Vizi procedurali durante la perquisizione in uno studio legale: violazione del diritto al rispetto della propria casa
Sentenza della Corte Edu (Sezione Prima) 4 ottobre 2018, rich. n. 30958/13, Leotsakos c. Grèce
Oggetto: Violazione dell’art. 8 Cedu, perquisizione arbitraria
Nell’ambito di un’indagine penale su un avvocato sospettato di coinvolgimento in reati di riciclaggio di denaro e di corruzione giudiziaria, la polizia ha fatto irruzione nei locali commerciali del professionista e sequestrato diversi computer e numerosi documenti.
La ricerca non è stata condotta alla presenza del ricorrente bensì in presenza di un vicino preso come testimone indipendente. L’avvocato ha chiesto ai tribunali nazionali di dichiarare l’illegittimità della perquisizione, invocando fra l’altro la tutela del segreto professionale. La sua richiesta è stata respinta ed il professionista ha presentato ricorso alla Corte Edu.
I giudici di Strasburgo ricordano che le perquisizioni effettuate in uno studio legale necessitano di “garanzie procedurali speciali”, atteso che ogni violazione del segreto professionale può avere ripercussioni sulla corretta amministrazione della giustizia.
Nel caso di specie la Corte ha riscontrato che la perquisizione e il sequestro non erano stati accompagnati da adeguate garanzie e non erano inoltre ragionevolmente proporzionati al perseguimento dello scopo legittimi di prevenzione dei reati, tenendo conto dell’interesse della società democratica a rispettare la casa.
Invero, il procedimento era inficiato da numerosi vizi, atteso che il signor Leotsakos non era presente durante la perquisizione, durata oltre 12 giorni, che le autorità avevano sequestrato computer e centinaia di documenti, compresi i file client coperti dal segreto professionale, e che la presenza del vicino di casa, in qualità di testimone indipendente, non era una garanzia sufficiente in quanto non possedeva conoscenze giuridiche e non era in grado di individuare documenti coperti dal segreto professionale.
***
Il caso Provenzano e la condanna dell’Italia per violazione dell’art. 3 Cedu
Sentenza della Corte Edu (Sezione Prima) 25 ottobre 2018, rich. n. 55080/13, Provenzano c. Italia
Oggetto: Regime previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario italiano – sufficienti e rilevanti ragioni – dignità umana – divieto di trattamenti inumani e degradanti
Il ricorrente, Bernardo Provenzano, ora deceduto, era un cittadino italiano, nato nel 1933, arrestato nel 2006 e condannato per diversi reati mafiosi a scontare diversi ergastoli ai sensi dell’arti. 41-bis dell’ordinamento penitenziario italiano.
Tale regime detentivo è un regime particolarmente restrittivo, volto ad impedire che i condannati per reati mafiosi mantengano i contatti con membri dell’organizzazione criminale all’interno e/o all’esterno del carcere. Include restrizioni alle visite di famiglia, il divieto di visita da parte di soggetti estranei alla famiglia, il divieto di utilizzare il telefono, nonché il monitoraggio della corrispondenza.
A seguito del deteriorarsi delle proprie condizioni di salute, il ricorrente aveva presentato diverse istanze finalizzate ad ottenere la revoca del regime carcerario ex art. 41-bis ord. pen., tutte respinte.
A giudizio della Corte Edu, l’Italia ha violato l’articolo 3 Cedu (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) nel momento in cui ha disposto l’applicazione dell’articolo 41-bis ord. pen. al Provenzano nonostante le condizioni di salute di quest’ultimo fossero notevolmente peggiorate.
Invero, la Corte Edu ha evidenziato come le finalità del predetto regime carcerario siano preventive e di sicurezza e non punitive e come l’essenza della Cedu sia la protezione della dignità umana. Nella motivazione dell’ordine di estensione dello speciale regime carcerario al Provenzano, a giudizio della Corte, non è possibile rinvenire prova sufficiente che vi sia stata, da parte delle autorità, una idonea valutazione del peggioramento clinico del ricorrente e tale circostanza rappresenta un vulnus per la dignità umana del Provenzano, in contrasto con l’art. 3 Cedu.
Ritenendo che l’estensione dell’applicazione del regime del 41-bis al Provenzano non fosse giustificata da sufficienti e rilevanti ragioni, la Corte Edu ha dunque condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 Cedu.