Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di febbraio 2021

Le più interessanti pronunce emesse dalla Corte di Strasburgo a febbraio 2021

Le più rilevanti sentenze di febbraio della Corte europea dei diritti dell’uomo denotano l’intensificarsi della tutela convenzionale rispetto a temi quali la cooperazione in ambito umanitario, le cautele procedimentali per soggetti vulnerabili, la libertà d’espressione, il divieto di discriminazione. Si tratta di temi notoriamente cari alla Corte, significativi dei valori di integrazione e di democrazia. In particolare, la Grande Camera, nella causa Hanan c. Germania, ha definito i limiti della propria competenza rispetto ad attività militari e indagini avviate da uno Stato contraente al di fuori della propria giurisdizione, anche alla luce del diritto internazionale umanitario. Nelle cause X e altri c. Bulgaria e  V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, la Corte si è avvalsa di accordi internazionali quali la Convenzione di Lanzarote e la Convenzione anti-tratta per specificare gli obblighi procedurali vigenti rispetto a denunce di abuso sessuale su minori ovvero quando sotto indagine siano minori  con lo status di vittime di tratta. Viceversa, nelle cause Ramanaz Demir c. Turchia e Gawlik c. Liechtenstein, i contenuti della libertà d’espressione vengono approfonditi, da una parte, ai fini del diritto dei detenuti di accedere a siti web; dall’altra, in ambito lavorativo, per vagliare il licenziamento del medico che abbia reso pubbliche informazioni non verificate e pregiudizievoli per l’ospedale di cui era vice primario. Infine, la Corte interviene, nella causa Jurčić c. Croazia, a favore di una donna discriminata dal sistema previdenziale per scelte correlate alla maternità.

 

Sentenza della Corte Edu (Grande Camera) 2 febbraio 2021 rich. n. 22457/16, X e altri c. Bulgaria

Oggetto: articolo 3 della Convenzione (divieto di tortura), componente procedurale, abusi sessuali su minori, obblighi supplementari derivanti dalla Convenzione di Lanzarote, indagini inefficaci.

La Corte di Strasburgo ha statuito la violazione dell’art. 3 della Convenzione in relazione agli obblighi procedurali che ne derivano avvalendosi della Convenzione di Lanzarote.

I ricorrenti originari, una coppia italiana e tre figli adottivi, un fratello e due sorelle di origini bulgare, lamentano la violazione degli artt. 3, 6, 8 e 13 della Convenzione per mancanza di un’indagine efficace, da parte delle autorità bulgare, sugli abusi sessuali subìti dai bambini durante l’affidamento in orfanotrofio, prima dell’adozione.

All’epoca dei fatti, i bambini avevano, rispettivamente, dodici, dieci e nove anni. Dopo tre mesi dal trasferimento in Italia, confessavano ai genitori adottivi di aver compiuto atti sessuali tra loro, nonché di averli patiti e visti praticare dai loro coetanei durante l’affidamento in orfanotrofio, nella regione di Veliko Tarnovo. Dunque, iniziavano incontri con specialisti in tema di abusi su minori, cadenzati in sessioni regolari e videoregistrati. In particolare, emergevano le seguenti circostanze: la percezione di tali atti in termini di “gioco” da parte dei bambini; il loro timore di essere separati; gli episodi e gli autori delle molestie non solo nell’orfanotrofio, ma in una sala da ballo esterna, ad opera di adulti (personale che li accompagna e soggetti estranei); la confessione (senza seguito) al direttore dell’istituto; gli abusi avvenuti in appartamenti privati e ripresi da un fotografo (poi individuato dal padre adottivo mediante Facebook).

La diffusione di un articolo della stampa italiana determinava l’apertura della prima inchiesta da parte delle autorità bulgare, seguita dalla corrispondenza con l’autorità giudiziaria italiana e dall’apertura di altri due fascicoli, tutti archiviati.

La Sezione Quinta della Corte Edu dichiara ricevibili solo le denunce presentate a nome dei minori e ritiene, all’unanimità, che non vi sia stata alcuna violazione.

La Grande Camera esamina le denunce solo ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, norma che vieta in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti e che, letta in combinato disposto con l’art. 1, impone agli Stati di adottare misure volte a garantire che gli individui sotto la loro giurisdizione non siano sottoposti a maltrattamenti, ancorché perpetrati da privati. Ne discendono i seguenti tre obblighi positivi: porre un quadro legislativo e regolamentare di protezione, adottare misure operative per proteggere individui specifici contro un rischio di trattamento contrario, effettuare un’indagine efficace sulle relative denunce (§§ 176-178).

L’attenzione della Corte volge all’ultimo obbligo, di natura strettamente procedurale.

Perché un’indagine sia efficace, deve essere condotta secondo indipendenza, sia istituzionale che pratica, prontezza e ragionevole rapidità, in modo sufficientemente approfondito, adottando le misure ragionevoli per ottenere le prove, consentendo alla vittima accesso e partecipazione. In quanto obbligo di mezzi e non di risultato, non rilevano singoli errori od omissioni, né i giudici europei possono valutare linee d’indagine e conclusioni degli inquirenti, censurabili esclusivamente se ovvie ma trascurate ovvero del tutto arbitrarie. A seconda delle circostanze, l’efficacia impone, altresì, la cooperazione tra autorità di Stati diversi nonché la considerazione primaria dell’interesse del minore.

In concreto, la Grande Camera ritiene le indagini bulgare tempestive, sebbene avviate su denunce “discutibili”, in linea di principio appropriate e adatte a stabilire i fatti ed identificare gli autori.

