Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di marzo 2024

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di marzo 2024

Le pronunce di marzo della Corte Edu qui selezionate riguardano l’equità del procedimento penale (alla luce delle modalità della ricognizione di persone, della riqualificazione giuridica dei fatti in appello, dell’utilizzabilità di confessioni rese al pubblico ministero in assenza del difensore), l’ordine di rimpatrio di un minore nello stato di cittadinanza del padre, la legittimità alle restrizioni alla libertà di espressione nel contesto di un dibattito pubblico.

La pronuncia Leka c. Albania contiene diversi spunti interessanti per vagliare il processo penale domestico: accenna alcune coordinate per condurre in modo equo la ricognizione di persone; definisce le condizioni di legittimità della riqualificazione giuridica, in modo apparentemente compatibile con la giurisprudenza italiana relativa alla “contestazione in fatto”; arricchisce, in modo particolarmente dettagliato, il test di equità della confessione predibattimentale resa in assenza dell’avvocato, in presenza delle condizioni di gratuito patrocinio.

In Verhoeven c. Francia, la Corte ha valutato la legittimità dell’ordine di rimpatrio eseguito in applicazione della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori accertando che il processo decisionale svolto dai tribunali nazionali infine accertando che nel caso di specie si era svolto correttamente.

In Almeida Arroja c. Portogallo, la Corte ha ritenuto che i tribunali nazionali abbiano ecceduto il ristretto margine di apprezzamento loro concesso in merito alle limitazioni alla libertà di espressione nel contesto di dibattiti di interesse pubblico, non ravvisando un rapporto di proporzionalità tra la limitazione del diritto del ricorrente alla libertà di manifestazione del pensiero, da un lato, e lo scopo legittimo perseguito di proteggere la reputazione di terzi, dall’altro.

 

Sentenza della Corte Edu (Terza Sezione), 5 marzo 2024, ric. n. 60569/09, Leka c. Albania

Oggetto: articolo 6 della Convenzione (equo processo) – aspetto penale – riqualificazione giuridica dell’imputazione in appello, alla luce di elementi fattuali già presenti nella richiesta di rinvio a giudizio – modalità eque per condurre la ricognizione di persone – dichiarazioni predibattimentali confessorie, assistenza dell’avvocato, presupposti del gratuito patrocinio ma mancata lettura del pertinente diritto prima dell’interrogatorio.

A.S. e P.S., fratelli, venivano aggrediti; il primo decedeva, il secondo, pur ferito, sopravviveva. La polizia rinveniva tre bossoli sulla scena del crimine e, sulle vesti di A.S., un biglietto col numero del ricorrente. 

Il ricorrente, interrogato dalla polizia, dichiarava di non conoscere i due fratelli. La polizia, mediante sorveglianza segreta, captava una conversazione tra il ricorrente e il fratello, N.L., in cui il primo affermava di aver ucciso A.S. e di aver preso un pedalò per gettare la pistola in mare. 

Una volta arrestato, il ricorrente veniva informato dei propri diritti (tra cui quello di rimanere in silenzio e di essere assistito da un avvocato) e interrogato dai pubblici ministeri. Il ricorrente dichiarava di voler rilasciare una dichiarazione senza avvocato: confermava di conoscere i due fratelli, di essersi accordato con A.S. per uno scambio di valute ma di aver progettato di ottenere denaro senza alcuno scambio e, in tal senso, aveva portato con sé una pistola; durante l’incontro, sparava ad A.S. e a P.S.; sul luogo accorreva il fratello del ricorrente che chiamava l’ambulanza per A.S., invano. Il ricorrente veniva dunque sottoposto a ricognizione (identity parade) da parte di P.S. che identificava nel primo la persona che gli aveva sparato; infine, veniva nuovamente interrogato dai pubblici ministeri, confermando la volontà di posticipare la nomina di un avvocato, e confessava come essersi liberato della pistola.

