Le sentenze di aprile della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, qui selezionate, concernono gli adempimenti dell’autorità nella conduzione delle indagini penali (la prontezza d’intervento, anche preventivo, nonché l’assistenza da offrire a sospettati di diversa nazionalità), l’accezione di “indipendenza” del perito nel valutare o prorogare un ricovero psichiatrico obbligatorio, la tutela del pluralismo politico dei media, un tema su cui è intervenuta la Grande Camera e che, in tempi recenti, aveva coinvolto direttamente l’Italia (caso Associazione politica nazionale lista Marco Pannella c. Italia).
In particolare, nella sentenza NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia, la Corte si interroga sulla legittimità di un provvedimento di revoca di una licenza volto a sanzionare il mancato rispetto, da parte di un’emittente televisivo, del pluralismo politico all’interno delle sue trasmissioni. La decisione ha offerto alla Grande Camera l’occasione di precisare una importante distinzione tra due diverse declinazioni del pluralismo politico dei media, vale a dire il pluralismo esterno e quello interno.
A seguire, nel caso Miklić c. Croazia, la Corte ribadisce i requisiti del ricovero psichiatrico e l’importanza di una perizia attuale, specificando la necessità di distinguere la valutazione del medico interno all’ospedale psichiatrico da quella dello specialista esterno. La differenza, mutuata da apposita previsione della legge croata, sembra elevata a criterio di “indipendenza” del perito e implicherebbe un giudizio di “non indipendenza” dell’ospedale nell’ambito del procedimento interno sulla prosecuzione del ricovero obbligatorio.
Nella pronuncia Landi c. Italia, i Giudici di Strasburgo riscontrano la violazione degli obblighi positivi derivanti dall’art. 2 della Convenzione, non avendo le autorità statali adottato misure operative preventive per proteggere la vita della ricorrente e dei suoi figli, minacciata da atti criminali del convivente. Nel solco dei criteri elaborati dai precedenti Osman e Kurt, centrale è la constatazione dell’immediatezza del rischio, da cui deriva la necessaria prontezza della reazione delle autorità. Per contro, viene esclusa la pretesa violazione dell’art. 14, non sussistendo elementi tali da far presumere la sistematicità dell’inazione delle autorità preposte, oppure la parzialità dei funzionari incaricati del caso di specie.
Infine, nel caso Wang c. Francia, la violazione dell’equo processo viene ancorata a una combinazione di omissioni nel corso del procedimento penale: in particolare l’omessa garanzia del diritto a un interprete sin dall’inizio delle indagini, pur a fronte di una conoscenza di base della lingua territoriale, determina una presunzione di iniquità anche rispetto ad altri adempimenti, non obbligatori, ma opportuni.
Sentenza della Corte EDU (Grande Camera), 5 aprile 2022, ric. n. 28470/12, NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia
Oggetto: Articoli 10 della Convenzione (libertà di espressione) – Articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione (controllo dell’uso dei beni) – revoca giustificata della licenza di radiodiffusione di un canale televisivo – violazione dell’obbligo legale di garantire l’equilibrio politico e il pluralismo nei notiziari – giusto equilibrio tra pluralismo politico nei media e libertà editoriale – ampio margine di apprezzamento statale sulla scelta dei mezzi per garantire il pluralismo dei media – sanzione priva di motivazioni politiche e proporzionata – giusto equilibrio tra l’interesse generale e i diritti di proprietà
La società ricorrente aveva un canale televisivo privato che, dopo qualche anno di esercizio su scala locale, ha ottenuto la licenza per trasmettere a livello nazionale. In quel periodo il canale rappresentava la voce principale dell’unico partito di opposizione del paese. Negli anni successivi l’emittente televisiva è stata sanzionata più volte per aver violato la legislazione sulla tutela del pluralismo, in particolare i doveri di neutralità e imparzialità, nei suoi notiziari. In particolare, l’autorità nazionale per l’audiovisivo ha accusato l’emittente di mancanza di pluralismo, di aver trasmesso notiziari politicamente distorti, di aver favorito il partito politico di opposizione trasmettendo notizie distorte. A seguito di un’ulteriore violazione da parte dell’emittente televisiva della legge sul pluralismo (articolo 7 del Codice nazionale dell’audiovisivo del 2006), nonostante le numerose sanzioni più lievi che le sono state inflitte, l’autorità ha anche provveduto a ritirare la licenza di esercizio.