Tuttavia, rileva la violazione con riguardo sia al profilo del mancato coinvolgimento dei ricorrenti nell’inchiesta, poiché non informati né sostenuti in tempo utile, privati della possibilità di una partecipazione attiva, sia al profilo dell’accuratezza delle indagini. Nonostante i controlli in loco, la consultazione di fascicoli e cartelle cliniche dell’orfanotrofio, le interviste al personale e ai bambini, le autorità hanno trascurato di perseguire alcune linee d’indagine potenzialmente pertinenti, nonché di adottare alcune misure investigative. In particolare, i dubbi sulla credibilità dei ricorrenti avrebbero dovuto indurre la ricerca di chiarimenti, con interrogatori diretti nei loro confronti. Gli inquirenti avrebbero potuto chiedere, sempre mediante gli strumenti di cooperazione internazionale, esami e certificati medici dei ricorrenti, per confermare o escludere in radice lo stupro. È mancata, altresì, la ricerca degli altri bambini citati dai denuncianti che nel frattempo avevano lasciato l’orfanotrofio.

Infine, talune misure investigative, più penetranti, sono state del tutto ignorate. Si fa riferimento, da una parte, a misure di natura occulta come la sorveglianza del perimetro dell’orfanotrofio, le intercettazioni telefoniche, nonché l’uso di agenti sotto copertura, operazioni segrete previste dall’art. 30 § 5 della Convenzione di Lanzarote. Vero è che siffatte misure, in quanto incidono sul diritto alla privacy, presuppongono un’autorizzazione giudiziaria basata sull’esistenza di prove credibili circa la commissione del reato, tuttavia, nel caso di specie, appaiono proporzionate e giustificate rispetto alle affermazioni dei ricorrenti. Dall’altra, per apprezzare le affermazioni sui video degli abusi, le autorità avrebbero potuto perquisire lo studio del fotografo e sequestrare i vari supporti, telefoni, computer, macchine fotografiche e videocamere.

In conclusione «Le omissioni osservate appaiono sufficientemente gravi da far ritenere che l’indagine svolta non sia stata efficace ai fini dell’articolo 3 della Convenzione, interpretato alla luce degli altri strumenti internazionali applicabili e in particolare della Convenzione di Lanzarote».

La pronuncia perora due importanti principi di diritto: l’uno attiene al rapporto tra Convenzione europea dei diritti dell’uomo e Convenzione di Lanzarote; l’altro, al confine che separa la tutela del divieto di tortura, in relazione alla quale sembra “estendersi” il contenuto dell’obbligo di indagini efficaci, e la tutela della vita privata e familiare su cui quelle indagini incidono.

Il primo viene approfondito sia nel parere congiunto dei giudici Turković, Pinto de Albuquerque, Bošnjak e Sabato, che in quello parzialmente concorrente del giudice Serghides, i quali condividono l’approccio “olistico” adottato dalla Corte nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Del tutto antitetica sul punto, l’opinione parzialmente concorrente, parzialmente dissenziente dei giudici Spano, Kjølbro, Lemmens, Grozev, Vehabović, Ranzoni, Eicke e Paczolay nella parte in cui stigmatizzano l’avvenuta “estensione” sulla Convenzione di Lanzarote della giurisdizione della Corte di Strasburgo.

 

Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione) 4 febbraio 2021 rich. n. 54711/15, Jurčić c. Croazia

Oggetto: articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato con l’articolo 1, protocollo 1 (diritto al rispetto dei beni), discriminazione ingiustificata e in base al sesso, rifiuto di prestazione previdenziale legata al lavoro a una donna incinta che si è sottoposta a fecondazione in vitro poco prima dell’assunzione.

La Corte ha statuito la violazione dell’art. 14 della Convenzione, in combinato con l’art. 1, prot. 1.

Una donna concludeva un rapporto di lavoro privato pochi giorni dopo essersi sottoposta al trattamento di fecondazione medicalmente assistita. Dopo circa un mese, risultava incita e le veniva prescritta astensione dal lavoro per complicazioni connesse alla gravidanza.

Il fondo previdenziale croato, riesaminando la sua posizione assicurativa, le contestava di aver avviato una collaborazione lavorativa fittizia al solo scopo di ottenere i vantaggi pecuniari legati al suo status occupazionale e, di conseguenza, respingeva la richiesta di compensazione salariale relativa all’assenza per malattia.

Il presupposto era che una donna che si fosse da poco sottoposta a fecondazione in vitro dovesse essere considerata fisicamente inadatta ad accettare un lavoro e dunque non impiegabile da alcun datore di lavoro. I ricorsi interni della donna venivano respinti.

La ricorrente giunge quindi ad interessare la Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando di aver subito una disparità di trattamento, cioè una differenza di trattamento in base al sesso (emergente dalla circostanza che la decisione di rifiutare lo status coperto da assicurazione sanitaria in ragione della gravidanza dell’istante è un atto che può essere adottato solo nei confronti di una donna) tanto più motivata dal fatto di essersi l’interessata sottoposta alla fecondazione medicalmente assistita. La ricorrente deduce che questa differenza di trattamento non sia giustificata, sottolineando come le fonti interne ed europee prevedano espressamente la possibilità per le donne incinte di intraprendere un lavoro. Sicché non sussiste alcuna base giuridica in forza della quale mettere in discussione i contratti di lavoro stipulati liberamente da datori di lavoro privati e donne incinte, ricostruendo a posteriori una presunta inabilità della gestante.