L’autorità giudiziaria nominava un avvocato con gratuito patrocinio e accusava il ricorrente dell’omicidio di A.S., del tentato omicidio di P.S. e  del possesso illegale di armi da fuoco; l’imputazione descriveva la premeditazione del ricorrente circa la sottrazione del denaro di A.S. Sottoposto a esame, il ricorrente ritrattava parzialmente la propria versione dei fatti, dichiarando che i due fratelli avevano un debito nei suoi confronti, che A.S. l’aveva minacciato con una pistola e che quindi lui si era difeso; il tribunale di primo grado condannava il ricorrente alla pena dell’ergastolo, valutati i risultati dei sopralluoghi, i rapporti autoptici, la perizia balistica, i dati telefonici, le dichiarazioni di P.S., del fratello del ricorrente e di un altro soggetto che confermava parte della testimonianza di P.S., nonché in base alle  prime confessioni rese dal ricorrente al pubblico ministero, ritenendo non attendibili quelle rese nel processo.

In appello, assistito da un nuovo avvocato, il ricorrente lamentava la violazione del diritto all’assistenza tecnica in fase di indagine e la costrizione subita per rendere le dichiarazioni al pubblico ministero. La Corte di Appello condannava il ricorrente per “tentata rapina con morte” di A.S. e per tentato omicidio di P.S., nonché per possesso illegale di armi; la sentenza non menzionava né la ricognizione di persone né la confessione fatta dal ricorrente al pubblico ministero. La riqualificazione dei fatti da “omicidio” a “tentata rapina con morte” si basava sull’intento primario e premeditato del ricorrente di appropriarsi del denaro di A.S. La sentenza diveniva definitiva.

Dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il ricorrente lamentava l’iniquità del procedimento in relazione alla riqualificazione in appello, alla limitazione del diritto all’assistenza tecnica, all’utilizzo di dichiarazioni rilasciate senza la presenza del difensore, alle modalità di svolgimento della ricognizione.

In merito alle modalità della ricognizione, benché il ricorrente fosse effettivamente vestito in modo diverso rispetto agli altri soggetti coinvolti nel confronto, la Corte esclude che tale circostanza possa integrare un fattore di iniquità complessiva del procedimento, alla luce delle seguenti considerazioni: gli abiti non erano rilevanti in questo caso; P.S. aveva riconosciuto il ricorrente dal volto; prima della ricognizione, P.S. aveva reso una descrizione fisica dettagliata del suo aggressore e compatibile col figura del ricorrente; la sentenza della Corte di appello non menzionava la ricognizione ai fini della condanna; il pertinente risultato probatorio era corroborato da altri elementi, in primis quelli ottenuti dalla sorveglianza segreta. 

Con riguardo alla riqualificazione giuridica (reclassification), la Corte richiama i principi già sviluppati nella propria giurisprudenza (Pélissier e Sassi c. Francia, [GC], n. 25444/94; Sipavičius c. Lituania, no. 49093/99): le lettere (a) e (b) dell’art. 6 § 3, relativi, rispettivamente, al diritto di essere informato dell’accusa e al diritto di difesa, sono collegati, nel senso che la conoscibilità dell’accusa è un prerequisito della difesa e dell’equità del procedimento; ne discende il diritto di informazioni esatte e complete circa i fatti e la qualificazione giuridica dei medesimi.

In ragione del suddetto collegamento, la riqualificazione non determina iniquità se l’imputato ha avuto sufficiente opportunità di difendersi; d’altronde, tale esigenza non ricorre qualora gli elementi costitutivi del reato originario già contemplassero quelli del reato riqualificato, ovvero quando la riqualificazione fosse sufficientemente prevedibile perché fondata elementi contenuti nell’imputazione.

Nel caso di specie, sebbene il reato di omicidio e il reato di “rapina con morte” presentino elementi costitutivi diversi, la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio già menzionava i profili fattuali sussumibili nella “rapina con morte”.

Infine, in ordine al diritto di accesso a un avvocato, la Corte ne ribadisce l’importanza soprattutto in fase pre-processuale, stante la vulnerabilità degli indagati sotto custodia, il rischio di coercizione e maltrattamenti da parte della polizia (Beuze c. Belgio, [GC], n. 71409/10; Salduz c. Turchia [GC], no. 36391/02); inoltre, il diritto all’assistenza legale, così come quello a rimanere in silenzio, dà attuazione al privilegio contro l’autoincriminazione.

