Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di Settembre 2019

Le più rilevanti sentenze di settembre della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardano diverse disposizioni della Convenzione: da un lato, il diritto alla vita, sancito dall’art. 2, relativo all’obbligo dello Stato di proteggere i propri cittadini; dall’altro, l’ingerenza dello Stato nel diritto di un soggetto, spesso non proporzionata alla gravità degli interessi in campo.

I giudici di Strasburgo hanno poi statuito la violazione di due disposizioni che offrono garanzie processuali: l’art. 5 § 4 in una causa che ha visto coinvolta l’Italia, relativa alle impugnazioni de libertate, e l’art. 6 nella causa Camacho Camacho c. Spagna, con cui la Corte ha ricordato la rilevanza del principio del contraddittorio, per garantire l’equità del processo. Infine, la Corte Edu è intervenuta, decretando la violazione dell’art. 12 (diritto al matrimonio) e ricordando che agli Stati membri è riservato un margine di apprezzamento, margine che tuttavia non può restringere il diritto sino a comprometterne la sostanza. 

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione I) 5 settembre 2019 rich. nn. 20147/15, Olewnik-Cieplinska e Olewnik c. Polonia

Oggetto: articolo 2 (diritto alla vita), sequestro di persona, trattamento degradante, commissione d’inchiesta parlamentare, durata del procedimento, obbligo delle autorità di proteggere la vita dei cittadini.
La Corte ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 2 della Convenzione.

Il presente caso coinvolge due cittadini polacchi, rispettivamente il fratello e il padre di Krzysztof Olewnik, ragazzo che, all’età di 25, fu vittima di sequestro e di torture che lo portarono alla morte nel 2003. Quest’ultimo, sequestrato nell’ottobre del 2001 e tenuto in ostaggio per oltre due anni, venne ucciso a seguito del pagamento del riscatto da parte del fratello nel 2003. Il corpo venne ritrovato nel 2006 poiché uno dei sequestratori, denunciato l’anno prima da un testimone, svelò il luogo in cui era stato sepolto. Nel marzo del 2008, dieci membri dell’organizzazione vennero ritenuti colpevoli del sequestro, sentenza divenuta poi definitiva nel 2010; la decisione fu fondata principalmente su alcune confessioni, dalle quali emerse il trattamento degradante a cui la vittima fu sottoposta: gli vennero incatenati collo e gambe ad un muro, venne drogato, picchiato e denutrito. Il presunto capo dell’organizzazione e due membri della stessa persero la vita in carcere prima dell’inizio del procedimento: vennero qualificati come suicidi ma ne conseguirono le dimissioni dell’allora Ministro della Giustizia, nonché di alcuni membri della procura e dell’amministrazione penitenziaria.

Fu la Procura di Gdansk a chiedere il rinvio a giudizio per la maggior parte dei soggetti coinvolti nella vicenda, tra cui membri della polizia per abuso di potere, procuratori per negligenza e alti funzionari per inazione. Nei confronti di due funzionari, tuttavia, il reato venne estinto per prescrizione; le altre richieste invece non ebbero seguito. La Sejm, camera bassa polacca, diede vita a una commissione d’inchiesta parlamentare al fine di fare luce, da un lato sulle misure adottate dalla polizia e dalla procura, dall’altro circa quelle adottate dall’amministrazione penitenziaria. Dal rapporto finale emerse infatti che non si riuscì a evitare l’evento morte a causa dell’inefficienza e della mancanza di professionalità delle autorità. La commissione asserì inoltre la possibilità che tali errori e inefficienze fossero intenzionali e «destinate a eliminare tutte le tracce, a distruggere le prove […], di conseguenza alcuni membri delle autorità stesse collaborarono con l’organizzazione criminale che sequestrò e uccise Krysztof Olewnik». Vi sono tuttora indagini in corso relative al coinvolgimento di altri soggetti.

I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2 della Convenzione, poiché ritengono che le autorità interne siano responsabili della morte, non avendo svolto il loro ruolo in maniera efficiente e non avendo perciò ottemperato al loro obbligo di proteggere la vita. Ritengono dunque che lo Stato polacco non abbia condotto indagini e procedimenti opportuni in merito all’omicidio.