La società ricorrente ha impugnato la decisione davanti ai tribunali nazionali, ma il suo ricorso è stato giudicato infondato. La Corte d’appello ha rilevato, in particolare, che l’autorità audiovisiva non aveva altra scelta se non quella di imporre la sanzione più severa della revoca della licenza dell’emittente televisiva, dato che questa si era rifiutata di rispettare la legislazione nazionale sul pluralismo.
Di fronte alla Corte di Strasburgo, la società ricorrente ha lamentato ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che la revoca della licenza per la sua stazione televisiva ha comportato una violazione del suo diritto alla libertà di espressione e dei suoi diritti di proprietà. Ha inoltre lamentato, ai sensi dell’articolo 6 (diritto a un equo processo), che il procedimento di revoca della licenza non ha rispettato le garanzie dell’equo processo. Ha chiesto alla Corte di esaminare, in particolare, se il diritto nazionale possa imporre un obbligo di neutralità e imparzialità nei notiziari delle emittenti televisive private che trasmettono sulle reti pubbliche nazionali.
Per quanto riguarda la dedotta violazione dell’articolo 10 della Convenzione, la Corte ha messo in luce l’originalità del caso di specie rispetto ad altri precedenti analoghi. A differenza di casi precedenti in cui gli standard esistenti sul pluralismo dei media erano stati sviluppati principalmente nel contesto di denunce di interferenze ingiustificate dello Stato con i diritti alla libertà di espressione di un richiedente. In questi casi, dunque, la Corte si aveva basato la sua decisione sul principio del pluralismo dei media per constatare una violazione a seguito del suo mancato rispetto da parte delle autorità statali. In questo caso, invece, veniva in gioco un’opposta declinazione dimensione del pluralismo mediatico. La società ricorrente infatti lamentava restrizioni alla sua libertà di espressione, le quali si basavano proprio sulla necessità di garantire il pluralismo politico nei media e perseguivano l’obiettivo di consentire la diversità nell’espressione delle opinioni politiche e di migliorare la protezione degli interessi di libertà di parola. Si trattava, quindi, di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti della comunità nella salvaguardia del pluralismo politico nei media e nel rispetto del principio della libertà editoriale.
Un’altra caratteristica specifica del caso di specie era costituita dall’enfasi posta dal quadro giuridico nazionale al pluralismo “interno”, ossia l’obbligo per le emittenti di presentare in modo equilibrato le diverse opinioni politiche, senza favorire un particolare partito o movimento politico. Diversamente, i precedenti della Cote si erano concentrati maggiormente sulle questioni relative al pluralismo “esterno”, che implicava l’esistenza di vari organi di informazione, ognuno dei quali esprimeva un punto di vista diverso, e che si otteneva fondamentalmente garantendo che i media non fossero concentrati nelle mani di un numero troppo ristretto di persone. Nelle sue precedenti decisioni, la Corte aveva già riconosciuto che, in un settore così delicato come quello dei media audiovisivi, lo Stato era tenuto a creare un quadro legislativo e amministrativo adeguato a garantire un vero pluralismo effettivo. Inoltre, per quanto riguarda la radiodiffusione audiovisiva, gli Stati avevano il dovere di garantire, in primo luogo, che il pubblico avesse accesso, attraverso la televisione, a informazioni imparziali e accurate e a una serie di opinioni e commenti che riflettessero, tra l’altro, la diversità delle prospettive politiche all’interno del Paese e, in secondo luogo, che ai giornalisti e agli altri professionisti che lavorano nei media audiovisivi non fosse impedito di diffondere tali informazioni e commenti.
A questo proposito, la Corte ha chiarito che nessuno dei due aspetti, pluralismo interno o esterno, debba essere considerato separatamente l’uno dall’altro, ma anzi entrambi gli aspetti meritano una considerazione congiunta. Così, in un sistema di licenze nazionali che coinvolge un certo numero di emittenti con copertura nazionale, quella che potrebbe essere considerata una mancanza di pluralismo interno nei programmi offerti da un’emittente potrebbe essere compensata dall’esistenza di un effettivo pluralismo esterno. Tuttavia, non è sufficiente prevedere l’esistenza di più canali. È necessario garantire la diversità del contenuto complessivo dei programmi, che rifletta il più possibile la varietà di opinioni presenti nella società.
