in considerazione dell’insussistenza di una giustificazione all’uccisione del proprio caro e l’assenza di un’indagine imparziale per determinare le circostanze della morte in quanto svolta dalla Gendarmeria, di cui faceva parte l’uccisore.

La Corte ritiene sussistente la violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU in quanto pur ritenendo sussistente la necessità, prevista dal secondo paragrafo della disposizione, dell’intervento volto ad evitare l’evasione del detenuto giudica manifestamente eccessiva la forza utilizzata contro il sig. Guerdner in quanto soggetto disarmato ed in quel momento non pericoloso. Non ritiene invece sussistente la violazione procedurale dell’art. 2 CEDU – non imponendo tale norma un’obbligazione di risultato in capo alle autorità statuali e non potendosi quindi ritenere violata la disposizione per il solo dato fattuale della mancata condanna dell’agente –  in ragione del fatto che le indagini erano state effettuate e che l’azione penale era stata correttamente portata avanti nel corso del processo da parte del Pubblico Ministero anche se la condanna non era stata pronunciata dai giudici della Corte d’Assise.

 

05/06/2014
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