Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di settembre 2015

di Alice Pisapia , Pier Francesco Poli
* Prof. a contratto di Diritto UE Univ. Dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano</br> **Dottore di ricerca in Diritto e Procedura Penale e Avvocato del foro di Milano
I casi affrontati dalla Corte: percosse inferte da agenti di polizia (Belgio), perquisizioni corporali reiterate inflitte a un detenuto (Polonia), prescrizione del reato per inerzia della Pubblica Accusa (Grecia)

Il Belgio condannato a Strasburgo per violazione dell’art. 3 CEDU.

Sentenza della Corte EDU (Grande Camera) 28 settembre 2015, rich. nn. 23380/2009, Bouyid c. Belgio

Oggetto: Violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 CEDU – Percosse inferte da agenti di polizia – Mancanza di indagine effettiva – Illegittimità –Importance level 1

I due ricorrenti Sahid e Mohamed Bouyid, cittadini belgi, lamentano di avere ricevuto degli schiaffi in faccia da parte di alcuni agenti di polizia facenti parte del commissariato della zona in cui abitavano in due distinte occasioni. In particolare, il signor Sahid sostiene di essere stato condotto in caserma e schiaffeggiato a seguito di un controllo effettuato mentre stava passeggiando con un amico, mentre il signor Mohamed riferisce di essere stato picchiato qualche settimana più tardi mentre veniva sentito nella stessa stazione di polizia per una denuncia seguita ad un alterco avvenuto con alcuni individui. Il procedimento penale principiato dalla denuncia presentata dai due fratelli per tali fatti, nonostante la presenza di un certificato medico che, secondo i ricorrenti, avrebbe dimostrato le violenze subite, si era chiuso con un’assoluzione delle forze dell’ordine per assenza di prove. Lamentano la violazione sostanziale, per le lesioni patite da membri della Polizia Giudiziaria in servizio, e procedurale, per la mancanza di indagini effettive tese ad accertare la verità, dell’art. 3 CEDU.

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, ribaltando la sentenza della sezione semplice in cui non si era riconosciuta alcuna violazione in ragione del fatto che la sofferenza patita dai ricorrenti in conseguenza degli schiaffi non avrebbe raggiunto la soglia minima di gravità utile a qualificare gli atti come trattamenti inumani o degradanti, accoglie il ricorso evidenziando come, in casi come questo in cui dei soggetti lamentano di avere subito lesioni da parte di agenti in servizio, l’onere posto a carico dello Stato sia particolarmente pregnante. In particolare, rileva l’assoluta inadeguatezza delle indagini espletate, in quanto la Procura si era limitata a sentire i protagonisti della vicenda senza effettuare alcune indagini che erano, ad avviso dei giudici di Strasburgo, fondamentali, ossia: i) organizzare un confronto faccia a faccia tra gli agenti di polizia e i ricorrenti, ii) sentire il medico che aveva redatto il certificato medico e iii) sentire l’amico del signor Sahid che era presente al momento del fermo da parte della Polizia.

 

La reiterazione di alcune perquisizioni corporali e delle sanzioni inflitte ad un detenuto per il rifiuto di sottoporvisi integrano violazione dell’art. 8 CEDU.

Sentenza della Corte EDU (Quarta Sezione) 15 settembre 2015, rich. nn. 14322/2012, Milka c. Polonia

Oggetto: Violazione dell’art. 8 CEDU  – Reiterazione di perquisizioni corporali in assenza di presupposti specifici e sanzioni conseguenti al rifiuto di sottoporsi ad esse  –  Illegittimità – Importance level 3

Il ricorrente, cittadino polacco, lamenta che, nel corso di due anni di detenzione, gli era stato ordinato per cinque volte di sottoporsi a perquisizione corporale e, in conseguenza del suo rifiuto, era stato sottoposto a sanzioni disciplinari.

La Corte, cui inizialmente il ricorso era stato presentato principalmente per violazione dell’art. 3 CEDU, analizza le doglianze del ricorrente sotto l’angolo visuale dell’art. 8 CEDU in quanto, come già statuito dalla propria giurisprudenza, talune condotte che non presentano i requisiti di gravità tali da integrare una violazione dell’art. 3 ben possono integrare una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea.

I Giudici di Strasburgo accolgono il ricorso sulla base della circostanza che le perquisizioni non trovavano alcuna giustificazione in ragione delle caratteristiche del detenuto il quale non era soggetto pericoloso in quanto non aveva mai dato alle guardie carcerarie motivo di pensare che potesse introdurre oggetti vietati all’interno del penitenziario. La Corte osserva peraltro che, in conseguenza del terzo rifiuto di sottoporsi a perquisizione, il detenuto era stato posto in una cella di isolamento e, conseguentemente, la sanzione a lui attribuita era stata decisamente grave. Per tali ragioni la Corte ritiene che l’ingerenza nella vita privata del soggetto non fosse da ritenersi giustificata sulla base dei principi stabiliti dall’art. 8 CEDU.

 

L’inerzia dell’autorità giudiziaria che determina la caduta in prescrizione del reato costituisce violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU .

Sentenza della Corte EDU (Prima Sezione) 22 settembre 2015, rich. nn. 55081/2009, Rokas c. Grecia

Oggetto: Violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU  – Prescrizione del reato determinata dall’inerzia della Pubblica Accusa – Illegittimità – Importance level 3

Il ricorrente, cittadino greco, era stato denunciato dalla società L.A. per falso. Lo stesso, giunto a conoscenza delle accuse presentate nei suoi confronti, aveva presentato una denuncia nei confronti della società predetta per i reati di diffamazione e calunnia. Il Pubblico Ministero, in un primo tempo sospendeva il procedimento originato dalla denuncia presentata dal ricorrente in attesa della definizione del processo in cui era imputato e successivamente, dopo che questi era stato assolto dalle accuse presentate nei suoi confronti con sentenza passata in giudicata, ne dichiarava l’intervenuta prescrizione.

Il signor Rokas lamenta la violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU per lesione del proprio diritto ad avere un processo equo in tempi ragionevoli. I giudici di Strasburgo accolgono il ricorso osservando che il procedimento era stato fermo presso la Procura per oltre cinque anni senza che alcuna attività venisse espletata, circostanza che ne aveva determinato la prescrizione con conseguente lesione del diritto del ricorrente. 

02/11/2015
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