La Corte ha ribadito che possono esistere approcci diversi per raggiungere la diversità complessiva dei programmi nello spazio europeo. Alcuni sistemi nazionali di concessione delle licenze tendevono a basarsi sulla diversità delle prospettive fornite dai diversi operatori autorizzati, insieme a garanzie strutturali e obblighi generali di equa copertura, mentre altri sistemi nazionali richiedono obblighi più rigorosi di pluralismo interno basati sui contenuti. Poiché la scelta di come raggiungere la diversità complessiva dei programmi varia a seconda delle condizioni locali, gli Stati dovrebbero in linea di principio godere di un’ampia discrezionalità su come garantire il pluralismo nei media.
Tuttavia, nel caso di specie, la severità della sanzione consistente nel ritiro della licenza era un fattore idoneo a restringere tale margine di apprezzamento, consentendo alla Corte di effettuare un più attento esame.
Nel merito del bilanciamento dei contrapposti interessi, la Corte ha ricordato che la politica di pluralismo interno scelta dalle autorità moldave e incarnata nel Codice audiovisivo del 2006 aveva ricevuto una valutazione positiva dagli esperti del Consiglio d’Europa. Sebbene la politica possa essere considerata piuttosto rigida, il caso si riferiva a un periodo precedente alla transizione della Moldavia alla televisione digitale terrestre, quando il numero di frequenze nazionali era molto limitato e le autorità avevano una necessità più stringente di adottare una legislazione in materia di radiodiffusione che garantisse la trasmissione di notizie e informazioni accurate ed equilibrate che riflettessero l’intera gamma di opinioni politiche. In tale contesto, le scelte legislative sono state attentamente ponderate e sono stati compiuti autentici sforzi a livello parlamentare per trovare un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Tutte le emittenti, pubbliche o private, sono state sottoposte alle stesse regole, che sono state applicate non all’intero contenuto audiovisivo delle emittenti autorizzate, ma solo ai rispettivi notiziari. L’attuazione delle norme è stata monitorata dal Consiglio di coordinamento audiovisivo, un organo specializzato istituito per legge. Le sue riunioni, i rapporti di monitoraggio e le decisioni erano accessibili al pubblico e i rappresentanti delle emittenti avevano la possibilità di partecipare e di presentare commenti. Il Consiglio di coordinamento audiovisivo era tenuto a motivare ogni decisione di imporre una sanzione, che poteva essere impugnata in tribunale.
Per quanto riguarda l’applicazione del quadro normativo nel caso di specie, la Corte ha stabilito che la decisione era supportata da motivazioni pertinenti e sufficienti. Pur consapevole del fatto che la severità della sanzione avrebbe potuto avere un potenziale “effetto di raffreddamento” sulla libertà di espressione di altre emittenti autorizzate in Moldavia, la Corte ha tuttavia ritenuto che, nelle circostanze specifiche del caso, le autorità nazionali avessero agito entro il loro margine di apprezzamento nel raggiungere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra gli interessi in gioco.
Poiché la società ricorrente aveva sostenuto che la revoca, così come la maggior parte delle sanzioni precedenti, era fondata su motivi politici, la Corte ha dovuto esaminare attentamente le garanzie contro l’arbitrarietà e l’abuso. La Corte ha constatato che le accuse della società ricorrente erano state debitamente esaminate dai tribunali e che non vi erano prove concrete a sostegno dell’affermazione secondo cui il Consiglio di coordinamento audiovisivo avesse cercato di impedire all’emittente di esprimere opinioni critiche nei confronti del governo, o che avesse perseguito qualsiasi altra finalità politica. Il Consiglio di coordinamento ha inoltre osservato che la misura non aveva impedito alla società ricorrente di utilizzare altri mezzi per trasmettere i suoi notiziari e programmi e che non le è stato impedito di svolgere altre attività generatrici di reddito. Anzi, ha continuato a condividere contenuti attraverso il suo sito Internet e il suo canale YouTube. Inoltre, la società ricorrente avrebbe potuto richiedere nuovamente una licenza di trasmissione dopo un anno.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che le ragioni alla base della decisione di limitare la libertà di espressione della società ricorrente fossero pertinenti e sufficienti e che le autorità nazionali avessero bilanciato la necessità di proteggere il pluralismo e i diritti degli altri, da un lato, e la necessità di proteggere il diritto alla libertà di espressione della società ricorrente, dall’altro. L’ingerenza è stata quindi valutata come “necessaria in una società democratica”.
