Le udienze della Grande Chambre
di marzo 2013
La Grande Camera ha tenuto udienza nel marzo 2013 con riferimento al caso Del Rio Prada v. Spagna (Ricorso n. 42750/09), riguardante il problema della conformità alla Convenzione del rinvio della data di liberazione di un terrorista già condannato, in applicazione retroattiva di un principio stabilito da una nuova giurisprudenza (cosiddetta "Parot doctrine").
In particolare, nel caso, era ricorrente una cittadina spagnola che stava scontando in Galizia una pena detentiva a vari anni di carcere per reati legati ad attacchi terroristici, a seguito di diverse condanne definitive.
La Audiencia Nacional spagnola aveva unito le varie pene comminate e fissato in 30 anni la pena da espiare, limite massimo applicabile ai sensi dell'articolo 70 del codice penale del 1973, in vigore al momento dei fatti. Successivamente la giurisprudenza della Corte suprema spagnola sui benefici carcerari (in particolare, sulla remissione di pena per lavoro svolto in carcere) era cambiata, ritenendosi nel nuovo orientamento che la decurtazione della pena doveva essere applicata su ogni singola pena comminata e non sulla pena applicata per effetto del cumulo: ne derivava l’allungamento notevole del termine di scarcerazione della ricorrente, la quale aveva agito infruttuosamente in sede nazionale e si era poi rivolta alla Corte EDU.
Invocando l'articolo 7 (nessuna pena senza legge) e l'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, la sig.ra Del Rio Prada lamentava che il nuovo indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte era stato applicato retroattivamente al suo caso, che il protrarsi della detenzione era in contrasto con l'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), e che l'applicazione della nuova giurisprudenza da parte dei tribunali spagnoli era dettata da motivi politici, essendo finalizzata a ritardare il rilascio dei prigionieri condannati per atti di terrorismo, ed era pertanto discriminatoria.
Con sentenza di Camera del 10 luglio 2012, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto la violazione dell'articolo 7 e dell'articolo 5 § 1, attesa la imprevedibilità dell’ overruling giurisprudenziale e dell'applicazione retroattiva del nuovo orientamento al suo caso.
Il caso è stato quindi rinviato alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione su richiesta del Governo spagnolo.