Di contro, il governo sostiene che la decisione di revocare lo status assicurativo abbia perseguito l’obiettivo legittimo di proteggere l’interesse pubblico da un uso fraudolento delle tutele, in favore della stabilità generale del sistema sanitario.

La Corte, non prima di aver ricostruito il quadro di protezione assicurato dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione europea, sottolinea che la gravidanza di una donna in quanto tale non possa

essere considerata un comportamento fraudolento, e che gli obblighi finanziari imposti allo Stato durante la gravidanza di una donna da soli non possano costituire motivi sufficientemente importanti per giustificare una differenza di trattamento sulla base del sesso.

Anche laddove si accettasse come legittimo l’obiettivo di tutela dell’erario, resterebbe da stabilire se la misura adottata dall’ente croato sia stata necessaria per raggiungerlo, tenendo conto del ristretto margine di apprezzamento concesso agli Stati nei casi in cui la differenza di trattamento sia basata sul sesso.

La Corte rileva come la legislazione atta a consentire la verifica dei presupposti per la coperta assicurativo-previdenziale nella pratica abbia spesso preso di mira le donne incinte. Donne che avevano concluso un contratto di lavoro in una fase avanzata della loro gravidanza o con i familiari stretti sono state automaticamente inserite nella categoria “sospetta” dei dipendenti il cui impiego meritava una verifica.

Significativamente, i giudici di Strasburgo affermano che anche quando la disponibilità di una lavoratrice a prestare servizio presso il datore è condizione preliminare per la corretta esecuzione di un contratto di lavoro, la protezione accordata ad una donna durante la gravidanza non può dipendere dal fatto che la sua presenza al lavoro durante la maternità sia essenziale per il buon funzionamento dell'attività del datore di lavoro o dal fatto che sia temporaneamente impedita a svolgere il lavoro per cui è stata assunta. Peraltro, l’introduzione di misure di protezione della maternità è essenziale per sostenere il principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro.

La Corte accerta, allora, che il comportamento dell’autorità croata ha costituito una diretta violazione del diritto interno e internazionale, idonea persino a scoraggiare dalla ricerca di un lavoro la ricorrente, la quale viceversa vanta un’esperienza lavorativa non trascurabile. 

Dopo aver riconosciuto la discriminazione in base al sesso patita dalla ricorrente (e dunque la violazione dell’art. 14, Cedu, in relazione all’art. 1, Prot. 1), l’organo giurisdizionale si profonde in alcune considerazioni ulteriori per rimarcare gli aspetti più problematici della vicenda: chiedere a una donna informazioni sulla sua eventuale gravidanza o sulla sua pianificazione o obbligarla a riferire tale fatto al momento dell’assunzione equivarrebbe una discriminazione diretta basata sul sesso; lo stereotipo che le donne non dovrebbero lavorare o cercare un impiego durante la gravidanza ostacola il raggiungimento di una reale uguaglianza sostanziale di genere.

 

Sentenza della Corte Edu (Decima Sezione) 9 febbraio 2021 rich. n. 68550/17, Ramanaz Demir c. Turchia

Oggetto: articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione), diritto di ricevere informazioni, accesso dei detenuti a siti web per scopi di formazione e riabilitazione previsto dal diritto turco, richiesta di navigazione su siti istituzionali sotto il controllo delle autorità, restrizioni ingiustificate per motivi di sicurezza, motivazione insufficiente da parte dei giudici nazionali sulla necessità del rifiuto.

La Corte di Strasburgo ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 10 della Convenzione in relazione al diritto di ricevere informazioni di interesse generale.

Ramazan Demir, cittadino turco, ricorre avverso il rifiuto opposto dall’autorità penitenziaria alla richiesta di accedere a siti web istituzionali durante la detenzione carceraria, sotto il controllo delle autorità medesime, decisione confermata dai giudici nazionali.

Il ricorrente, all’epoca dei fatti, era detenuto in via cautelare per sospetta appartenenza ad organizzazione terroristica e per propaganda in favore di organizzazione terroristica. Durante la permanenza in carcere, chiedeva all’amministrazione penitenziaria di accedere ai siti web del Tribunale, della Corte costituzionale e della Gazzetta Ufficiale per ottenere informazioni utili per seguire, come avvocato, le cause dei suoi clienti e, al contempo, preparare la propria difesa. La direzione penitenziaria respingeva la domanda ritenendola inadeguata rispetto a quanto previsto dal regolamento sulla gestione delle carceri. Nell’opposizione al rifiuto, il ricorrente faceva valere le finalità dell’accesso, la mancanza di oneri eccessivi derivanti all’amministrazione penitenziaria nonché di rischi per la sicurezza e l’ordine del carcere. Il giudice dell’esecuzione dichiarava la legittimità del rigetto, sottolineando come la normativa penitenziaria consentisse l’accesso a internet solo nel contesto di programmi di formazioni e di riabilitazione; la decisione veniva confermata, con argomentazioni non dissimili, da Corte d’assise e Corte costituzionale.

Nella valutazione di merito, la prima coordinata individuata dalla Corte di Strasburgo attiene all’importanza di internet, non solo strumento primario per ricevere informazioni (diritto contestato nel caso in esame), ma servizio pubblico funzionale al godimento di molteplici diritti umani, pertanto esso stesso diritto e fonte di servizi (§§ 30-33). In secondo luogo, osserva come il carcere comporti inevitabilmente restrizioni al contatto dei detenuti con il mondo esterno, compresa la capacità di ricevere informazioni, e che l’art. 10 della Convenzione non pone l’obbligo di fornire loro l’accesso a siti web. Sul punto, rilevano due precedenti pertinenti Kalda c. Estonia del 19 gennaio 2016 e Jankovskis c. Lituania del 17 gennaio 2017, in cui la Corte ha ricondotto il diritto di accesso al web dei detenuti alla tutela convenzionale, in quanto espressamente previsto dalla legge nazionale. 