Per quanto riguarda la dedotta violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha osservato che la revoca della licenza – qui considerata per il suo valore patrimoniale che la qualifica come “bene” meritevole di protezione – è stata il risultato della persistenza della società televisiva nel rifiutare di rispettare i requisiti imposti dalla legge nonché della gravità, della natura e del cumulo delle sue trasgressioni. Il fatto che la società non avesse modificato il proprio comportamento per conformarsi al Codice dell’audiovisivo, nonostante dodici sanzioni in tre anni, aveva indotto le autorità a sentirsi autorizzate ad applicare la sanzione più grave. La Corte ha osservato che una perizia fornita dalla società ricorrente dimostrava come questa avesse operato in perdita anche prima della revoca della licenza. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la revoca della licenza non avesse colpito in misura eccessiva gli interessi proprietari della società ricorrente. A questo proposito, la Corte ha osservato che anche se la perdita della licenza ha portato alla scomparsa della rete televisiva analogica della società ricorrente, questo esito non può essere considerato una conseguenza necessaria della revoca. La società, infatti, avrebbe potuto richiedere nuovamente una licenza di trasmissione solo un anno dopo.
Da un simile quadro emerge che gli interessi patrimoniali e gli altri interessi proprietari della società ricorrente sono stati sufficientemente presi in considerazione nel procedimento in questione. La Corte ha quindi ritenuto che lo Stato, agendo nell’ambito del suo ampio margine di discrezionalità in questo settore, abbia trovato un giusto equilibrio tra l’interesse generale della comunità e i diritti di proprietà della società ricorrente. La Corte ha concluso che non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Per quanto riguarda, infine, la pretesa violazione dell’articolo 6 § 1, la Corte ha ritenuto che la maggior parte delle doglianze della società ricorrente ai sensi di questo articolo riguardassero in gran parte gli stessi motivi delle denunce ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Tenuto conto delle ragioni già esposte e del fatto che i tribunali nazionali avevano esaminato tutti gli argomenti sollevati dalla società ricorrente e li avevano respinti fornendo motivazioni non arbitrarie o manifestamente irragionevoli, la Corte ha ritenuto che le presunte carenze non avessero influito in alcun modo sull’equità del procedimento. Per quanto riguarda la denuncia specifica relativa alla presunta illegittima modifica da parte delle autorità nazionali di un articolo rilevante del Codice dell’audiovisivo del 2006, la Corte ha osservato che la modifica era entrata in vigore poco dopo la revoca della licenza in questione e che la modifica non aveva avuto alcuna influenza o impatto sul procedimento avviato dalla società ricorrente contro tale decisione. Pertanto, la Corte non era convinta che l’emendamento in questione avesse reso il procedimento iniquo. Di conseguenza, il reclamo è stato dichiarato manifestamente infondato.
Sentenza della Corte Edu (Terza Sezione), 7 aprile 2022, ric. n. 41023/19, Miklić c. Croazia
Oggetto: Articolo 5 § 1 della Convenzione (privazione della libertà personale nei confronti di persona affetta da disturbi mentali) – molestie e atti persecutori commessi in stato di incapacità – condanna e ricovero psichiatrico obbligatorio – provvedimenti di proroga del ricovero – consulenza del medico interno all’ospedale psichiatrico – necessità di una perizia attuale da parte di un medico esterno alla predetta struttura.
Nel 2015 il ricorrente veniva denunciato da D.R. per averla seguita, molestata e pedinata in modo persistente dal 2013, rivolgendole parole offensive con connotazioni sessuali, aggredendola fisicamente.
Nell’ambito del procedimento penale, lo psichiatra D.P. e lo psicologo D.B. diagnosticavano schizofrenia paranoide con disturbo comportamentale e mentale aggravato dall’assunzione di droghe o altre sostanze. Secondo lo psichiatra D.P., il ricorrente non era in grado di comprendere la portata dei reati commessi e del processo a suo carico.
