La Georgia condannata per aver violato gli obblighi positivi di tutela delle minoranze.
Sentenza della Corte EDU (Quarta Sezione) 12 maggio 2015, rich. nn. 73235/2012, Identoba e altri c. Georgia
Oggetto: Violazione degli artt. 3 e 11 CEDU in relazione all’art. 14 CEDU – Mancata condanna per atti discriminatori compiuti nei confronti di persone omosessuali e transgender – Illegittimità – Importance level 2
I ricorrenti, un’organizzazione non governativa e quattordici cittadini georgiani, lamentano che, nel corso di una manifestazione contro l’omofobia tenutasi in Georgia, le autorità non li avevano protetti dagli atti di violenza verbale e fisica posti in essere dai gruppi omofobi presenti all’evento. La Corte, dopo aver ritenuto che l’ente non avesse legittimazione attiva per quanto concerne il divieto di trattamento inumani e degradanti essendo tali contegni possibili solamente nei confronti delle persone fisiche, ritiene anzitutto sussistente, nei confronti dei cittadini georgiani, la violazione da parte della Georgia, dell’obbligo positivo, derivante dall’art. 3 CEDU letto congiuntamente all’art. 14 CEDU, di tutela dai trattamenti inumani e degradanti. Ciò in quanto i) i manifestanti non erano stati protetti nel corso dell’evento nonostante la prevedibilità delle aggressioni subite e ii) successivamente agli episodi le autorità non avevano svolto indagini adeguate al fine di ricostruire quanto accaduto. Ritiene inoltre sussistente la violazione della libertà di riunione ed associazione, protetta dall’art. 11 CEDU, sempre con riferimento al divieto di discriminazione garantito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Condannata la Slovenia per il mancato rispetto di alcune cautele necessarie nel processo penale per l’audizione delle vittime di violenza sessuale.
Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 28 maggio 2015, rich. nn. 41107/2010, Y c. Slovenia
Oggetto: Violazione degli artt. 3 e 8 CEDU – Mancata adozione delle cautele nei confronti di una vittima minorenne di presunta violenza sessuale – Illegittimità – Importance level 2
La ricorrente, lamenta alcuni episodi del procedimento penale originato da una denuncia presentata dalla madre per delle violenze sessuali da lei subite da un amico di famiglia quando aveva quattordici anni. In particolare, la signora Y. lamenta l’incompletezza, insufficienza e scorrettezza delle indagini poste in essere dall’autorità, integranti una violazione procedurale dell’art. 3 CEDU, e l’inadeguatezza delle stesse, configuranti una violazione dell’art. 8 CEDU posto a tutela del rispetto della vita privata.
La Corte ritiene integrate entrambe le violazioni delle disposizioni convenzionali. Quanto alla prima, i Giudici di Strasburgo osservano che le indagini non erano state veloci e si erano contraddistinte per lunghi periodi di inattività da parte degli organi deputati ad effettuarle. Con riferimento alla violazione dell’art. 8, invece, la Corte europea rileva che erano completamente mancati nel corso del procedimento i presidi idonei a tutelare la vittima nel procedimento penale.
In primo luogo, l’esame della persona offesa si era protratto per diverse udienze ed in alcune di esse l’esame era stato posto in essere, da parte dell’imputato, con modalità tali da intimidire la vittima e senza che il Giudice ponesse in essere le necessarie garanzie per la sua audizione. Inoltre, i Giudici, nonostante la richiesta presentata dalla ricorrente, non avevano estromesso dal processo il difensore dell’imputato che in passato aveva prestato la propria attività professionale per la persona offesa proprio nel medesimo caso, con evidente pregiudizio dei suoi diritti.
La Francia condannata per la mancanza di un rimedio effettivo per porre fine alle detenzioni svolte in condizioni inumane e degradanti.
Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 21 maggio 2015, rich. nn. 50494/2012, Yengo c. Francia
Oggetto: Violazione dell’art. 13 CEDU – Mancanza di uno strumento atto a porre fine a detenzione svolta in condizioni inumane e degradanti – Illegittimità – Non violazione art. 3 CEDU – Importance level 2
Il ricorrente si duole delle condizioni inumane e degradanti in cui è stato recluso in stato di detenzione provvisoria nonché dell’assenza, nell’ordinamento francese, di rimedi atti a porre immediatamente fine a tale situazione. Lamenta quindi la violazione degli artt. 3 CEDU e 13 CEDU, sempre in relazione all’art. 3.
La Corte accoglie il ricorso solamente per quanto attiene alla seconda violazione. Quanto alla prima, infatti, osservano i giudici di Strasburgo che, poiché successivamente agli eventi il ricorrente aveva ottenuto un risarcimento per il trattamento subito, egli non può più essere considerato vittima in quanto le pretese sollevate erano state soddisfatte dallo Stato autore della violazione.
Con riferimento alla violazione della mancanza di un rimedio effettivo, invece, la Corte europea ritiene sussistente la violazione in quanto il predetto rimedio risarcitorio attivato dal signor Yengo aveva carattere semplicemente satisfattivo del pregiudizio subito, mancando invece un sistema che gli consentisse di porre immediatamente fine al trattamento subito nel momento in cui esso si stava verificando.