Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di luglio 2017

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte Edu emesse a luglio 2017

La Corte Edu condanna la Croazia per non aver garantito una protezione efficace ad una vittima di violenza domestica

Sentenza della Corte Edu (Sezione Seconda), 11 luglio 2017, rich. n. 47666/13, Ž. B. c. Croazia

Oggetto: Repressione penale degli atti di violenza domestica – Divieto di trattamento inumano o degradante – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Quadro giuridico adeguato a contrastare la violenza domestica

Nel maggio 2007 la signora Ž. B. aveva presentato una denuncia penale per le violenze fisiche e psichiche arrecatele dal marito. Quest’ultimo è stato inizialmente condannato, ma entrambe le sentenze pronunciate nei suoi confronti sono state annullate in appello e rimesse in decisione, a causa del mancato accertamento dei fatti denunciati. Riaperto il processo, nel gennaio 2013, è stato nuovamente interrotto a causa dell’abolizione del reato di violenza domestica dal codice penale croato del 2011. Invocando l’art. 3 (divieto di un trattamento inumano o degradante) e l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), la signora Ž. B. lamenta che le autorità nazionali non sono state in grado di perseguire con efficacia il soggetto che aveva perpetrato gli atti di violenza domestica contro la sua persona.

Tenuto conto dell’obbligo di cui all’art. 8 che prevede che ogni Stato debba apprestare tutele giuridiche adeguate contro gli atti di violenza domestica, la Corte ritiene di dover anzitutto esaminare l’esistenza e l’adeguatezza dei meccanismi giuridici di protezione preposti dall’ordinamento croato per poi indagarne le concrete modalità di applicazione. Per quanto riguarda l’adeguatezza del quadro giuridico per la protezione contro la violenza domestica, la Corte osserva che a livello internazionale sussiste un comune sentore circa la necessità che siano apprestate misure giuridiche volte a garantire una protezione efficace alle vittime della violenza domestica. Tali misure includono la repressione penale degli atti di violenza domestica, attraverso la predisposizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. L’abolizione dal codice penale croato del reato di violenza domestica ha determinato la sospensione del procedimento penale contro il marito della ricorrente, promuovendo in quest’ultima una percezione di impunità nei confronti delle accuse di violenza domestica dalla stessa mosse. A questo proposito, la Corte osserva che, sebbene il codice penale 2011 abbia abolito il reato della violenza domestica, esso prevedeva che i casi di violenza all’interno di una famiglia costituissero una forma aggravante di altri reati (minaccia e lesioni). Il codice penale 2011 prevedeva quindi la possibilità di un efficace perseguimento e, se del caso, di punire tali atti di violenza. Di conseguenza, la Corte constata che il codice penale del 2011, completato dalle altre misure globali di protezione dalla violenza familiare, prevedeva un quadro legislativo adeguato, nel diritto croato, a contrastare gli atti di violenza domestica.

Per quanto riguarda l’effettività in concreto degli strumenti di tutela apprestati dal diritto nazionale, la Corte osserva, tuttavia, che l’ufficio del procuratore non ha mai preso in considerazione la riclassificazione delle accuse come reati aggravati di minacce e di lesioni e che il giudice penale competente ha interrotto i procedimenti, senza esaminare la possibilità di proseguirli stabilendo la continuità dell’incriminazione ai sensi del nuovo codice penale del 2015. Ciò ha comportato l’impunità del marito della ricorrente. Il comportamento delle autorità nazionali, nonché le modalità con cui i meccanismi di diritto penale sono stati attuati, sono stati pertanto tali da costituire una violazione degli obblighi positivi dello Stato convenuto ai sensi della Convenzione. La Corte constata quindi che vi è stata violazione dell’art. 8 della Convenzione e accerta che la ricorrente ha subito un danno che non può essere compensato esclusivamente dalla constatazione di una violazione. I giudici di Strasburgo riconoscono quindi alla stessa 7.500 euro a titolo di danno non patrimoniale.