Al fine di vagliare l’equità del procedimento in ipotesi di confessione rilasciata al pubblico ministero senza la presenza dell’avvocato, la Corte richiama un test particolarmente dettagliato, comprensivo delle seguenti domande: (a) il ricorrente aveva diritto all’assistenza legale gratuita? (b) il ricorrente aveva rinunciato, in modo espresso e consapevole, all’assistenza legale durante gli interrogatori in sede d’indagine? (c) vi erano ragioni imperative per limitare l’accesso a un avvocato? (d) alla luce dei diversi fattori esaminati, l’equità complessiva risulta compromessa? Ai fini dell’ultima parte del test, la Corte valuta: (d1) la vulnerabilità del ricorrente; (d2) le circostanze di raccolta delle prove; (d3) l’opportunità di contestare la prova e il suo utilizzo; (d4) il peso attribuito alla prova contestata ai fini della condanna e il peso di eventuali altre prove a carico; (d5) l’interesse pubblico sotteso all’indagine, in forza della gravità dei reati contestati.

Nel caso di specie, la Corte riteneva l’equità complessiva del processo, sottolineando l’incidenza dei singoli fattori di iniquità. Il primo dato rilevante è che il ricorrente ha fruito del gratuito patrocinio in fase processuale, ma non è chiaro perché tale diritto non sia stato garantito in fase investigativa, e tale mancanza può sicuramente rappresentare un fattore di iniquità determinante alla luce della gravità delle accuse mosse contro il ricorrente. Anche il diritto a un avvocato può essere oggetto di rinuncia, purché espressa e consapevole; tuttavia, gli interrogatori sono stati preceduti dalla lettura dei diritti al silenzio e all’assistenza dell’avvocato e non del gratuito patrocinio. La Corte non ravvisa circostanze eccezionali per giustificare la mancanza del difensore. Ai fini della valutazione complessiva: il ricorrente non sembrava versare in una situazione di fragilità o inabilità; il ricorrente è stato ripetutamente informato del diritto all’assistenza legale e vi ha rinunciato, scegliendo di non rimanere in silenzio; manca qualsiasi indizio circa l’esistenza di costrizione o maltrattamenti per la raccolta della confessione; durante il processo, il ricorrente ha potuto contestare il valore delle dichiarazioni predibattimentali e cambiare versione; i giudici hanno vagliato la diversa versione motivandone in modo ragionevole l’inattendibilità; l’indagine penale non è iniziata grazie alla confessione del ricorrente, piuttosto grazie alle dichiarazioni di un testimone oculare, P.S., nonché grazie ai risultati della sorveglianza segreta; la Corte di Appello non ha fatto affidamento sulla confessione per affermare la colpevolezza del ricorrente; reati che coinvolgono la morte di persone implicano un forte interesse pubblico all’azione penale.

 

Sentenza della Corte Edu (Quinta Sezione), 28 marzo 2024, ric. n. 19664/20, Verhoeven c. Francia

Oggetto: articolo 8 (vita familiare) – Ritorno di un minore dal padre disposto dai tribunali francesi ai sensi della Convenzione dell'Aia – Esistenza di un procedimento equo e svoltosi nel contraddittorio - Decisioni motivate che perseguono l'interesse superiore del minore - Esclusione di qualsiasi rischio grave per il minore - Processo decisionale conforme ai requisiti dell'art. 8.

Il caso riguarda una cittadina francese che, dopo aver sposato in Francia un cittadino giapponese, si trasferiva con lui in Giappone, dove nasceva il figlio della coppia. Dopo un paio di anni, la ricorrente tornava in Francia con il bambino manifestando la sua intenzione di rimanere nel Paese e presentando una domanda di divorzio. Il marito presentava al Ministero degli Affari Esteri del Giappone una domanda di assistenza per ottenere il ritorno del bambino in Giappone. L’Autorità giapponese ha chiesto al Ministero della Giustizia francese, in qualità di Autorità responsabile dell’applicazione della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, di ordinare il ritorno del figlio. 

