Ancora condannata la Grecia a Strasburgo per le condizioni in cui un richiedente asilo è stato trattenuto presso un centro di permanenza temporanea.
Sentenza della Corte EDU (Prima sezione) 21 aprile 2016, rich. nn. 58387/2011, Ha. A. c. Grecia
Oggetto: Pessime condizioni del Centro di Permanenza temporanea – Violazione dell’art. 3 CEDU – Sussistenza.
Il ricorrente Ha A., cittadino iracheno, era stato arrestato dalla Polizia di frontiera greca con l’accusa di avere tentato di introdursi illegalmente nel territorio dello stato. Era stato conseguentemente collocato in un Centro di Permanenza temporanea ove veniva trattenuto sino all’accettazione della propria domanda di asilo, avvenuta a seguito di un ricorso amministrativo presentato avverso l’originario rigetto della domanda da parte delle autorità competenti, ricorso che era stato accolto da parte delle autorità amministrative.
Lamenta avanti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo le condizioni delle strutture presso le quali era stato ristretto, le quali erano in una situazione di perenne sovraffollamento, non essendovi all’interno delle medesime neppure letti per dormire e servizi igienici funzionanti.
La Corte accoglie il ricorso ritenendo che le condizioni di detenzione del ricorrente, testimoniate dai report stilati sulle strutture ove era stato trattenuto da organizzazioni internazionali, costituiscano una violazione dell’art. 3 CEDU, integrando un trattamento inumano e degradante ai sensi della disposizione convenzionale.
Condannata la Romania per l’aggressione, da parte di alcuni poliziotti, ad un Avvocato e per la successiva carenza di indagini sugli avvenimenti.
Sentenza della Corte EDU (Quarta Sezione) 5 aprile 2016, rich. nn. 30050/2012, Cazan c. Romania
Oggetto: Aggressione subita da un avvocato da parte di alcuni agenti di Polizia – Violazione sostanziale dell’art. 3 CEDU – Sussistenza – Assenza di indagini in seguito all’accaduto volte a ricostruire i fatti – Violazione procedurale dell’art. 3 CEDU – Sussistenza – Importance level 2.
Il ricorrente è un Avvocato romeno. Lamenta che, nel corso dell’esercizio della propria professione in favore di un assistito presso una stazione di Polizia, ove questi era stato tradotto, veniva aggredito verbalmente e fisicamente da alcuni agenti, i quali lo malmenavano in ragione dell’espletamento delle proprie funzioni difensive.
L’aggressione subita era dimostrata da alcuni esami clinici svolti in ospedale, che accertavano l’esistenza di contusioni ed ecchimosi. Lamenta la violazione dell’art. 3 CEDU, da un punto di vista sostanziale, in ragione del comportamento degli agenti di Polizia, e procedurale, sulla base dell’insussistenza di un procedimento volto ad individuare i responsabili dei fatti e ad accertarne le responsabilità. La corte accoglie il ricorso.
La Turchia condannata per violazione del diritto alla libertà.
Sentenza della Corte EDU (Seconda Sezione), 5 aprile 2016, rich. nn. 2469/2010, Vedat Dogru c. Turchia
Oggetto: Detenzione di soggetto in assenza di provvedimento giudiziario – Violazione art. 5 par. 1 CEDU – Sussistenza – Mancata traduzione del soggetto presso un giudice per essere giudicato in tempi ragionevoli – Violazione dell’art. 5 par. 3 CEDU – Sussistenza – Importance level 2
Il ricorrente, cittadino turco, veniva arrestato in data 15 maggio 1994 in quanto sospettato di essere coinvolto in attività volte alla secessione della Turchia. Veniva quindi condotto il medesimo giorno presso un giudice che ne ordinava la detenzione provvisoria in attesa della celebrazione di un’udienza, che sarebbe dovuta avvenire entro 24 ore successive.
Nonostante tale termine, a oltre un mese di distanza, il 12 giugno, l’Avvocato del signor Dogru lamentava che l’udienza non era ancora stata celebrata, sollecitando lo svolgimento immediato dell’udienza. Il Pubblico Ministero, in data 25 giugno richiedeva il rilascio del ricorrente, che veniva ordinato dal Tribunale il giorno 26 giugno.
La liberazione avveniva tuttavia solo in data 29 giugno 2016. Il ricorrente si duole i) della detenzione di 45 giorni subita nonostante il Giudice avesse ordinato la detenzione provvisoria al solo fine di condurlo in udienza entro 24 ore e dell’ulteriore trattenimento per ben tre giorni nonostante l’ordine di rilascio avvenuto il 26 giugno e ii) del fatto di non essere stato sentito da un giudice nel più breve tempo possibile.
La Corte ritiene fondate entrambe le doglianze ritenendo sussistente, con riferimento alla prima, una violazione dell’art. 5 par. 1 CEDU sub specie della mancata esistenza di un provvedimento legalmente adottato che ne giustificasse la detenzione mentre, con riguardo alla seconda, una violazione dell’art. 5 par 3 CEDU, non essendo stato il ricorrente tradotto presso un giudice al fine di essere giudicato nel più breve tempo possibile.