La Corte Edu esamina entrambi i profili dell’art. 2, vale a dire il profilo sostanziale e procedurale. Le statistiche prodotte dal Governo, le quali mostrano che i sequestri, all’epoca dei fatti, erano accompagnati da atti di tortura e causavano spesso la morte della persona sequestrata, dimostrano che lo Stato avrebbe dovuto riconoscere la minaccia reale che gravava su Olewnik. Durante i quattro anni di negoziazione, la situazione di vulnerabilità si è aggravata sempre di più. Le autorità, in forza della Convenzione Edu, avrebbero dovuto fare tutto ciò che era ragionevolmente in loro potere al fine di ritrovare il soggetto e identificare i sequestratori. I giudici di Strasburgo evidenziano le risultanze dell’attività della commissione parlamentare, che dimostrano la mancanza d’impegno e l’incompetenza delle forze di polizia, comportamenti che hanno caratterizzato tutta la vicenda.

Tra gli errori più gravi commessi dalla polizia, vi è ad esempio il fatto di non aver assunto tutti gli elementi medico-legali presso l’abitazione della vittima nel momento immediatamente successivo al sequestro; non sono state fatte indagini relativamente a una lettere anonima inviata nel 2003 che denunciava alcuni soggetti coinvolti nel sequestro; ancora, non sono state intercettate le telefonate dei sequestratori, che utilizzavano un’utenza nota alle autorità; e, infine, il pagamento del riscatto non è stato seguito dalla polizia. Tali elementi indicano con evidenza che le autorità non hanno agito con il livello di diligenza richiesto dalla grave situazione. La Corte ritiene dunque l’autorità nazionale responsabile di tali inefficienze e statuisce che vi è stata violazione dell’art. 2.

Sul profilo procedurale, la Corte osserva che, nonostante siano stati individuati gli attori principali della vicenda e la commissione d’inchiesta parlamentare abbia contribuito positivamente alla ricerca della verità, sono trascorsi diciassette anni dal sequestro senza che le circostanze di questo siano del tutto chiare, lasciando così i ricorrenti in una situazione di incertezza. Le autorità non hanno dunque ottemperato alla loro obbligazione di garantire indagini adeguate ed effettive circa il decesso di Olewnik.

La Corte riconosce che vi è stata violazione dell’art. 2 della Convenzione su entrambi i profili. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["\"CASE%20OF%20OLEWNIK-CIEPLIŃSKA%20AND%20OLEWNIK%20v.%20POLAND\""],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-195544"]}

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione I) 5 settembre 2019 rich. nn. 20983/12, Rizzotto c. Italia (n° 2)

Oggetto: articolo 5 § 4 (diritto a che si decida entro breve termine sulla legittimità della detenzione), misure cautelari, impugnazioni de libertate, diritto di difesa, principio della unicità del diritto di impugnare, difensore d’ufficio, diritto del detenuto di essere ascoltato direttamente.

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 5 § 4 della Convenzione.

Vedi, Daniela Cardamone, Il sistema dei rimedi de libertate alla luce della giurisprudenza della Cedu nella sentenza Rizzotto c. Italia (5 settembre 2019), www.questionegiustizia.it/articolo/il-sistema-dei-rimedi-de-libertate-alla-luce-della_02-10-2019.php.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["rizzotto"],"itemid":["001-195543"]} (FR)

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-198643"]} (IT)

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione III) 24 settembre 2019 rich. nn. 32914/16, Camacho Camacho c. Spagna

Oggetto: articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo), principio del contraddittorio, esame delle parti, testimoni, assunzione della prova.

La Corte ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.

Il sig. Camacho lamenta la violazione del suo diritto a un processo equo, da parte dell’Audiencia Provincial, poiché sostiene che le prove siano state modificate dal giudice di secondo grado, senza che siano stati rispettati i principi dell’immediatezza e del contraddittorio.