A seguito di questa domanda, il pubblico ministero del Tribunal de Grande Instance di Montpellier citava la ricorrente a comparire davanti al tribunale, il quale riteneva che il trasferimento del minore fosse stato illecito, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione dell'Aia, in quanto i genitori avevano esercitato congiuntamente la potestà genitoriale fino al viaggio in Francia. La ricorrente allora presentava ricorso contro tale decisione di fronte alla Corte d'appello che confermava il primo arresto nella sua interezza. A seguito del ricorso, la Corte di cassazione annullava la sentenza nella sua interezza e rinviava il caso alla Corte d'appello, la quale confermava le precedenti decisioni di merito e disponeva il rimpatrio in Giappone del figlio della ricorrente. In linea con la valutazione del tribunale, infatti, non venivano riscontrate prove evidenti dell'acquiescenza inequivocabile del padre alla permanenza della ricorrente in Francia con il figlio. Inoltre, le accuse che il padre fosse un pericolo per il bambino erano infondate e il presunto rischio che i legami tra il bambino e la ricorrente venissero interrotti in ragione della legislazione giapponese sui diritti dei genitori e di altre leggi non era stato dimostrato adeguatamente. La ricorrente presentava nuovamente ricorso di fronte alla Corte di cassazione che veniva respinto. Il pubblico ministero a seguito del passaggio in giudicato notificava alla ricorrente, un ordine di restituzione del bambino al padre che veniva eseguito il giorno stesso.

La ricorrente si rivolgeva alla Corte Edu lamentando la violazione dell'articolo 8 della Convenzione e in particolare il suo diritto al rispetto della vita familiare causata dalla decisione dei tribunali francesi di ordinare il ritorno del figlio in Giappone.

La Corte ha innanzitutto osservato che le decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità francesi si erano basate sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, un trattato che è incorporato nell’ordinamento giuridico francese e che era stato siglato allo scopo di proteggere i diritti e le libertà sia del genitore che subiva la sottrazione illecita del figlio che del figlio stesso. L'ingerenza in questione era quindi conforme alla legge e perseguiva uno scopo legittimo ai sensi della Convenzione. 

La Corte ha quindi esaminato le decisioni dei tribunali nazionali che avevano accertato i presupposti che escludevano l’illiceità della sottrazione del figlio e, in particolare, se il padre avesse acconsentito a trattenere il bambino in Francia, se l'interesse superiore del bambino fosse stato tutelato e se fossero stati esclusi tutti i “gravi rischi” in relazione alla presunta violenza del padre, alla giovane età del bambino e alla possibile privazione di un rapporto con la madre. 

In primo luogo, la Corte ha esaminato l'affermazione del ricorrente secondo cui padre aveva successivamente acconsentito a trattenere il bambino in Francia, circostanza che rendeva la Convenzione dell'Aia inapplicabile. Si è osservato a tal proposito che i tribunali nazionali avevano effettivamente esaminato la questione e fornito ampie motivazioni circa l’assenza del consenso paterno. Tale conclusione era avvalorata anche dal fatto la ricorrente nel corso dei giudizi interni aveva smesso di basare su questo motivo la sua pretesa di rifiutare l’ordine il ritorno in Giappone. 

In secondo luogo, la Corte ha esaminato l'affermazione della ricorrente secondo cui il bambino era in pericolo a causa della presunta violenza del padre nei confronti della ricorrente stessa durante il periodo di convivenza in Giappone. Questa circostanza fondava a suo avviso un rischio che il bambino potesse diventare una vittima indiretta di tale trattamento. La Corte ha osservato che i tribunali nazionali avevano tutti sottolineato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova di violenza domestica, ad eccezione di un episodio, che non avrebbe potuto esporre il bambino ad alcuna forma di danno psicologico. I tribunali nazionali avevano quindi motivato sufficientemente la loro decisione di rimpatrio nel valutare il presunto rischio di esposizione del figlio a danni fisici. Si erano anche preoccupati di verificare che non fosse stata denunciata alcuna violenza o punizione corporale nei confronti del bambino da parte del padre. La Corte ha quindi concluso che i tribunali nazionali avevano esaminato efficacemente la richiesta della ricorrente tenendo conto dell'interesse superiore della bambina. 