Quanto al caso di specie, la legge turca consente ai detenuti di accedere a internet nell’ambito di programmi di formazione e riabilitazione, sicché la restrizione imposta al ricorrente rappresenta un’interferenza con l’esercizio del diritto di ricevere informazioni.

Perché l’ingerenza non violi l’art. 10 della Convenzione deve essere prevista dalla legge, deve perseguire uno o più scopi legittimi e potersi considerare necessaria in una società democratica. Secondo la Corte, le autorità nazionali, nel valutare la necessità del rifiuto, non hanno fornito spiegazioni sufficienti sul perché l’accesso del ricorrente a siti istituzionali di giustizia non potesse considerarsi parte della sua formazione e della sua riabilitazione, né sul pericolo che l’accoglimento della richiesta avrebbe determinato, in considerazione dei capi di accusa contro il medesimo. Sussistono sì considerazioni sulla sicurezza, ma senza analisi dettagliata dei rischi, soprattutto nell’ambito di una navigazione controllabile in via diretta dall’amministrazione penitenziaria.

In conclusione, la Corte Edu rileva la violazione dell’art. 10 della Convenzione nella parte in cui le autorità nazionali non hanno fornito motivi sufficienti per giustificare l’ingerenza nella libertà di ricevere informazioni, ingerenza dunque «non necessaria in una società democratica».

 

Sentenza della Corte Edu (Seconda Sezione) 16 febbraio 2021 rich. n. 23922/19, Gawlik c. Liechtenstein

Oggetto: articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione), licenziamento di un medico per aver presentato una denuncia penale in buona fede ma infondata che accusava un collega di eutanasia attiva, interesse pubblico alla divulgazione, mancata valutazione diligente della veridicità delle informazioni, giusto equilibrio rispettato dai giudici nazionali.

Il ricorrente, cittadino tedesco, era impiegato come vice primario del reparto di medicina interna dell'ospedale nazionale del Liechtenstein. Nel corso del suo lavoro, veniva a conoscenza di informazioni che dimostravano il decesso di quattro pazienti causato dalla somministrazione di morfina da parte di un suo collega. Il ricorrente aveva concluso che l’attività del collega configura una condotta di eutanasia attiva. 

Il ricorrente presentava una denuncia all'ufficio del procuratore, omettendo di denunciare preventivamente il fatto all’ospedale come previsto dal sistema disciplinare interno. Con l’avvio delle indagini della polizia, il caso acquistava una notevole rilevanza mediatica.  A seguito di due perizie che escludevano la configurabilità di una eutanasia attiva nel trattamento medico effettuato, il procedimento penale contro il collega del ricorrente veniva archiviato. Il ricorrente veniva licenziato senza preavviso dalla struttura ospedaliera, il quale agiva in giudizio contro l'ospedale per il risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo. Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda del ricorrente giudicando legittima la causa di licenziamento. Questa sentenza veniva ribaltata in appello, con condanna in favore della ricorrente al risarcimento del danno lamentato. Tuttavia, la Corte suprema annullava la sentenza d'appello. 

In seguito, il ricorrente presentava un ricorso di fronte alla Corte costituzionale invocando direttamente la violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte costituzionale, nonostante avesse ritenuto applicabile il diritto alla libertà di espressione al caso di specie, rigettava il reclamo in quanto il ricorrente non aveva verificato adeguatamente le sue informazioni prima di sporgere denuncia penale nei confronti del collega. 

Il ricorrente presenta ricorso davanti alla Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto alla libertà di espressione come previsto dall'articolo 10 della Convenzione a causa del licenziamento senza preavviso dalla struttura ospedaliera. Il licenziamento, infatti, è giustificato dalla denuncia penale che questi aveva sporto nei confronti di un suo collega, per la presunta condotta di eutanasia attiva.

La Corte, innanzitutto, giudica applicabile l’articolo 10 della Convenzione in quanto il licenziamento del ricorrente costituisce un’interferenza di un'autorità statale nel suo diritto alla libertà di espressione. Tale misura, tuttavia, è prescritta dalla legge e persegue uno scopo legittimo, in quanto finalizzata a proteggere sia la reputazione aziendale e gli interessi dell’ospedale – tra cui quello a un rapporto di lavoro professionale basato sulla fiducia reciproca – sia la reputazione del medico interessato dalle accuse di eutanasia.

La Corte esamina la proporzionalità e, quindi, la necessità in una società democratica, di un’interferenza con il diritto alla libertà di espressione di un dipendente pubblico. Prima di passare in rassegna il rispetto dei criteri di proporzionalità della misura, la Corte ricorda che questa stessa valutazione è stata già effettuata a livello interno.  La Corte valuta l’interesse pubblico alla divulgazione di informazioni sul trattamento medico in un ospedale pubblico conformemente al giudizio della Corte Costituzionale nazionale: i sospetti sulla commissione di gravi reati, in particolare l'uccisione di diversi pazienti vulnerabili e indifesi, in un ospedale pubblico, così come il rischio di ripetizione di tali reati costituisce un’informazione la cui divulgazione è di interesse pubblico apprezzabile.

