Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di maggio 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte Edu emesse a maggio 2018

La Corte Edu condanna la Francia per violazione dell’art. 8 della Convenzione, per la condotta di un agente che ha intercettato la corrispondenza fra un avvocato ed i suoi clienti

Sentenza della Corte Edu (Sezione Quinta), 24 maggio 2018, rich. n. 28798/13 Laurent c. France

Oggetto: Diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza – Art. 8 Cedu – intercettazione di documenti che un avvocato aveva consegnato ai propri clienti

Il caso riguarda l’intercettazione da parte di un agente di polizia di documenti che un avvocato aveva ceduto i suoi clienti sotto scorta di polizia nell’aula di un tribunale. Più in particolare, il ricorrente, Cyril Laurent, è un avvocato francese che difendeva due persone incriminate e poste sotto scorta di polizia. Dopo l’udienza, entrambi gli imputati chiesero all’avvocato un biglietto da visita, che l’avvocato consegnò loro su un foglio piegato. L’agente di polizia presente allo scambio del documento chiese di vedere lo scritto e venne rimproverato dall’avvocato per aver violato la riservatezza degli scambi con i sui clienti.

La Corte ricorda che l’art. 8 della Convenzione protegge la riservatezza delle comunicazioni, qualunque sia il contenuto e la forma della corrispondenza, anche ed a maggior ragione quando il mittente o il destinatario sia un detenuto. Quindi, un foglio di carta piegato in due, in cui un avvocato ha scritto un messaggio e poi lo ha consegnato ai suoi clienti, è una corrispondenza protetta ai sensi dell’art. 8. Ne consegue che il fatto che un agente di polizia intercetti le note scritte da un avvocato ai suoi clienti costituisce un’interferenza con il diritto al rispetto della corrispondenza privata.

La Corte precisa che gli scambi tra avvocato e cliente godono di uno status privilegiato ai sensi dell’art. 8 della Convenzione e che le autorità carcerarie non possono aprire lettere indirizzate da un avvocato ad un detenuto, salvo che vi siano ragionevoli motivi per credere che abbiano un contenuto illecito. Nel caso di specie, il governo non ha fornito alcun elemento per giustificare il controllo dei documenti. Inoltre, la Corte rileva che l’avvocato ha redatto e consegnato i documenti in questione ai suoi clienti alla vista dell’agente di scorta, senza cercare di nascondere la sua azione. Pertanto, in assenza di sospetti di un’azione illecita, l’intercettazione dei documenti in questione non può essere giustificata. Di conseguenza, la Corte ha concluso che l’intercettazione e l’apertura della corrispondenza fra Me Laurent, come avvocato, ed i suoi clienti, non corrispondeva ad alcun pressante bisogno sociale e non era quindi necessaria in una società democratica ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.

***

La partecipazione della Lituania al programma di detenzione segreta della CIA l’ha portata a commettere più violazioni di diritti umani

Sentenza della Corte Edu (Sezione Prima), 31 maggio 2018, rich. n. 46454/11 Abu Zubaydah v. Lithuania

Oggetto: Art. 3, divieto di tortura – Art. 5, diritto alla libertà e alla sicurezza – Art. 8, diritto al rispetto della vita privata – Art. 13, diritto ad un ricorso effettivo

Il caso di Abu Zubaydah riguarda le accuse mosse dal ricorrente alla Lituania per aveva autorizzato la Central Intelligence Agency degli Stati Uniti (Centrale Intelligence Agengy, CIA) a trasferirlo nel territorio lituano nell’ambito di un programma segreto di detenzione straordinaria, sottoponendolo a maltrattamenti e a detenzione arbitrarie in una delle prigioni segrete dell’Agenzia (cd. siti neri). Il ricorrente si è inoltre lamentato del fatto che la Lituania non aveva svolto un’indagine efficace sulle accuse a lui rivolte.

Il richiedente è Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, alias Abu Zubaydah, un apolide di origine palestinese nato nel 1971. Attualmente è detenuto Guantanamo. Considerando che era “il numero tre o quattro” di Al-Qaeda, le autorità statunitensi lo catturarono in Pakistan nel marzo 2002. Sospettato di aver partecipato agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 ed essendo uno dei principali luogotenenti di Usama Bin Laden. Mr. Husayn è stato il primo dei cosiddetti “detenuti di alto rango” (detenuti di alto valore, HVD), che furono imprigionati dalla CIA all’inizio della “guerra al terrorismo” avviata dal presidente Bush. Abu Zubaydah non è tuttavia mai stato accusato di alcuno reato.

La corte non ha potuto avere accesso ad Husayn poiché è ancora detenuto dalle autorità statunitensi in condizioni molto restrittive e, quindi, ha dovuto stabilire i fatti da varie altre fonti, tra cui un rapporto del Comitato del Senato degli Stati Uniti sulla tortura della CIA che è stato rilasciato nel dicembre 2014 e la testimonianza di un esperto.

Attraverso questo fonti, la Corte ha potuto accertare che la Lituania aveva ospitato un carcere segreto della CIA tra febbraio 2005 e marzo 2006, che Husayn era stato detenuto lì e che le autorità nazionali sapevano che la CIA lo avrebbe sottoposto a un trattamento contrario alla Convenzione. La Corte ha quindi appurato che mentre Husayn era sotto la giurisdizione della Lituania, il Paese si era reso responsabile delle violazioni dei suoi diritti ai sensi della Convenzione. Ha raccomandato alla Lituania di svolgere un’indagine completa sul caso di Husayn il più rapidamente possibile e, se necessario, punire i funzionari responsabili.

La Corte ha ritenuto, all’unanimità, che vi erano stati: violazioni dell’art. 3 (divieto di tortura) della Convenzione, a causa della mancata investigazione da parte del governo sulle accuse mosse al sig. Husayn e sulla sua complicità nelle azioni della CIA che avevano causato maltrattamenti. La Corte ha inoltre ravvisato le violazioni dell’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) e dell’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo), in combinato disposto con l’art. 3. Alla luce di ciò, la Corte ha stabilito che la Lituania deve pagare al ricorrente 100.000 euro per danni non penali e 30.000 euro in termini di costi e spese, come equa soddisfazione.

24/07/2018
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