In terzo luogo, la Corte ha esaminato l'argomentazione secondo cui la separazione del bambino dalla ricorrente avrebbe comportato un danno psicologico al primo. La Corte ha osservato che i tribunali nazionali avevano esaminato efficacemente il rischio di trauma per il bambino se fosse stato rimpatriato in Giappone. Avevano constatato che l'integrazione del bambino in Francia non costituiva un impedimento al suo ritorno in Giappone e che lo scopo del ritorno era stato proprio quello di ripristinare l'esistenza pacifica del bambino con il padre e la famiglia paterna, da cui era stato bruscamente separato. La Corte ha anche valutato non irragionevole la decisione dei tribunali nazionali di rifiutare esplicitamente di concedere una perizia sulla questione, ritenendo che dagli atti dei processi fascicolo niente suggerisse che una perizia sarebbe stata utile o necessaria. 

Infine, la Corte ha esaminato il processo decisionale applicato dai tribunali domestici in relazione all'argomentazione della ricorrente circa il rischio che tutti i legami tra lei e il figlio venissero recisi in quanto, secondo la legge giapponese, essa sarebbe stata privata dei suoi diritti di genitore e della possibilità di risiedere nel Paese, in particolare a seguito di un divorzio. Sul punto, la Corte ha osservato che la Corte di cassazione, nella sua prima decisione, aveva annullato la sentenza della Corte d'appello proprio in ragione dell’omessa valutazione da parte del tribunale di prima istanza di questo aspetto. A seguito della rimessione alla Corte d'appello, era stato valutato che il Giappone aveva ratificato la Convenzione dell'Aia, che la legge giapponese prevedeva procedure di mediazione e che non era possibile prevedere con certezza l’effetto che un procedimento di divorzio in Giappone avrebbe avuto sul legame genitoriale tra la ricorrente e il figlio. La Corte EDU ha anche osservato che la ricorrente non aveva dimostrato di non poter risiedere in Giappone, mentre il padre le aveva fatto varie proposte amichevoli al fine di consentirle di vivere lì con il bambino. 

Questa nuova valutazione dei tribunali di merito era stata poi sottoposta ad un secondo controllo di legittimità, che certificava la correttezza del processo decisionale da ultimo esercitato. La Corte di cassazione aveva anche specificamente sottolineato che la Francia aveva accettato la ratifica della Convenzione dell'Aia senza riserve e che, per valutare l'esistenza di un grave rischio di danno, le sue autorità dovevano basarsi sulle informazioni provenienti dall'Autorità giapponese o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato di residenza abituale del minore. 

La Corte ha quindi rilevato che i tribunali nazionali non avevano ordinato il ritorno del bambino in modo automatico o meccanico, ma avevano debitamente preso in considerazione le richieste del ricorrente in un procedimento equo e in contraddittorio, prendendo decisioni motivate che cercavano di servire l'interesse superiore del bambino. 

Per tutte queste ragioni, la Corte ha accertato che non vi fosse stata alcuna violazione del diritto al rispetto della vita familiare della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

 

Sentenza della Corte Edu (Quarta Sezione), 19 marzo 2024, ric. n. 47238/19, Almeida Arroja c. Portogallo

Oggetto: articolo 10 (libertà di espressione) – condanna per diffamazione aggravata  – giudizi di valore – critica politica – non necessità della ingerenza in una società democratica – danno alla reputazione limitato – violazione. 

Il ricorrente, economista e professore universitario, all’epoca dei fatti che hanno dato causa alla vicenda de qua era presidente di un’associazione costituita per raccogliere fondi per la costruzione di un reparto di pediatria dell’Ospedale São João di Porto.