***

La Corte Edu condanna la Polonia per violazione del diritto alla presunzione di innocenza

Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 20 luglio 2017, rich. n. 62076/11, Chojnacki c. Pologne

Oggetto: Violazione degli artt. 6 § 2 e 8 Cedu – Detenzione provvisoria – Presunzione di innocenza – Diritto al rispetto della vita familiare

Il 15 aprile 2011 il ricorrente venne accusato di traffico di stupefacenti su vasta scala e di associazione a delinquere. Il 20 aprile 2011 il Tribunale distrettuale di Ostrów Wielkopolski ordinò la sua detenzione provvisoria, misura che venne rinnovata il 14 luglio 2011 dalla Corte regionale. Avverso quest’ultima decisione propose appello il ricorrente, lamentando, che la privazione della libertà cui era soggetto stava arrecando gravi pregiudizi alla sua famiglia e, soprattutto, al figlio di cinque anni, che era autistico e alla terapia di cui aveva bisogno, la quale richiedeva la presenza continua di entrambi i genitori a fianco del figlio. Nell’agosto 2011 la Corte d’Appello di Poznań respinse il ricorso affermando che, nel caso di specie, le difficoltà causate al partner avrebbero potuto essere mitigate con l’assistenza dei parenti e dei servizi specializzati.  Nelle loro decisioni successive, i giudici hanno respinto le ripetute denunce del ricorrente in merito ad un presunto attacco alla sua vita familiare, osservando che il figlio era stato preso in cura dalla compagna, dai parenti e da specialisti. Il 19 giugno 2013, la detenzione del richiedente è stata sostituita dalla sorveglianza della polizia.

Il ricorrente denuncia in primis la durata della sua detenzione. Il governo tuttavia ha informato la Corte, mediante dichiarazione unilaterale, di voler risarcire sotto questo profilo il ricorrente.  Di conseguenza ha chiesto alla Corte di cancellare il ricorso, per quanto attiene alla censura in argomento, dal ruolo in conformità dell’art. 37 § 1, lettera c) della Convenzione. Per determinare se procedere con il delisting, la Corte ha esaminato attentamente la dichiarazione del Governo e in considerazione della natura delle concessioni contenute nella dichiarazione unilaterale e dell’importo del risarcimento proposto - in linea con gli importi assegnati in casi simili – ha concluso di non dover più procedere al vaglio della denuncia relativa alla durata della detenzione.

Parte ricorrente denuncia inoltre che le dichiarazioni della Corte d’Appello di Poznań nelle motivazioni poste alla base della sentenza dell’agosto 2011 hanno leso il principio di presunzione di innocenza, in violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione. A giudizio della Corte, la presunzione di innocenza è violata se una decisione giudiziaria relativa a un reato riflette un parere di colpevolezza, allorché la colpevolezza dell’imputato non sia stata ancora legalmente accertata. Nel caso di specie, la Corte rileva che le osservazioni censurate sono state fatte dai giudici della Corte d’Appello di Poznań, come parte di una decisione motivata, fatta in una fase preliminare del procedimento penale e respingendo il ricorso della ricorrente contro la decisione di prorogare la sua detenzione. Essa ritiene che, data la loro formulazione e il contesto in cui sono state pronunciate, le dichiarazioni controverse, in particolare il passaggio in cui il richiedente «(...) ha preso la decisione di commettere i crimini che avevano provocato la separazione [dalla sua famiglia]» può, date le circostanze, essere trattata come una dichiarazione che suggerisce, in assenza di condanna definitiva, che la persona abbia commesso il reato. A giudizio della Corte vi è stata quindi una violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione.

Da ultimo, invocando l’art. 8 della Convenzione, il ricorrente lamenta che la sua detenzione costituisce un intervento sproporzionato con il suo diritto al rispetto della vita familiare. Agli occhi della Corte, tuttavia, l’interferenza con la vita familiare del ricorrente è proporzionata allo scopo legittimo perseguito, data la gravità delle accuse e il pericolo per l’ordine pubblico. Ne consegue che l’ultimo motivo di ricorso viene respinto.  

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Condannata l’Austria per non aver sufficientemente giustificato la decisone di proseguire la detenzione di un soggetto che aveva già espiato totalmente la pena inflittagli.