Per quanto riguarda la veridicità delle informazioni, la Corte constata che i tribunali nazionali hanno accertato, sulla base dei rapporti di due esperti medici esterni, che i sospetti riferiti dal ricorrente erano chiaramente infondati. Il ricorrente ha omesso di consultare tutte le cartelle dei pazienti, mentre i periti del Tribunale hanno concluso senza alcuna riserva che i pazienti in questione avevano ricevuto un trattamento palliativo necessario e giustificato. In proposito, la Corte ammette che non si possa ragionevolmente pretendere che la persona che ha presentato una denuncia penale in buona fede sia in grado di prevedere se le indagini porteranno a una incriminazione o saranno archiviate. Tuttavia, secondo la Corte, il ricorrente aveva il dovere di verificare che le informazioni fossero accurate e affidabili. 

Più in particolare, il ricorrente ha basato le sue accuse di eutanasia attiva solo sulle cartelle cliniche elettroniche che non contenevano tutte le informazioni complete sullo stato di salute dei pazienti e non ha consultato le cartelle cliniche cartacee, che invece contenevano informazioni più complete al riguardo. Secondo i giudici nazionali, se il ricorrente avesse consultato le cartelle complete, avrebbe riconosciuto immediatamente che i suoi sospetti erano infondati. 

La Corte ammette che il ricorrente, in base alle informazioni apprese dalle cartelle elettroniche, abbia ritenuto di agire con urgenza per fermare la pratica sospetta, senza approfondire ulteriormente l’indagine sulle cartelle cartacee più complete. Tuttavia, dato il suo ruolo di vice primario, egli avrebbe potuto rapidamente accedere a queste informazioni. Considerata la gravità di un'accusa di eutanasia attiva, la Corte concorda con le conclusioni dei giudici nazionali circa la carenza di accuratezza nella verifica della veridicità delle informazioni da parte del ricorrente.

La Corte valuta infine che il licenziamento senza preavviso del ricorrente dalla struttura ospedaliera costituisce la sanzione più pesante possibile secondo il diritto del lavoro, in quanto ha ripercussioni negative sulla carriera professionale e sulla vita del ricorrente e della sua famiglia, anche in considerazione della perdita del suo permesso di soggiorno. Tuttavia, nel complesso, l'interferenza con il diritto del ricorrente alla libertà di espressione è giudicata dalla Corte come proporzionata allo scopo legittimo perseguito e, quindi, necessaria in una società democratica.

Per tale ragione la Corte decide all’unanimità che non vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

 

Sentenza della Corte Edu (Grande Camera) 16 febbraio 2021 rich. n. 4871/16, Hanan c. Germania

Oggetto: articolo 1 della Convenzione (obbligo di rispettare i diritti dell’uomo), attacco aereo ordinato durante ostilità attive in conflitto armato non internazionale extraterritoriale, collegamento giurisdizionale che comporta l’obbligo di indagare sulle morti civili. Articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita), compatibilità tra standard normativi richiesti dalla Cedu e dal diritto internazionale umanitario, adeguatezza delle indagini (tempestive, spedite, indipendenti), valutazione approfondita della legalità nel dispiegamento militare rivelatosi letale, partecipazione alle indagini dei parenti prossimi, esistenza di un rimedio per contestare l’efficacia e l’esito indagini.

La Corte di Strasburgo, riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, ha escluso la violazione della componente procedurale dell’art. 2 della medesima.

Il ricorrente, cittadino afghano, denuncia le carenze dell’inchiesta penale condotta dalle autorità tedesche con riguardo all’attacco aereo nei pressi di Kunduz, in Afghanistan, in cui avevano perso la vita due dei suoi figli, due bambini, civili, estranei alle forze talebane insorte. Entrano in gioco solo gli obblighi procedurali derivanti dalla protezione del diritto alla vita, non invece quelli sostanziali.

Il ricorrente lamenta, inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 13 della Convenzione, la mancanza di un ricorso interno effettivo per contestare l’interruzione dell’indagine penale.

Nel 2001, il Parlamento tedesco autorizzava il dispiegamento di forze armate tedesche nell’ambito della neo-istituita Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza (ISAF) delle Nazioni Unite in Afghanistan, di cui la NATO successivamente assumeva il controllo. Le truppe tedesche coordinavano il Provincial Reconstruction Team (PRT) Kunduz, all’epoca sotto il comando del colonnello tedesco K. Nel 2009, gli insorti dirottavano due autocisterne di carburante, poi immobilizzatesi su un banco di sabbia nel fiume Kunduz. Per mobilitare nuovamente i veicoli, gli insorti arruolavano la popolazione dei villaggi vicini. Il colonnello K. riceveva da un informatore (rivelatosi in precedenza affidabile) notizia del dirottamento, dell’avvenuto svuotamento parziale delle cisterne e del successivo allontanarsi dei civili dal banco di sabbia. Un aereo di sorveglianza confermava tale ricostruzione. Il sergente maggiore W. chiedeva al quartier generale dell’ISAF un aereo sostitutivo che, tuttavia, sarebbe stato fornito solo in ipotesi di “truppe in contatto” con gli insorti. Ancorché non vi fosse contatto nemico in senso letterale, il colonnello K, dichiarava “truppe in contatto” e ordinava ai due aerei della United States Air Force di bombardare le autocisterne. L’attacco aereo distruggeva i veicoli e determinava la morte, tra gli altri, dei due figli del ricorrente. 