La signora C., avvocato dell’ex moglie del ricorrente in un giudizio civile, il 30 aprile 2008 ottenne, in nome della cliente, la custodia esclusiva della figlia. Il 7 maggio dello stesso anno, l’avvocato subì un’aggressione, attraverso la quale le rubarono anche documenti inerenti alla professione, e accusò il ricorrente e altri due soggetti di tale violenza. Il giudice penale, tuttavia, in seguito a un’udienza pubblica pronunciò il proscioglimento degli imputati.

La pubblica accusa e la persona offesa fecero appello. L’Audiencia Provincial dichiarò nulla la decisione del giudice di primo grado per errore grave nella valutazione delle prove. Senza che vi sia stata un’udienza pubblica, il giudice d’appello sostenne che le prove dimostravano la partecipazione del ricorrente ai fatti di causa e rinviò al giudice di primo grado, il quale, riesaminate le prove, confermò la propria decisione, sostenendo che non vi fossero prove sufficienti a fondare l’accusa. Decisione contro cui il pubblico ministero fece nuovamente ricorso. L’Audiencia Provincial, costituitasi nuovamente, rigettò le prove allegate dal pubblico ministero e fissò un’udienza pubblica, il 15 luglio 2015, in cui l’accusa e la difesa si limitarono a reiterare il contenuto delle rispettive memorie. Al termine dell’udienza, l’Audiencia Provincial invitò il ricorrente, che non era stato esaminato in contraddittorio, ad aggiungere eventuali elementi a sua difesa; il sig. Camacho si limitò a dichiarare la sua innocenza.

Con la sentenza del 29 luglio 2015, l’Audiencia Provincial lo condannò alla pena della reclusione, a una multa, nonché a versare un risarcimento alla persona offesa. Evidenziando che il ricorrente aveva avuto la possibilità di essere sentito durante l’udienza in sede di appello, il giudice di secondo grado revisionò la decisione del giudice a quo, affermando di essere giunto a conclusioni differenti, mantenendo invariati i fatti: sostenne dunque che il ricorrente avesse pianificato l’aggressione a seguito della decisione del giudice civile circa la custodia della figlia.

Il ricorrente fece domanda di annullamento della sentenza, con esito di rigetto, e in seguito fece il ricorso de amparo di fronte al Tribunale Costituzionale, che dichiarò irricevibile tale domanda.

La Corte Edu ricorda in primo luogo che, per garantire l’equità del processo, il giudice non può decidere alcuna questione «senza che vi sia una valutazione diretta dei mezzi di prova presentati dall’imputato» (§ 30). Nel presente caso, secondo i giudici di Strasburgo, nonostante vi sia stata un’udienza in cui erano presenti l’imputato e il suo difensore, l’Audiencia Provincial ha condannato il ricorrente senza mai esaminare l’imputato, nel rispetto del principio del contraddittorio, né i testimoni. In aggiunta, il giudice di secondo grado non si è limitato a valutare diversamente gli elementi oggettivi del fatto, ma ha esteso la valutazione anche all’elemento soggettivo («nello specifico, l’intenzione del ricorrente di vendicarsi dell’avvocato della sua ex compagna», § 33). La Corte sottolinea che tale fatto non poteva essere provato con certezza da alcun elemento a disposizione allo stato degli atti: non è possibile procedere alla valutazione giuridica del comportamento dell’imputato senza prima averlo sentito in merito ai fatti che vengono contestati.

Di conseguenza, conclude la Corte, il ricorrente ha assistito a un’alterazione dei fatti provati in primo grado, non avendo avuto la possibilità di intervenire personalmente né di un intervento da parte dei testimoni. La Corte Edu ha dunque statuito la violazione del suo diritto a un processo equo, garantito dall’art. 6 § 1. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["camacho%20camacho"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-196360"]}

 

Sentenza della Corte Edu (Grande Camera) 10 settembre 2019 rich. nn. 37283/13, Strand Lobben e altri c. Norvegia

Oggetto: articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), best interest of the child, bilanciamento degli interessi, affido e adozione, ingerenza da parte dello Stato.

La Corte Edu ha statuito, per tredici voti contro quattro, la violazione dell’art. 8 della Convenzione.

La causa Strand Lobben e altri c. Norvegia nasce dal ricorso contro la sentenza della Sezione V della Corte, datata 30.11.2017, che aveva statuito la non violazione dell’art. 8 della Convenzione.