Nel maggio 2015, durante il notiziario del canale televisivo “Porto Canal”, di cui era opinionista abituale, lo stesso si pronunciava in merito all’interruzione  della realizzazione dell’opera anzidetta. In sostanza, secondo il ricorrente la responsabilità di tale situazione era da attribuire all’intervento di un europarlamentare, P.R., il quale, a suo avviso, per interessi di natura politica, attraverso la consulenza giuridica resa all’Ospedale da un professionista dello studio legale di cui era titolare aveva, di fatto, indotto gli amministratori della struttura sanitaria a bloccare i lavori. 

Il ricorrente veniva quindi querelato per diffamazione aggravata da P.R. e dallo studio legale associato e, nel marzo 2019, condannato dalla Corte d’appello di Porto ad una multa pari a 7.000 euro, nonché al risarcimento del danno morale allo studio legale, per l’importo di 5.000 euro, e a P.R., per l’importo di  10.000 euro.

A seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte Suprema, il ricorrente si rivolgeva alla Corte Edu lamentando al violazione dell’art. 10 della Convenzione.

Atteso che la condanna comminata al ricorrente costituisce evidentemente una ingerenza nel suo diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, la Corte procede al test di legalità. 

Quanto al requisito della «previsione in base alla legge» (a), la Corte, richiamato il quadro dei precedenti fondamentali in materia, osserva come, secondo la giurisprudenza portoghese consolidata, il reato previsto e punito dall’art. 187 c.p. sia applicabile soltanto alle dichiarazioni asseritamente discriminatorie che attengono a constatazioni di fatti e non a giudizi di valore. Di talché, rilevando che le affermazioni del ricorrente fossero riconducibili piuttosto alla seconda categoria, si potrebbe dubitare ad avviso dei giudici europei che la disposizione penale in questione potesse costituire una base legale idonea alla condanna. Tuttavia, alla luce delle circostanze del caso di specie, e tenendo conto delle conclusioni raggiunte in merito al requisito della «necessità della ingerenza in una società democratica» (c), la Corte ritiene di non essere tenuta a raggiungere una conclusione definitiva sul punto. 

Relativamente, poi, al requisito della «legittimità dello scopo perseguito dall’ingerenza», la Corte ritiene che la restrizione della libertà di espressione del ricorrente avesse perseguito il legittimo fine di tutelare “la reputazione o i diritti altrui”, in questo caso di P.R. e dello studio legale di cui quest’ultimo era titolare, per quanto la Corte non ritenga pacifico il riconoscimento del diritto alla reputazione a una persona giuridica.

La Corte si concentra, quindi, sul requisito della «necessità della ingerenza in una società democratica» (c). In proposito, la Corte ribadisce anzitutto come la libertà di espressione costituisca uno dei «fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e per la realizzazione di ogni individuo», che si applica ovviamente non soltanto alle “informazioni” o alle “idee” accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, scioccano o disturbano. Inoltre, ricorda come il margine di apprezzamento accordato agli Stati membri nel porre restrizioni a tale libertà risulti particolarmente ristretto nell’ambito del discorso politico o del dibattito su questioni di interesse pubblico. 

Richiamate le premesse interpretative generali, la Corte prosegue, poi, evocando i criteri enucleati dalla propria giurisprudenza per valutare se le autorità nazionali abbiano operato un corretto bilanciamento tra la protezione del diritto alla libertà di espressione e quella del concorrente diritto alla reputazione (Axel Springer AG c. Germania). Si tratta, in particolare, di valutare i seguenti  criteri: (c1) il contributo delle affermazioni contestate a un dibattito di rilievo pubblico; (c2) la notorietà della persona oggetto delle stesse; (c3) l’oggetto delle affermazioni; (c4) il comportamento precedente dell’interessato; (c5) il contenuto e il metodo per ottenere le informazioni e la loro veridicità; (c6) la forma e le conseguenze della pubblicazione. Inoltre, deve essere valutata la gravità della sanzione inflitta.

Prima di procedere all’esame dei criteri suindicati nel caso di specie, la Corte puntualizza l’importanza di distinguere accuratamente tra affermazioni di fatto e giudizi di valore, tenendo conto delle circostanze del caso di specie e del tono generale delle affermazioni. In proposito, la Corte ricorda altresì che, mentre l’esistenza dei fatti può essere dimostrata, la verità dei giudizi di valore non è suscettibile di prova e, d’altronde, che anche quando una dichiarazione equivale a un giudizio di valore, essa deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, in assenza della quale risulterebbe eccessiva.