In seguito agli accertamenti in loco condotti dai membri del PRT Kunduz e dell’ISAF, il procuratore generale federale tedesco apriva un’indagine penale sulle azioni del colonnello K. e del sergente maggiore W., interrompendola per mancanza di motivi sufficienti per incriminare gli indagati. Ai sensi del codice dei crimini contro il diritto internazionale, l’ordine di attacco aereo risultava legittimo, non ricorrendo l’elemento costitutivo soggettivo, ossia l’intenzione diretta a causare danni collaterali sproporzionati: più indici e mezzi di prova denotavano la convinzione di non danneggiare né uccidere alcun civile, a prescindere dall’ulteriore questione della proporzione che, comunque, non era possibile vagliare, per l’impossibilità di accertare con certezza il numero dei civili tra le vittime. Ai sensi del codice penale, posto che le azioni militari erano state ritenute legittime secondo il diritto internazionale, l’omicidio risultava scriminato dall’esimente della difesa.

Il ricorrente presentava denuncia penale per l’omicidio dei figli ed accedeva al fascicolo d’inchiesta. Nel febbraio 2011, la Corte d’appello dichiarava irricevibile una sua istanza volta a compulsare l’accusa; nel 2015 la Corte costituzionale federale riteneva l’inammissibilità di un reclamo costituzionale contro tale decisione. Veniva, altresì, rigettata l’azione civile di risarcimento, poiché la presenza dei civili sul luogo dell’attacco non era prevedibile.

Per valutare le censure sollevate avverso l’indagine svolta dall’autorità tedesca, la Corte Edu deve previamente affermare la propria competenza, trattandosi di morti perpetrate al di fuori, non solo dello Stato convenuto, ma del territorio convenzionale. In particolare, è chiamata a stabilire se esiste un legame giurisdizionale rilevante ai fini dell’articolo 1 della Convenzione, suscettibile di far sorgere un obbligo procedurale ai sensi dell’articolo 2.

In merito, la Corte aveva già elaborato il seguente principio generale: se le autorità di uno Stato contraente avviano, in virtù del loro diritto interno, indagini o procedimenti penali riguardanti una morte avvenuta al di fuori della propria giurisdizione, l’istituzione dell’indagine o del procedimento è sufficiente a stabilire un legame giurisdizionale ai fini dell’articolo 1 tra tale Stato e i parenti della vittima che successivamente adiscono la Corte. Tale approccio è in linea con l’evoluzione che ha interessato l’art. 2 cit., cui è riconducibile un obbligo procedurale autonomo, capace di vincolare lo Stato anche al di fuori della propria giurisdizione, dunque “sganciabile” dagli obblighi materiali (i quali non possono che incombere sullo Stato dove risulta perpetrato il reato, se tenuto ai sensi della Convenzione). 

In assenza di indagini o procedimenti, il suddetto obbligo procedurale scatta solo per lo Stato contraente sotto la cui giurisdizione la morte si verifica, salvo deroghe imposte da “caratteristiche speciali” del caso concreto, non definibili in abstracto

Nel caso di specie, la Corte afferma che il principio generale di cui sopra non è applicabile, poiché le morti indagate dalle autorità tedesche si sono verificate a causa di un’operazione militare extraterritoriale inquadrabile entro un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituzione che agisce al di fuori del contesto convenzionale.

Tuttavia, ritiene ricorrano quelle “circostanze speciali” suscettibili di derogare al principio generale: la Germania era obbligata dal diritto internazionale a indagare sull’attacco aereo; le autorità afghane erano, per ragioni legali, impossibilitate ad avviare esse stesse un’indagine penale; le autorità giudiziarie tedesche erano obbligate anche dal diritto interno ad avviare un’indagine penale.

In conclusione, il fatto che la Germania abbia mantenuto la giurisdizione esclusiva sulle sue truppe, in relazione a crimini gravi su cui era obbligata a indagare in base al diritto internazionale e interno, integra quelle “caratteristiche speciali” che, nel complesso, fanno sorgere un legame giurisdizionale rilevante ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione, ai fini dell’obbligo procedurale di indagare ai sensi dell’articolo 2 (§ 142).

Quanto al merito, l’essenza della denuncia riguarda l’efficacia e l’esito dell’inchiesta penale. La Corte specifica che, al fine di individuare i requisiti di un’indagine efficace, non v’è incompatibilità tra quelli richiesti dalle norme di diritto internazionale umanitario e dalla Convenzione, sicché può esaminare i fatti alla luce della giurisprudenza relativa alla componente procedurale dell’art. 2, norma che impone agli Stati di prendere tutte le misure ragionevoli possibili per accertare i fatti, assicurare le prove, di basare le conclusioni dell’indagini su analisi obiettive, approfondite e imparziali, di procedere secondo prontezza e rapidità, rendendo le indagini accessibili alla famiglia della vittima.

In particolare, le autorità giudiziarie tedesche non potevano intraprendere misure investigative in Afghanistan senza l’assistenza legale internazionale; tuttavia, il procuratore generale federale poteva basarsi, e così ha fatto, su una notevole quantità di materiale (rapporti delle indagini in loco, interrogatori di indagati e testimoni, registrazioni audio del traffico radio tra centro di comando e piloti, immagini di telecamere a infrarossi, etc.). La Corte riconosce l’adeguatezza e la tempestività delle indagini, soprattutto considerati gli ostacoli e le difficoltà derivanti dall’esistenza di un conflitto armato sul territorio interessato, e non ha motivo di dubitare della valutazione formulata dalle autorità nazionali. Sotto il profilo dell’imparzialità, non v’è prova che il coinvolgimento negli accertamenti preliminari dei soggetti poi sottoposti ad inchiesta abbia compromesso, o esposto a rischio di compromissione, prove decisive per la determinazione della responsabilità penale. Infine, il ricorrente aveva a disposizione rimedi efficaci per contestare l’adeguatezza.

