La Corte Edu conferma la sua posizione circa il divieto di sottoporre la persona affetta da disforia di genere alla sterilizzazione per la rettifica degli atti dello stato civile.
Oggetto: Identità di genere - Rettifica del sesso - Diritto alla vita privata - Diritto all’integrità fisica - Violazione art. 8 Cedu
Il caso riguarda tre persone transgender di nazionalità francese che volevano cambiare il riferimento al proprio sesso e nome sul certificato di nascita e che si sono scontrati con il rifiuto dei tribunali francesi. Il primo ricorrente aveva allegato quattro certificati medici che giustificavano la sua richiesta e che comprovavano l’avvenuta operazione di cambio del sesso, effettuata in Thailandia. In questo caso, il tribunale aveva ordinato l’espletamento di una CTU medica, a cui il ricorrente aveva rifiutato di sottoporsi, in quanto ritenuta lesiva dalla propria integrità fisica. Le richieste degli altri due ricorrenti sono state del pari respinte, in quanto i tribunali avevano ritenuto mancante la prova delle terapie mediche e chirurgiche richieste per la rettifica del sesso.
La legge francese subordina, infatti, la rettifica del sesso all’effettuazione dell’operazione di cambio del sesso, ma per i ricorrenti questa richiesta, umiliante e comportante un’elevata probabilità di sterilità, violava i loro diritti alla vita privata e all’integrità fisica (art. 8 Cedu).
La Corte Edu conferma il divieto di sottoporre la persona all’operazione di sterilizzazione per la rettifica degli atti dello stato civile, in quanto ritiene che riconoscere l’identità di genere delle persone transgender solo in caso di compimento di un’operazione o un trattamento di sterilizzazione, a cui non si vuole essere sottoposti, significa subordinare l’esercizio del diritto alla rinuncia al pieno esercizio del diritto al rispetto della integrità fisica. Richiedere l’irreversibilità della trasformazione integra una violazione da parte dello Stato al suo obbligo positivo di garantire il diritto al rispetto della vita privata. La Corte ritiene sussistere sotto questo profilo la violazione dell’art. 8 Cedu.
Per quanto riguarda l’effettiva sussistenza della sindrome transessuale quale condizione imposta dalla legge francese per consentire il cambiamento di sesso, la Corte osserva che vi è ampio consenso tra gli Stati membri in materia e che questa condizione non lede direttamente l’integrità fisica delle persone. La Corte pertanto esclude che possa ravvisarsi al riguardo una violazione dell’art. 8 Cedu.
Per quanto riguarda, infine, l’obbligo di sottoporsi a una visita medica, la Corte ritiene che i giudici nazionali abbiano il pieno diritto di richiedere agli interessati di sottoporsi ad un esame medico. La Corte riconosce agli Stati un ampio margine di manovra per quanto concerne l’amministrazione delle prove e dichiara che: «Anche se la visita richiedeva un esame della intimità genitale, la misura del potenziale interferenza con l’esercizio del suo diritto al rispetto della vita privata dovrebbe essere significativamente relativizzata». Nessuna violazione dell’art. 8 Cedu sotto quest’ultimo profilo.
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La Corte Edu afferma che l’ispezione del conto bancario di un avvocato costituisce una violazione del suo diritto alla riservatezza professionale e privata.
Sentenza della Corte Edu (Sezione Quinta) 27 aprile 2017, rich. n. 73607/13, Sommer C. Germania
Oggetto: Diritto alla vita privata - Rispetto della riservatezza professionale dell’avvocato - Violazione art. 8 Cedu
Il ricorrente, Ulrich Sommer, è un cittadino tedesco che svolge la professione di avvocato penalista. Nei mesi di marzo e aprile 2011, il procuratore ha contattato la banca del sig. Sommer per avere informazioni su tutte le transazioni relative al conto bancario professionale dell’avvocato, nonché informazioni su altri conti, eventualmente privati. La richiesta di ispezione del conto era stata avanzata nell’ambito di un’inchiesta penale per frode, in cui uno degli imputati era stato cliente del signor Sommer. Il procuratore sospettava che il denaro trasferito dalla fidanzata di questo cliente al sig. Sommer, per pagare le spese legali, fosse derivato da attività illegali. La banca ha fornito un elenco di 53 operazioni, che è stato successivamente incluso nel fascicolo d’inchiesta come prova. Il sig. Sommer ha appreso delle misure investigative riguardanti il suo conto bancario solo nel momento in cui gli è stato concesso l’accesso al fascicolo di causa, nella sua qualità di avvocato degli imputati. Poiché le autorità giudiziarie nazionali si sono rifiutate di restituire i dati raccolti, il sig, Sommer ha adito la Corte Edu, denunciando le autorità tedesche di aver, senza giustificazione, raccolto, conservato e reso disponibili informazioni sul proprio conto bancario professionale e così sui propri clienti, in violazione dell’art. 8 Cedu.
La Corte rileva che la raccolta, la conservazione e la messa a disposizione delle transazioni bancarie professionali del sig. Sommer avevano interferito con il suo diritto al rispetto della riservatezza professionale e della sua vita privata.
Tale interferenza, pur giustificata dalla necessità di prevenire la criminalità e proteggere i diritti e le libertà della collettività, nel caso di specie aveva avuto una portata molto ampia: le informazioni fornite dalla banca aveva infatti permesso al pubblico ministero e alla polizia di avere un quadro completo non solo dell’attività professionale del sig. Sommer, ma anche dei suoi clienti.
L’ispezione non era stata ordinata da un’autorità giudiziaria e non erano state applicate garanzie procedurali specifiche per proteggere il segreto professionale del legale. Anche se esisteva la possibilità di un controllo giudiziario delle misure investigative adottate, tale esame era stato solo successivo (una volta che le informazioni erano già state acquisite dall’autorità pubblica), considerato che né la banca né le autorità giudiziarie avevano informato il sig. Sommer della disposta ispezione.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che l’ispezione del conto bancario di Sommer non sia stata né proporzionata e né necessaria in una società democratica. Ritiene, pertanto, che sussista nel caso di specie la violazione dell’art. 8 Cedu e condanna la Germania a corrispondere al sig. Sommer 4.000 euro per i danni non pecuniari da quest’ultimo patiti.