Con sentenza del 13 giugno 2017, il tribunale riteneva provata sia la commissione dei reati contestati sia lo stato di incapacità, di tal che disponeva il ricovero in ospedale psichiatrico per sei mesi. Una volta divenuta irrevocabile la sentenza, il ricorrente si presentava volontariamente all’ospedale di Rab per l’internamento (4 ottobre 2017).
Il 9 febbraio 2018 l’Ospedale di Rab presentava al tribunale una mozione, firmata dal medico V.T., proponendo un trattamento ambulatoriale, sulla scorta delle seguenti considerazioni: i) il ricorrente riceveva regolarmente una terapia antipsicotica protettiva, ii) il suo trattamento ospedaliero non stava fornendo risultati soddisfacenti, iii) i genitori erano consapevoli della situazione generale, iv) si erano occupati della terapia del ricorrente e v) allo scopo di completare l’istruzione secondaria. Nella sua istanza, il medico non escludeva però la possibilità che il ricorrente continuasse a rappresentare un pericolo per sé stesso e per gli altri.
Il tribunale richiedeva dunque una perizia psichiatrica al medico K.R., che non era un dipendente dell’Ospedale di Rab, al fine di decidere sull’istanza di sostituzione dell’internamento obbligatorio con un trattamento ambulatoriale in libertà. In base alla documentazione in atti e all’esame diretto del paziente, K.R. escludeva i sintomi della schizofrenia paranoide, ipotizzandone una remissione sotto l’influenza dei farmaci; tuttavia, non era d’accordo con la proposta di un trattamento ambulatoriale, rilevando un disturbo della personalità con potenziale aggressivo. Giungevano alla medesima conclusione sia il perito D.P. che il medico dell’Ospedale di Rab, V.T. che, ascoltato in udienza, modificava la raccomandazione di trattamento ambulatoriale soprattutto tenuto conto di trasgressione del ricorrente: rilasciato per un congedo terapeutico era tornato presso la residenza di D.R. Il ricovero veniva dunque prorogato sino al 4 marzo 2019.
In seguito, i giudici di appello annullavano la proroga al fine di far riesaminare le relazioni di K.R. e D.P. e, se necessario, di ottenere una nuova perizia psichiatrica.
Il tribunale riesaminava entrambe le relazioni e ascoltava il medico V.T.: le risultanze peritali convergevano circa la necessità dell’internamento obbligatorio del ricorrente, in quanto ossessionato dalla vittima, affetto da un disturbo dissociale della personalità, pericoloso per sé stesso e per gli altri.
Nel novembre 2018, il ricorrente chiedeva di essere dimesso dall’ospedale psichiatrico e di continuare le sue cure in libertà, sulla scorta di una consulenza privata del medico D.M., il quale raccomandava un trattamento extraospedaliero con relazioni regolari a uno psichiatra e coinvolgimento dei genitori.
Solo in data 31 gennaio 2019 il tribunale fissava una nuova udienza presso l’ospedale di Rab e quest’ultimo, una settimana dopo, presentava un’istanza per la prosecuzione del ricovero (istanza che però non veniva trasmessa alla difesa). I giudici nazionali disponevano un’ulteriore proroga senza però ordinare una nuova perizia, ritenendo incontestato lo stato mentale del ricorrente.
Dinanzi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 5 § 1 lett. e) della Convenzione. La detenzione di persone “non sane di mente” può avvenire solo se ricorrono tre condizioni: un’autorità competente deve accertare l’esistenza di un vero e proprio disturbo mentale; il disturbo mentale deve essere di tipo e grado tale da giustificare l’internamento obbligatorio; la durata dell’internamento dipende dalla persistenza del disturbo. Inoltre, al fine di accertare siffatte condizioni, è fondamentale che il tribunale chieda il parere di un esperto medico e che tale parere sia sempre attuale.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato inizialmente privato della libertà in virtù di una sentenza penale, sicché i primi sei mesi di internamento rientrano nell’ipotesi di privazione sia dell’articolo 5 § 1 lett. a) (detenzione “dopo condanna”), sia dell’articolo 5 § 1 lett. e) (detenzione di una persona “non sana di mente”). I successivi periodi di detenzione, invece, rientrano solo nella seconda ipotesi e soggiacciono a requisiti e condizioni descritti dall’articolo 37 della legge sulla protezione delle persone con disturbi mentali. Dalla lettura di siffatta disciplina emerge che, qualora l’interessato, in regime di ricovero, richieda un trattamento extraospedaliero, il tribunale decide disponendo una perizia da parte di un esperto esterno alla struttura ospedaliera ospitante e che solo eccezionalmente può avvalersi del parere del medico dipendente dall’ospedale psichiatrico.