Sentenza della Corte Edu (Sezione Quinta) 20 luglio 2017, rich. n. 11537/11, Lorenz c. Austria

Oggetto: Detenzione preventiva – Revisione periodica –  Diritto alla libertà e sicurezza –  Elementi sufficienti a giustificare il prolungamento della detenzione – Base di fatto sufficiente – Termine per pronunciarsi sulla legittimità della detenzione

Il sig. Lorenz, cittadino austriaco, è stato condannato nel 1984 a 20 anni di carcere per aver commesso, tra l’altro, un triplo omicidio. La sua pena è terminata nel 2003 ma, da allora, è rimasto in stato di preventiva detenzione, soggetta a procedure di revisione annuale per valutare se la sua condizione mentale fosse tale da permetterne la liberazione. Egli denuncia l’illegittimità e l’inopportunità di tre serie di procedimenti per la revisione della sua detenzione preventiva. Il signor Lorenz ha fatto domanda di rilascio sia nel 2008 sia nel 2009, ma in entrambi i casi le sue istanze sono state respinte. Nel luglio 2010, la Corte d’Appello di Vienna ha respinto il ricorso contro le suddette decisioni sulla base una serie di precedenti pareri di esperti resi nel 2009 e nel 2010 che affermavano che non era pronto per essere rilasciato. Il ricorrente ha chiesto di essere rilasciato nuovamente nel 2010, 2011 e 2013, ma, basandosi sul ragionamento e sui pareri degli esperti del precedente procedimento nuovamente i giudici hanno concluso che il sig. Lorenz continuava a rappresentare un pericolo per la società.

Basandosi sull’art. 5 § 1, lettere a) e e) (diritto alla libertà e sicurezza), Lorenz lamenta che la revisione periodica della sua detenzione nel 2010/11, 2011/12 e 2012/13 è stata illegale perché i tribunali non hanno sufficientemente giustificato la prosecuzione della sua detenzione. La Corte ritiene necessario verificare preliminarmente se al ricorrente era stata offerta l’opportunità di sottoporsi al trattamento e alla preparazione necessari per il rilascio che, secondo i giudici nazionali, potevano essere forniti solo in un determinato istituto di detenzione (ossia nella prigione di Vienna-Mittersteig). Secondo la giurisprudenza della Corte, la detenzione di una persona con malattia mentale è in linea di principio “legittima” ai sensi dell’art. 5, n. 1, solo se si svolge in un istituto appropriato. Inoltre, quando si tratta di malati mentali, le autorità hanno l’obbligo di attivarsi per perseguire l’obiettivo di preparare l’interessato alla liberazione, ad esempio fornendo incentivi per ulteriori terapie, come il trasferimento ad un istituto in cui possano effettivamente ricevere il trattamento necessario. Per diversi motivi, tuttavia, le autorità non avevano trasferito il ricorrente nell’unico istituto atto a fornirgli le cure necessarie (prigione di Vienna-Mittersteig). Poiché le autorità non hanno esaminato nel procedimento di ricorso la questione del trasferimento del ricorrente alla prigione di Vienna Mittersteig, la detenzione in questione, a giudizio della Corte, non è conforme ai requisiti di legittimità dell’art. 5 § 1, lettera e) della Convenzione. In secondo luogo, la Corte esamina se i pareri psichiatrici degli esperti siano stati ottenuti a intervalli ragionevoli. La Corte osserva che il diritto nazionale richiede che ogni due anni sia ottenuto un parere di esperti e che venga effettuata un’audizione orale dell’interessato. Questi intervalli sono stati rispettati durante i tre gruppi di processi in questione per le audizioni orali, ma non per quanto riguarda le opinioni degli esperti.  Invero, nel procedimento di ricorso del 2013, il tribunale regionale non ha commissionato un esperto, ma ha fondato la sua decisione di respingere la domanda di liberazione del ricorrente, tra l’altro, su un parere risalente al 2010.  Alla luce di ciò, la Corte ritiene che nella fattispecie, i giudici nazionali non disponevano, nel corso del procedimento di riesame 2011/12 e 2013, di una base di fatto sufficiente per decidere le domande di liberazione della ricorrente. La detenzione del ricorrente durante i periodi di revisione in questione era stata pertanto illegittima, per violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione.

Parte ricorrente lamenta inoltre che il procedimento di ricorso non era stato condotto entro un termine breve, come invece richiesto dall’art. 5 § 4 della Convenzione. La Corte rileva che il procedimento di riesame 2011/12 è stato notevolmente più lungo rispetto ai precedenti (quasi undici mesi). La Corte ritiene che tale lasso temporale non possa essere spiegato né dalla complessità del caso né dal comportamento del ricorrente. Tali considerazioni sono sufficienti per consentire alla Corte di accertare anche la violazione dell’art. 5 § 4 della Convenzione.

16/10/2017
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