La Corte conclude che l’indagine tedesca sulla morte dei due figli del ricorrente soddisfa gli obblighi procedurali derivanti dall’articolo 2 della Convenzione.

La decisione non è unanime. In un’opinione comune parzialmente dissenziente, i giudici Grozev, Ranzoni e Eicke sollevano perplessità in ordine all’ammissibilità del ricorso. A preoccuparli è il raggio operativo attribuito alla componente procedurale dell’art. 2 della Convenzione, se esigibile in ipotesi in cui non lo è la componente materiale. Inoltre, non condividono le argomentazioni della maggioranza circa il legame giurisdizionale, nella parte in cui afferma, da un lato, che non opera il principio generale (secondo cui è sufficiente che le autorità di uno Stato contraente abbiano avviato, in virtù del loro diritto interno, indagini o procedimenti penali riguardanti una morte avvenuta al di fuori della propria giurisdizione), dall’altro, che sussistono “caratteristiche speciali” capaci di derogare al principio. Invero, le caratteristiche individuate non sembrano “speciali” ma rinviano regole comuni agli Stati contraenti, sicché contraddicono lo stesso regime di operatività o meno del principio. Il rischio è ricondurre a qualsiasi obbligo di diritto internazionale umanitario l’effetto di creare, qualora vi si aderisca, un legame giurisdizionale.

 

Sentenza della Corte Edu (Quarta Sezione) 16 febbraio 2021 rich. nn. 77587/12 e 74603/12, V.C.L. e A.N. c. Regno Unito

Oggetto: articolo 4 della Convenzione (divieto di schiavitù e di lavoro forzato), minorenni sotto procedimento penale e potenziali vittime di tratta, obblighi procedurali e di protezione, mancata adozione di misure operative in linea con gli standard internazionali anti-tratta. Articolo 6 § 1 della Convenzione (equo processo), mancata valutazione tempestiva dello status di vittime di tratta, incidenza della violazione dell’art. 4 cit. sull’adeguatezza delle indagini e sull’equità complessiva del procedimento.

La Corte di Strasburgo ha statuito, all’unanimità, la violazione degli artt. 4 e 6 § 1 della Convenzione.

I ricorrenti, di origini vietnamite, contestano l’operato dell’autorità britanniche nell’ambito di procedimenti penali per reati connessi al lavoro prestato in fabbriche di cannabis, alla luce dello status di vittime di tratta.

Il primo ricorrente veniva arrestato dalla polizia all’interno di una fabbrica di cannabis, in esecuzione di un mandato per droga; sin dall’inizio, non vi erano dubbi circa la sua minore età. 

Mentre i servizi sociali segnalavano la preoccupazione che l’indagato potesse essere una vittima del traffico di persone, quest’ultimo veniva accusato di essere coinvolto nella produzione di droghe, determinazione confermata dal Crown Prosecution Service (CPS). 

Le autorità nazionali competenti ai fini della Convenzione “anti-tratta” del Consiglio d’Europa, ossia il United Kingdom Human Trafficking Centre, all’interno della National Crime Agency, e l’Home Office (entrambi riconducibili al National Referral Mechanism – NMR) dopo l’esame del caso, ritenevano ragionevole l’ipotesi del reclutamento dal Vietnam a fini di sfruttamento. 

Alla luce di tale valutazione, la United Kingdom Border Agency (UKBA) ne informava sia la difesa che l’autorità giudiziaria.

Da una parte, il CPS decideva di non interrompere il procedimento penale, sulla scorta delle seguenti considerazioni: i reati erano particolarmente gravi, non era emersa una costrizione a danno del ricorrente, non c’erano prove credibili della tratta e, in ogni caso, si riteneva che l’essere vittima di tratta non fosse condizione ostativa all’azione penale. Dall’altra, il giudice di primo grado accordava al primo ricorrente la facoltà di ritirare la dichiarazione di colpevolezza precedentemente resa, su consiglio del proprio avvocato, facoltà tuttavia non esercitata, su consiglio del medesimo. Seguiva la condanna.

Il secondo ricorrente veniva arrestato dalla polizia nei pressi di una fabbrica di cannabis; dichiarava di avere trentasette anni (non diciassette, come si accertò poco dopo), di non poter uscire dall’edificio, la cui porta era chiusa dall’esterno, nonché sorvegliata, di non essere pagato per il lavoro ivi svolto e di essere stato minacciato di morte in caso di fuga. Veniva, nondimeno, accusato di essere coinvolto nella produzione di droga, accusa in relazione alla quale si dichiarava colpevole e veniva condannato. Grazie ad un’intervista condotta dalla National Society for the Prevention of Cruelty to Children National Child Trafficking Advice and Information Line (NSPCC NCTAIL), il NRM esaminava il caso e dichiarava la sussistenza degli estremi della tratta di persone. L’UKBA comunicava tale valutazione al ricorrente e, nonostante alcune perplessità in ordine alla sua credibilità, aderiva alla tesi del reclutamento e dello sfruttamento, ravvisando un legame tra coloro che avevano organizzato il viaggio dal Vietnam e coloro che l’avevano trattenuto in Repubblica Ceca e portato nel Regno Unito.

Entrambi i ricorrenti impugnavano le rispettive condanne in forza dello status di vittime di tratta, ma i giudici nazionali rigettavano le richieste, in un caso senza vagliare l’incidenza della tratta, mettendo in discussione l’attendibilità della valutazione degli esperti in forza ovvero rilevando la mancanza di nesso tra tale status e il reato addebitato.