I ricorrenti sono madre e figlio: la prima, la sig.ra Strand Lobben nel 2008, durante la gravidanza del primo figlio, avendo riscontrato qualche difficoltà, si rivolse al Servizio Tutela Minori. Accettò di trasferirsi in una casa-famiglia, affinché la sua situazione venisse seguita, soprattutto nei primi mesi di vita del bambino. Alla decisione della madre di lasciare la struttura, le autorità interne disposero la presa in carico immediata del minore e lo affidarono d’urgenza a un’altra famiglia, poiché gli operatori del centro temevano che il minore non venisse alimentato a sufficienza.

Le autorità, in merito all’affido, tenendo conto della situazione di particolare vulnerabilità del bambino, ritennero che non fosse opportuno inserire un termine per la presa in carico poiché non in linea con l’interesse superiore del minore. La Corte d’Appello confermò l’importanza della lunga durata dell’affido e affermò che gli incontri tra madre e figlio, che non avevano l’obiettivo di predisporre un futuro ritorno del minore nella famiglia biologica, dovevano essere limitati.

Nel 2011, l’ufficio distrettuale dell’assistenza sociale autorizzò la famiglia affidataria ad adottare il minore, in virtù del principio del best interest of the child, determinando così, sentiti alcuni testimoni, la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre. La donna fece ricorso a tale decisione e nel 2012, sentite le parti in udienza, le giurisdizioni interne riconobbero il miglioramento in atto delle condizioni di vita della madre, essendosi sposata e avendo avuto un altro figlio, ma rilevarono la mancanza di empatia e di disponibilità all’ascolto nei confronti del figlio, psicologicamente vulnerabile e bisognoso di calma, stabilità e sostegno. I giudici interni aggiunsero infine che gli incontri intercorsi tra la madre e il figlio nel corso degli anni non avevano dimostrato né sviluppato alcun legame psicologico verso la madre biologica.

I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 8 della Convenzione, in particolar modo per quanto concerne la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e la relativa autorizzazione all’adozione del minore. La sentenza della Sezione V della Corte Edu non ha statuito la violazione di tale disposizione, poiché ha riconosciuto la difficoltà e la delicatezza di operare un giusto bilanciamento di tutti gli interessi in gioco e ha ritenuto che le autorità interne abbiano, ad ogni modo, agito nell’interesse superiore del minore.

La Grande Camera giunge alla decisione opposta. In primis, afferma che la decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale ha costituito, senza dubbio, un’ingerenza da parte dello Stato. Tale ingerenza, prevista dalla legge, ha perseguito uno scopo legittimo: «la protezione della salute o della morale del minore» nonché «dei diritti e delle libertà» del minore (§ 214). Tuttavia, le autorità non hanno dimostrato di aver operato un giusto bilanciamento tra gli interessi del minore e quelli della sua famiglia biologica; a conferma di ciò, il fatto che le autorità non abbiano mai preso in considerazione un ritorno del minore nella famiglia d’origine.

Secondo la Grande Camera il processo decisionale è stato dunque caratterizzato da insufficienze. Gli incontri organizzati dai servizi sociali, oltre ad essere sporadici, sono stati poco favorevoli allo sviluppo del legame madre-figlio (data la presenza della madre affidataria e di un agente per la supervisione). È evidente, secondo la Corte, che le autorità non abbiano mai preso in considerazione il ritorno del minore nella sua famiglia biologica, né vi sono mai state relazioni peritali a fondamento della presa in carico del minore. Non vi sono perciò stati spazi di valutazione delle abilità genitoriali della madre, neppure di fronte al rinnovato assetto familiare di quest’ultima. Infine, nonostante l’attenzione allo stato di vulnerabilità del minore prestata dalle autorità, queste ultime non hanno mai realmente esaminato tale vulnerabilità, né verificato la motivazione per cui tale stato perdurasse, dato il trasferimento del minore nella famiglia affidataria poco dopo la nascita.

Di conseguenza, la Corte Edu afferma che il processo decisionale non è stato condotto in modo tale da prendere in debita considerazione gli interessi di tutti i soggetti: non sono state dunque assicurate garanzie proporzionate all’ingerenza nel diritto della sig.ra Strand Lobben e agli interessi in campo.