Secondo la Corte, i giudici nazionali non avrebbero adempiuto all’obbligo di disporre una perizia nuova e attuale, nonostante il ricorrente avesse presentato apposita richiesta all’udienza del 13 febbraio 2019. Una nuova perizia sarebbe stata opportuna alla luce dei seguenti elementi: l’iniziale discordanza delle valutazioni dei periti K.R. e D.P. sulla diagnosi del ricorrente; la circostanza che fosse passato già un anno da entrambe le perizie e che le successive valutazioni mediche siano state affidate solo alla dottoressa dell’ospedale Rab, V.T.; l’evoluzione apparentemente positiva del ricorrente (molto giovane), confermata dal perito di parte.
Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 7 aprile 2022, ric. n. 10929/19, Landi c. Italia
Oggetto: Articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita) – violenza domestica – omicidio di un minore da parte del padre – valutazione del livello del rischio quale parte integrante dell’obbligo positivo di adottare misure preventive a tutela della vita.
Tra il 2015 e il 2018, la ricorrente subiva violenze domestiche da parte del convivente, N.P., affetto da gravi disturbi psichici e destinatario, in passato, di un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla precedente partner.
In quattro occasioni, veniva richiesto l’intervento dei carabinieri e, in due di esse, la donna sporgeva denuncia.
I carabinieri trasmettevano tempestivamente le suddette notizie di reato al procuratore della Repubblica, informando l’autorità giudiziaria sugli sviluppi della vicenda. Nei confronti di N.P., venivano aperti due procedimenti penali: il primo nel 2015, per il delitto di atti persecutori, archiviato pochi mesi dopo a seguito del ritiro della denuncia, e il secondo nel 2018, per il delitto di maltrattamenti in famiglia.
A seguito del quarto episodio, avvenuto nel marzo 2018, i carabinieri sollecitavano per la seconda volta l’autorità procedente a valutare l’opportunità di richiedere idonea misura cautelare, per salvaguardare la ricorrente e i due figli minori della coppia. La prima, però, non veniva mai ascoltata e nessuna misura veniva richiesta. All’uomo veniva inoltre diagnosticato un disturbo del controllo degli impulsi e un disturbo bipolare, nonché una correlata pericolosità sociale per cui doveva essere costantemente sottoposto a un programma terapeutico. Peraltro, i medici raccomandavano una riunione della coppia a supporto della terapia.
Infine, nel settembre 2018, durante un’ulteriore esplosione di violenza nei confronti della ricorrente e dei due figli, l’uomo uccideva il secondogenito. N.P. veniva pertanto condannato con sentenza definitiva resa il 24 ottobre 2019 a vent’anni di reclusione per l’omicidio del minore, il tentato omicidio della ricorrente e i maltrattamenti inflitti a quest’ultima.
La ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione, da parte delle autorità nazionali, delle obbligazioni positive derivanti dall’art. 2 della Convenzione, non avendo le stesse adottato alcuna misura tesa a proteggere la sua vita e quella dei figli. Allega, inoltre, la violazione dell’art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 2, considerando che l’assenza di una risposta adeguata da parte delle autorità alle denunce presentate costituisca un trattamento discriminatorio fondato sul genere.
In punto di ricevibilità del ricorso, la Corte supera l’eccezione governativa relativa al mancato esaurimento dei rimedi interni, stante la carenza – suffragata, peraltro, anche dalle indicazioni contenute nel rapporto sull’Italia, pubblicato dal GREVIO nel gennaio 2020 – di efficaci ricorsi civili attraverso cui far valere la responsabilità delle autorità statali, per la mancata adozione di misure adeguate, volte a prevenire o proteggere le vittime di violenza domestica.
Nel merito, la Corte ritiene, in primo luogo, che vi sia stata una violazione dell’art. 2.
