La Svizzera condannata per avere represso penalmente il negazionismo del genocidio armeno.
Sentenza della Corte EDU (Grande Camera) 21 ottobre 2015, rich. nn. 27510/2008, Perinçek c. Svizzera
Oggetto: Repressione penale del negazionismo – Violazione dell’art. 10 CEDU – Libertà di espressione – Sussistenza –Importance level 1
Il ricorrente è un politico turco il quale aveva negato pubblicamente che le deportazioni compiute ai danni degli armeni dal 1915 in poi fossero qualificabili come genocidio. Per tali affermazioni il signor Perinçek veniva condannato ad una pena pecuniaria per il reato previsto dall’art. 262 bis comma 4 che sanziona chiunque neghi, sminuisca ovvero cerchi di giustificare un genocidio o un altro crimine contro l’umanità. Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 10 CEDU assumendo che la pronuncia adottata nei suoi confronti violi la citata disposizione convenzionale.
La Corte accoglie il ricorso, in particolare ritenendo che la limitazione alla libertà di espressione, stabilita dalla normativa interna del codice penale svizzero, non risultasse essere “necessaria in una società democratica” secondo quanto previsto dall’art. 10 CEDU. I giudici di Strasburgo, infatti, per avallare il proprio giudizio sottolineano che i) le dichiarazioni erano state rese da un soggetto politico e quindi la sua libertà di espressione dovesse essere maggiormente tutelata, ii) il genocidio armeno era fatto storico risalente, iii) le dichiarazioni non avevano una forte idoneità offensiva, iv) l’incriminazione per genocidio non era comune a tutti i Paesi facenti parte della Convenzione europea, v) non vi erano obblighi internazionali di incriminazione, vi) non vi erano ragioni particolari addotte dalla Svizzera per giustificare la limitazione alla libertà di espressione, vii) la tutela penale – ancorché la condanna fosse ad una pena solo pecuniaria – risultava del tutto sproporzionata, risultando al più giustificabile una tutela civile.
L’Italia condannata a Strasburgo per violazione dell’art. 5 par. 1 CEDU.
Sentenza della Corte EDU (Quarta Sezione) 13 ottobre 2015, rich. nn. 28263/2009, Baratta c. Italia
Oggetto: Violazione dell’art. 5 par. 1 CEDU – Detenzione realizzata in esecuzione di condanna pronunciata all’esito di processo celebrato in contumacia per ritenuta assenza di legittimo impedimento dell’imputato – Sussistenza – Importance level 2
Il ricorrente, cittadino italiano, lamenta di essere stato detenuto in esecuzione di condanna non legittima in quanto successiva a processo erroneamente celebrato in contumacia. In particolare, il signor Baratta si duole del fatto che i giudici di merito italiani avessero rigettato il proprio legittimo impedimento, sulla base della circostanza che egli sarebbe stato latitante e si sarebbe quindi sottratto volontariamente al processo, e lo avessero condannato, all’esito del processo, all’ergastolo. Successivamente, rileva il ricorrente che la Corte di Cassazione aveva riaperto il processo, ritenendo illegittima la dichiarazione di contumacia.
All’esito del nuovo processo di primo grado, quindi, il signor Baratta era stato prosciolto per intervenuta prescrizione dei reati a lui contestati. La Corte accoglie il ricorso ritenendo che la pena detentiva scontata dal signor Baratta in conseguenza della sentenza pronunciata in contumacia non fosse legittima in quanto non rientrante nei casi previsti dall’art. 5 par. 1 CEDU..
Nessuna violazione dell’art. 3 CEDU per le condizioni in cui era stato trattenuto presso una stazione di polizia un ambientalista francese.
Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 6 ottobbre 2015, rich. nn. 80442/2012, Lacomte c. Francia
Oggetto: Non violazione dell’art. 3 CEDU – Condizioni di custodia presso una stazione di polizia – Importance level 3
Il ricorrente, cittadino francese, è un ambientalista il quale era stato arrestato il 6 novembre 2008 dalla polizia tedesca mentre aveva esposto alcuni striscioni su un ponte ferroviario All’interno di essi, vi erano messaggi di protesta contro il trasporto di materiale nucleare che doveva essere portato in Francia a mezzo del treno.
La Corte distrettuale di Luneberg aveva quindi stabilito di detenere la ricorrente a scopo preventivo in stato di detenzione sino al passaggio del treno e comunque non oltre la mezzanotte del 10 novembre. Questa decisione era stata assunta sulla base di una normativa interna che consente siffatti provvedimenti qualora vi sia il pericolo imminente di un’offesa ad interessi di considerevole importanza. Il 9 novembre tuttavia la Corte regionale di Luneberg annullava la decisione, ordinando il rilascio immediato del signor Lacomte. Lamenta la ricorrente le condizioni della detenzione in ragione del fatto che i) la cella dentro alla quale era stato trattenuto ne corso della prima notte era molto piccola e senza finestre e ii) la cella ove era stata reclusa nel corso della seconda notte aveva le foto di persone detenute attaccate alle pareti ed inoltre non le era stato concesso nessuno spazio per lo svolgimento di esercizio fisico.
La Corte non accoglie il ricorso ritenendo, anche in ragione della brevità del tempo trascorso in stato di detenzione, non integrata la violazione dell’art. 3 CEDU.