La Corte riconosce che vi è stata violazione dell’art. 8 della Convenzione.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Strand%20Lobben%20et%20autres%20c.%20Norvège"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-195938"]}

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione I) 5 settembre 2019 rich. nn. 57854/15, Theodorou e Tsotsorou c. Grecia

Oggetto: articolo 12 (diritto al matrimonio), richiesta di annullamento del matrimonio, margine di apprezzamento degli Stati membri, condizioni legali per contrarre matrimonio.

La Corte ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 12 della Convenzione.

La causa Theodorou e Tsotsorou c. Grecia nasce dal ricorso di due cittadini greci, che denunciano la violazione del loro diritto al matrimonio da parte dello Stato greco.

Il sig. Theodorou nel 1971 si sposò con P.T. con cui ebbe una figlia e dalla quale divorziò nel 2004. L’anno successivo, Theodorou sposò con rito religioso la sorella di P.T., la sig.ra Tsotsorou, ricorrente nella presente causa. Dopo un anno e cinque mesi, P.T. denunciò tale matrimonio, chiedendo l’annullamento, in ragione del legame di parentela che univa le due donne. Nel 2010, il tribunale pronunciò la nullità del matrimonio ex art. 1357 del Codice Civile greco, che pone il divieto di matrimonio tra parenti in linea collaterale fino al terzo grado, essendo le sorelle Tsotsorou legate da un secondo grado di parentela. A sostegno di tale divieto contenuto del codice, ragioni di dignità e rispetto dell’istituzione della famiglia («décence et de respect de l’institution de la famille», § 13). L’appello presentato dai ricorrenti venne rigettato e, a seguito dell’ulteriore rigetto da parte della Corte di Cassazione, il matrimonio venne annullato definitivamente il 29 giugno 2015.

La Corte Edu anzitutto ricorda che l’esercizio del diritto sancito dall’art. 12 della Convenzione ha, senza dubbio, conseguenze sociali, personali e giuridiche ed è competenza degli ordinamenti nazionali disciplinare tale materia. Tuttavia, la Corte può intervenire e limitare il margine di apprezzamento riservato agli Stati: questi ultimi non devono restringere o ridurre tale diritto sino a comprometterne la sostanza («elles ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même», § 26).

La Corte rileva che è stato raggiunto un «consenso europeo» relativamente al matrimonio tra cognati, ad eccezione di due Paesi (Italia e San Marino), i quali mantengono il divieto che tuttavia non è assoluto. I giudici di Strasburgo, inoltre, sottolineano come la procedura che ha portato alla contrazione del matrimonio non abbia incontrato ostacoli: non vi è stata opposizione da parte delle autorità interne, né obiezioni a seguito della pubblicazione di tale atto. P.T. infatti si è opposta al matrimonio a posteriori e il procuratore è intervenuto due anni dopo il matrimonio.

Le autorità competenti hanno dunque l’obbligo di esaminare la sussistenza delle condizioni legali, al fine di rilasciare il certificato di nulla osta: nella presente causa infatti non sono stati rilevati ostacoli al rilascio di tale certificato. Al contrario, i ricorrenti hanno beneficiato per un periodo di dieci anni del riconoscimento giuridico e sociale della loro relazione e della protezione assicurata dall’istituto del matrimonio. Inoltre, per quanto concerne le valutazioni di natura biologica addotte dal Governo, la Corte afferma che non sono sufficienti, poiché i due ricorrenti non sono uniti da un legame di sangue e non hanno avuto figli.

Attualmente, continua la Corte, i ricorrenti non possono più beneficiare dei diritti propri delle coppie sposate. Di conseguenza, la Corte Edu ritiene che il riconoscimento della nullità del matrimonio ha limitato in modo non proporzionato il loro diritto al matrimonio, arrecando un pregiudizio alla sostanza del diritto garantito dall’art. 12 della Convenzione. Secondo i giudici della prima sezione, vi è stata dunque violazione di tale disposizione.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Theodorou"],"itemid":["001-195547"]}

24/01/2020
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.