Volgendo lo sguardo al caso in esame, la Corte ritiene che: (c1) le affermazioni del ricorrente attenevano a una questione relativa alla implementazione di una struttura sanitaria pubblica dedicata, in particolare, alla cura  di bambini, argomento di sicuro interesse generale; (c2) come argomentato dai tribunali nazionali, P.R. era molto noto sia in ambito accademico sia nel contesto politico, e lo studio legale C. era molto rinomato; (c3) le dichiarazioni del ricorrente riguardavano il progetto per la costruzione del reparto pediatrico dell’ospedale São João di Porto e, in particolare, il suo parere sul protocollo d’intesa redatto e proposto dallo studio legale C. e sulle ragioni che avevano causato l’interruzione della costruzione di tale struttura, lasciando intendere che il parere legale fornito all’ospedale pubblico dallo studio legale fosse stato animato da interessi politici; (c4) P.R. è una figura pubblica, esposta inevitabilmente e volontariamente a un controllo pervasivo del proprio operato che, di conseguenza, deve dimostrare una maggiore tolleranza; (c5) diversamente da quanto almeno in parte stabilito dai tribunali nazionali, le affermazioni del ricorrente, che riguardano la sua opinione su intenzioni altrui, devono essere considerate alla stregua di giudizi di valore e lette nel contesto specifico in cui sono state rese: anche se i tribunali nazionali non le hanno esaminate come tali, esse possono essere infatti intese come parte di una critica più ampia riguardante i legami indebiti tra politica e pubblica amministrazione; (c6) nonostante le dichiarazioni del ricorrente rese nel corso del telegiornale trasmesso dal canale televisivo privato Porto Canal abbiano raggiunto un pubblico di oltre 9.500 telespettatori e alla data della sentenza di primo grado fossero ancora disponibili online con più di 2.000 visualizzazioni, considerate le dimensioni della città di Porto, la Corte non ritiene che la portata delle stesse fosse significativa.

Infine, quanto alla valutazione circa la natura e la gravità della sanzione, la Corte rimarca come l’accertamento della responsabilità penale in sé può essere talvolta più rilevante della gravità della sanzione comminata, atteso che la semplice previsione della sanzione penale è di per sé idonea ad avere un effetto dissuasivo (c.d. “chilling effect”) sulla libertà di espressione, anche quando l’importo della multa è modesto e la persona è facilmente in grado di pagare. Nel caso di specie, la semplice condanna del ricorrente appare manifestamente sproporzionata, soprattutto considerando che la disciplina civilistica prevede un rimedio specifico per quanto riguarda il danno all’onore e reputazione. Manifestamente sproporzionati sono, ad avviso della Corte, anche gli importi liquidati a titolo di risarcimento rispetto all’entità della lesione arrecata alla reputazione dei due interessati, tenuto conto, tra l’altro, del fatto che le dichiarazioni sono state trasmesse da un canale televisivo privato con un pubblico limitato.

Alla luce delle considerazioni suesposte, la Corte constata, quindi, che il bilanciamento effettuato dai tribunali nazionali non è conforme ai criteri stabiliti dalla propria giurisprudenza e, pertanto, che l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente non fosse supportata da ragioni pertinenti e sufficienti in violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

21/06/2024
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Cronaca di una condanna annunciata: le sentenze CEDU Bigioni e Vainieri di condanna dell’Italia in tema di coefficienti delle pensioni del Fondo volo.

Diverse pronunce della CEDU censurano oggi l’Italia per l’applicazione retroattiva di una legge in materia di coefficienti delle pensioni del personale iscritto al Fondo volo. Le sentenze, che condannano l’Italia a pagare ai pensionati o ai loro eredi somme assai rilevanti (mediamente 50 mila euro ciascuno), chiudono così un contenzioso durato anni che aveva interessato in più occasioni anche le Sezioni Unite della Cassazione.

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