Il Belgio condannato a Strasburgo per aver estradato un cittadino negli Stati Uniti in ragione del rischio di essere condannato al carcere a vita.
Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 4 settembre 2014, rich. n. 140/2010, Trabelsi c. Belgio.
Oggetto: Violazione sostanziale dell’art. 3 CEDU – L’estradizione di una persona in un paese dove è previsto l’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale integra un trattamento inumano e degradante – Importance level 3
Il ricorrente, sig. Trabelsi, era stato estradato dalle autorità belghe negli Stati Uniti d’America – nonostante la Corte europea avesse disposto ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di procedura di sospendere l’esecuzione – per essere processato in quanto sospettato di fare parte di cellule terroristiche ispirate ad Al Qaeda. Il ricorrente lamenta la violazione sostanziale dell’art. 3 CEDU sulla base della circostanza che la previsione, secondo la legge statunitense, di una pena effettivamente perpetua per il reato contestatogli senza possibilità alcuna di applicare misure alternative alla detenzione, lederebbe integrerebbe una violazione della disposizione convenzionale. La Corte accoglie il ricorso ritenendo insufficienti a giustificare la condotta tenuta dalle autorità belghe sia la generica previsione nella legislazione statunitense del potere di grazia presidenziale sia le rassicurazioni ottenute da parte dello Stato belga sulla mancata condanna all’ergastolo del ricorrente.
La Corte giudica in ordine al rispetto dell’art. 3 CEDU da parte dell’Italia in un caso in cui al ricorrente detenute erano state ritardate alcune cure mediche.
Sentenza della Corte EDU (Seconda Sezione) 9 settembre 2014, rich, nn. 33955/07, Carrella c. Italia
Oggetto: Non violazione dell’art. 3 CEDU – Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Importance level 3
Il ricorrente lamenta di non essere stato sottoposto tempestivamente, durante il periodo trascorso in stato di custodia cautelare in carcere, alle cure mediche necessarie in ragione del suo stato di salute. Il ritardo nella cura di una patologia cardiaca di cui egli soffriva lo avrebbe posto in pericolo di vita, ciò che costituirebbe una violazione sostanziale dell’art. 3 CEDU sub specie di trattamento inumano e degradante. Lamenta inoltre la violazione della medesima disposizione convenzionale da un punto di vista procedurale, in ragione della mancanza di indagini da parte dell’autorità sui fatti di cui si duole a dispetto di una denuncia presentata contro i responsabili dell’istituto penitenziario.
La Corte non ritiene integrata la violazione sostanziale sulla base della circostanza che non risultava provato alcun pregiudizio patito in concreto dal ricorrente in ragione del ritardo da parte delle autorità nell’apprestamento dei trattamenti terapeutici. Ritiene inoltre insussistente altresì la violazione dell’art. 3 CEDU da un punto di vista procedurale, costituendo l’obbligo di effettuare indagini da parte degli inquirenti un’obbligazione di mezzi e non di risultato ed avendo nel caso di specie le autorità italiane effettuato investigazioni al termine delle quali il Pubblico Ministero aveva domandato l’archiviazione.
Sospesa una procedura di espulsione di cittadini russi da parte della Francia per il rischio di sottoposizione a trattamenti in violazione dell’art. 3 CEDU.
Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 4 settembre 2014, rich, nn. 17897/09, M. V. e M. T. c. Francia
Oggetto: Violazione dell’art. 3 CEDU – Rigetto della domanda di asilo per due cittadini russi – Importance level 3
I ricorrenti, cittadini russi residenti in Francia, avevano presentato domanda di asilo in conseguenza di alcune molestie ricevute in Russia da uomini vicini all’ex Presidente della Repubblica di Cecenia. Tale richiesta era stata tuttavia rigettata dalle autorità francesi con conseguente avvio della procedura di espulsione ed essi avevano sollecitato il riesame della domanda presentata, che tuttavia non era stato ancora effettuato. Lamentano che l’eventuale espulsione verso la Russia integrerebbe per loro il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU e domandano che l’espulsione venga sospesa ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di procedura della Corte in quanto il loro allontanamento verso la Russia li sottoporrebbe al rischio di subire un pregiudizio irreparabile.
La Corte accoglie il ricorso ritenendo che l’eventuale conferma della decisione di espellere i ricorrenti integrerebbe una violazione dell’art. 3 CEDU e dispone la sospensione della procedura di allontanamento.