Italia condannata a Strasburgo per il caso Abu Omar.
Sentenza della Corte EDU (Quarta sezione) 23 febbraio 2016, rich. nn. 44883/2009, Nasr e Ghali c. Italia
Oggetto: Cooperazione delle autorità interne nel rapimento di soggetto sottoposto successivamente a tortura in altro Paese e mancato accertamento in sede processuale dei responsabili – Violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 CEDU – Sussistenza – Violazione dell’art. 5 CEDU – Sussistenza – Violazione dell’art. 8 CEDU – Sussistenza Importance level 1
Il ricorrente Osama Mustafa Nasr, un imam egiziano sospettato di avere rapporti con cellule terroristiche, era stato rapito a Milano da parte dei servizi segreti statunitensi grazie alla collaborazione dell’intelligence italiana e quindi trasportato in Egitto, ove era stato detenuto illecitamente e sottoposto a tortura nel corso di alcuni interrogatori.
Ricorre in sede europea assieme alla moglie lamentando i) la violazione dell’art. 3 CEDU da un punto di vista sostanziale, per avere le autorità nazionali cooperato nel rapimento da parte dei servizi statunitensi e nel successivo trasferimento in Egitto, e procedurale, per non avere le autorità successivamente ai fatti ricostruito la verità di quanto accaduto e sanzionato i responsabili; ii) 5 CEDU, in relazione alla privazione della libertà subita in assenza di qualsiasi decisione adottata in conformità di una disposizione legislativa e iii) 8 CEDU con riguardo all’interruzione dei legami familiari tra i coniugi avvenuta per effetto dell’azione illegale intrapresa dalle Autorità italiane. La Corte accoglie il ricorso ritenendo sussistenti tutte le violazioni lamentate dal ricorrente.
In particolare, con riferimento all’art. 3, i Giudici di Strasburgo, pur riconoscendo l’apprezzabile tentativo della magistratura di fare chiarezza sulla vicenda, stigmatizzano recisamente il comportamento delle altre istituzioni nazionali le quali dapprima, mediante l’apposizione del segreto di Stato da parte del governo, hanno impedito alla magistratura di accertare la verità dei fatti con riferimento agli agenti dell’intelligence italiana coinvolti e secondariamente, mediante il riconoscimento della grazia da parte del Presidente della Repubblica nonché mediante la rinuncia a presentare qualsiasi domanda di estradizione, hanno posto sostanzialmente nel nulla le decisioni assunte con riguardo ai membri dei servizi segreti statunitensi per i quali era stata riconosciuta la responsabilità all’interno delle sentenze.
La Francia condannata dalla Corte europea per violazione del diritto alla vita.
Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 4 febbraio 2016, rich. nn. 58828/2013, Isenc c. Francia
Oggetto: Suicidio in carcere – Violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 CEDU – Sussistenza – Importance level 3
Il ricorrente è un cittadino turco padre di un detenuto suicidatosi nel carcere in cui era recluso mediante impiccagione. Il padre in particolare lamenta l’insufficienza del sostegno psicologico prestato al figlio una volta entrato in carcere, l’assenza di controllo del medesimo nonché il mancato svolgimento, successivamente alla morte, di una indagine che avesse effettivamente chiarito come si erano svolti i fatti.
La Corte accoglie il ricorso rilevando come nella condizione di detenzione spetti allo Stato il compito di sorvegliare i soggetti reclusi e come non potesse considerarsi sufficiente il solo check up iniziale eseguito al momento dell’ingresso all’interno del penitenziario.
Condannata ancora la Grecia per le condizioni di detenzione patite da un richiedente asilo.
Sentenza della Corte EDU (Prima) 4 febbraio 2016, rich. nn. 37991/2011, Amadou c. Grecia
Oggetto: Cittadino senza permesso di soggiorno – Condizioni di custodia presso differenti stazioni di polizia –Violazione dell’art. 3 CEDU – Sussistenza – Importance level 3
Il ricorrente, cittadino del Gambia, veniva fermato nel tentativo di entrare in territorio greco alla frontiera arrestato per tentativo di ingresso illegale in Grecia. Veniva quindi condotto presso due differenti stazioni di polizia ed ivi detenuto sino al suo rilascio avvenuto in conseguenza dell’accoglimento di una domanda di asilo presentata.
Lamenta la violazione dell’art. 3 CEDU per le condizioni di detenzione patite in quanto era stato collocato in un luogo completamente sovraffollato, senza luce naturale, in precarie condizioni igieniche e con poca possibilità di movimento.
La Corte accoglie il ricorso riconoscendo la violazione dell’art. 3 CEDU sub specie di trattamenti inumani e degradanti in ragione dei patimenti subiti.