La Corte di Strasburgo, per la prima volta, è chiamata a pronunciarsi sulla sottoposizione a procedimento penale di vittime potenziali di tratta, circostanza che le impone d’interpretare gli obblighi positivi derivanti dal divieto di schiavitù e di lavoro forzato alla luce degli accordi internazionali sulla prevenzione e sulla repressione del traffico di persone, a partire la Convenzione anti-tratta adottata dal Consiglio d’Europa. Parimenti significativo è il dialogo tra gli articoli 4 e 6 della Convenzione: i ricorrenti vantano, nei confronti dello Stato inglese, l’adempimento di obblighi procedurali sia in qualità di vittime ex art. 4 che in qualità di accusati ex art. 6, in relazione agli stessi fatti.

In termini di principi generali, è pacifico che il campo d’applicazione dell’art 4 della Convenzione ricomprenda il traffico di persone, nazionale e transnazionale. Per la definizione di tratta, è possibile avvalersi degli elementi costitutivi sanciti nel Protocollo di Palermo (allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2001) e nella suddetta Convenzione anti-tratta: la persona deve essere sottoposta all’atto di reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o ricezione (“azione”); mediante minaccia di forza o altra forma di coercizione (“mezzi”); a scopo di sfruttamento, compreso, tra l’altro, il lavoro forzato o i servizi (“scopo”). Tuttavia, l’elemento “mezzi” non è richiesto quando l’individuo è un bambino, non potendo prestare consenso informato. La Convenzione anti-tratta ispira, altresì, l’interpretazione degli obblighi positivi derivanti agli Stati ai sensi dell’art. 4 cit., i quali sorgono se le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di circostanze sintomatiche del rischio di traffico o di sfruttamento. Vi rientrano il dovere materiale di mettere in atto un quadro legislativo e amministrativo per vietare e punire la tratta; il dovere, pur sempre materiale, di adottare misure operative per proteggere le vittime, anche potenziali, della tratta; l’obbligo procedurale di indagare sulle situazioni di potenziale tratta. 

Viceversa, dalla lettura delle citate fonti non discende alcun divieto generale di perseguire le vittime di tratta; infatti, le disposizioni di non punibilità previste a livello internazionale (tra cui l’art. 26 della Convenzione anti-tratta) si riferiscono solo all’attività criminale a cui la vittima sia stata costretta e, in ogni caso, determinano in capo alle autorità nazionali il diritto, piuttosto che l’obbligo, di non perseguire. D’altronde, l’obbligo di proteggere e di facilitare il recupero della vittima di tratta può risultare ostacolato dall’incriminazione sicché è imprescindibile accertare siffatto status sin dall’inizio del procedimento penale e, qualora le autorità inquirenti intendano procedere, è necessario che, a tal fine, motivino in modo chiaro e coerente, eventualmente estromettendo il nesso tratta-reati.

La Corte rileva che, all’epoca dei fatti, la coltivazione di piante di cannabis era un’attività comunemente svolta dalle vittime del traffico di minori e che, secondo una guida del CPS, proprio i bambini vietnamiti rappresentavano un gruppo vulnerabile specifico (§ 117). 

Poiché nel caso concreto, erano coinvolti soggetti minori, stranieri, occupati nella produzione altrui di droga, il sospetto del reclutamento e dello sfruttamento era credibile. Conseguentemente, sin dall’inizio delle indagini, le autorità nazionali avrebbero dovuto adottare misure operative per proteggerli come potenziali vittime della tratta.

Invero, lo stato di vittima di tratta non è stato accertato tempestivamente, posto che le autorità hanno deciso di procedere penalmente a prescindere da tale adempimento (sollecitato da terzi solo dopo l’esercizio dell’azione penale o, addirittura, dopo la condanna di primo grado); ciò ha compromesso l’adeguatezza delle indagini e delle successive decisioni. Inoltre, in più occasioni, i giudici hanno messo in discussione la credibilità dei rapporti formulati dagli organismi competenti in materia di traffico di persone, sulla base di elementi non incompatibili con la condizione di vulnerabilità; infine, è mancata una motivazione sufficiente circa il rapporto tra responsabilità penale e status di vittime di tratta, con riguardo alla commissione dei reati.

La Corte è chiamata, altresì, a pronunciarsi sulla violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione. Il primo nodo da sciogliere concerne l’incidenza della violazione dell’art. 4 sull’equità del procedimento: secondo i giudici europei, l’incapacità delle autorità nazionali di valutare tempestivamente se i ricorrenti fossero stati effettivamente vittime di tratta avrebbe impedito loro di ottenere prove che avrebbero potuto costituire un aspetto fondamentale dell’indagine. Inoltre, la circostanza che entrambi i ricorrenti abbiano dichiarato la loro colpevolezza, pur implicando la consapevolezza dell’impossibilità di far riesaminare la condanna, non toglie che siffatta consapevolezza fosse viziata quanto a rappresentazione dei fatti, in ordine all’impatto sul procedimento del loro status di vittime di tratta.

In conclusione, la Corte constata la violazione sia della componente procedurale dell’art. 4 della Convenzione, con riguardo agli obblighi di protezione delle vittime, anche potenziali, di tratta, sia dell’art. 6 § 1, in relazione all’iniquità complessiva del procedimento penale, viziato proprio a causa dell’inadempimento dei suddetti obblighi.

[**]

Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
 
Emilio Bufano, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
 
Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa

21/05/2021
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