In proposito, i Giudici di Strasburgo fanno applicazione dei principi elaborati dapprima nella sentenza Osman c. Regno Unito (1998), e più recentemente specificati, con riferimento al contesto della violenza domestica, nella pronuncia resa il 15 giugno dello scorso anno dalla Grande Camera nel caso Kurt c. Austria (cfr. pillole del mese di giugno 2021). Nella giurisprudenza richiamata, la Corte ha puntualizzato il contenuto e la portata dell’obbligo positivo, derivante dell’articolo 2, di adottare misure adeguate per proteggere la vita di una persona minacciata dalle azioni criminali di terzi; elementi, questi ultimi, che vengono ripercorsi nella sentenza in esame. Segnatamente, in base alla disposizione citata: a) le autorità devono reagire con immediatezza alle denunce di violenza domestica; b) quando vengono a conoscenza di tali denunce, devono valutare se esiste un rischio reale e immediato per la vita delle vittime individuate, e, a tale scopo, procedere a una ponderazione del rischio che sia autonoma, proattiva ed esaustiva; tenendo debitamente in considerazione le peculiarità che caratterizzano il contesto delle vicende di violenza domestica. Infine, c) allorché, all’esito di tale valutazione, emerga un rischio reale e immediato per il bene della vita, le autorità devono adottare misure operative preventive, appropriate al livello di rischio rilevato.
Nel caso di specie, accertata la idoneità del quadro normativo italiano, nonché l’ampiezza del novero di strumenti giuridici disponibili, che avrebbero consentito all’autorità competente di adoperarsi in modo adeguato e proporzionato rispetto al pericolo sussistente; i Giudici di Strasburgo osservano, anzitutto, che, diversamente dai carabinieri, l’autorità giudiziaria non ha reagito con la prontezza richiesta dalle accuse di violenza domestica formulate dalla ricorrente, non essendo stata compiuta alcuna effettiva attività di indagine.
Rispetto al secondo profilo (sub b), la Corte enuclea, sulla base dei propri precedenti, alcuni indici di particolare sintomaticità (§ 88) che, nel caso di specie, sono stati del tutto ignorati dall’autorità, che non ha condotto alcuna azione autonoma e proattiva, né ha mai seguìto una procedura di valutazione dei rischi insiti nella condizione della ricorrente e dei figli della coppia. Di particolare rilievo, lo schema di escalation delle violenze subite e delle minacce proferite, nonché la malattia mentale di N.P.
In conseguenza di ciò, l’autorità non ha adottato nessuna misura di protezione, al fine di prevenire la commissione di ulteriori violenze nei confronti della ricorrente e dei figli.
La Corte respinge, invece, la violazione dell’art. 14 della Convenzione, discostandosi significativamente dalla conclusione raggiunta nella sentenza Talpis c. Italia (cfr. pillole CEDU del marzo 2017).
Al riguardo, a venire in considerazione sono i principi esposti nelle sentenze Opuz c. Turchia (2009), e Volodina c. Russia (2019). In base ai suddetti precedenti, l’inosservanza, anche involontaria, da parte di uno Stato, dell’obbligo di protezione delle donne contro forme di violenza domestica costituisce una violazione del diritto di queste ultime a una pari protezione della legge, che lo Stato dovrà giustificare o rispetto alla quale dovrà comunque dimostrare quali misure correttive siano state adottate. Nondimeno, l’inversione dell’onere probatorio a svantaggio dello Stato, si verifica in presenza di alcuni specifici elementi che denotino importanti pregiudizi strutturali; altrimenti la asserita discriminazione potrà essere dimostrata soltanto provando la parzialità dei funzionari incaricati del caso della vittima.
Nella vicenda in esame, ferma restando la colpevole passività degli organi inquirenti da cui è scaturita la violazione dell’art. 2, la Camera esclude che la ricorrente abbia addotto elementi di prova tali da far presumere che l’inazione dell’autorità giudiziaria costituisca una carenza sistemica; attesa, peraltro, l’implementazione di nuove misure per mettere in atto efficacemente la Convenzione di Istanbul, registrata soprattutto all’indomani della citata sentenza Talpis. Ovvero, elementi tali dimostrare che i procuratori che hanno esaminato il caso abbiano agito con intenzione discriminatoria nei suoi confronti.
Nell’opinione concorrente allegata alla sentenza, il giudice Sabato si sofferma criticamente sull’esame condotto dalla Camera in ordine alla ricevibilità della questione, non condividendo, nella sua assolutezza, l’affermazione relativa all’assenza di ricorsi civili effettivi per reagire all’inadempimento dell’autorità statale.
Sentenza della Corte Edu (Quinta Sezione), 28 aprile 2022, ric. n. 83700/17, Wang c. Francia
Oggetto: Articolo 6 della Convenzione (equo processo penale) – interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria e dichiarazioni auto-incriminanti – omissione degli avvisi relativi al diritto di difesa e di rimanere in silenzio – omissione del diritto all’assistenza di un interprete – utilizzo delle dichiarazioni rese senza garanzie per confermare le dichiarazioni successivamente rese davanti al giudice.
La ricorrente, di nazionalità cinese, era sospettata di esercizio abusivo della professione medica. Le forze dell’ordine francesi, dopo averne perquisito lo studio professionale, la sottoponevano a interrogatorio, informandola del capo di accusa e del diritto di allontanarsi in qualsiasi momento, non invece dei diritti di rimanere in silenzio e nominare un avvocato. La legge allora in vigore, infatti, riservava tali ultimi due avvisi solo agli indagati o imputati in stato di custodia. Infine, non veniva offerta l’assistenza di un interprete. Durante l’interrogatorio, la ricorrente descriveva la sua formazione e l’inizio della professione di agopuntrice, prima in Inghilterra poi in Francia, i trattamenti e il numero medio di visite settimanali. Si trattava dunque, di dichiarazioni auto-incriminatrici.
In seguito, la ricorrente sollevava un’eccezione di nullità ai sensi dell’articolo 6 § 3 lett. e) della Convenzione e di talune direttive europee circa l’assenza di un interprete e la mancata informazione sul diritto di rimanere in silenzio.
I giudici nazionali rigettavano l’eccezione rilevando che le direttive in parola non erano state recepite nell’ordinamento interno e condannavano la ricorrente in quanto sprovvista del diploma per esercitare la professione di medico in Francia, né fosse iscritta ad alcun albo di medici, ciononostante riceveva pazienti, i quali si recavano da lei esclusivamente per problemi di salute. In appello, i giudici, dichiarando inammissibile l’impugnazione, ribadivano la mancanza di violazioni della Convenzione ritenendo che la ricorrente conoscesse sufficientemente la lingua francese: in base alle risposte date nel corso dell’interrogatorio, in quanto sposata con un francese da cinque anni, residente in Francia da quattro anni e mezzo, ove svolgeva la professione a contatto con il pubblico.
La Corte di Cassazione escludeva che la condanna fosse illegittima nella parte in cui aveva utilizzato le dichiarazioni auto-incriminanti del suddetto interrogatorio, poiché, ai fini del giudizio di colpevolezza, risultavano sufficienti e determinanti le dichiarazioni rese in udienza alla presenza sia dell’interprete che dell’avvocato.
La Corte di Strasburgo è dunque chiamata a valutare l’equità del processo penale a carico della ricorrente.
Sotto il profilo dell’ammissibilità, sussiste “accusa penale” ai sensi dell’art. 6 della Convenzione già prima della sua formale formulazione da parte del pubblico ministero, quando l’interessato sia stato arrestato, sottoposto a interrogatorio o ad altro provvedimento d’indagine. Ne discende che anche l’interrogatorio condotto tramite “libera audizione”, secondo la disciplina francese, determina la qualità di “accusato” ai fini della Convenzione.
Il giudizio merito si compone di due fasi: qualunque sia la limitazione subita, derivante direttamente dalla legge o dalla sua applicazione al caso concreto, occorre in primo luogo verificare se la medesima muove da ragioni convincenti; in secondo luogo, valutare l’equità del procedimento nel suo complesso.
Nel caso di specie, è pacifico che all’epoca dei fatti, la legislazione francese non prevedeva il diritto di rimanere in silenzio, il diritto all’assistenza di un avvocato o di un interprete. Il Governo convenuto non ha però dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali o le ragioni impellenti per le restrizioni di cui sopra.
La Corte affronta dunque la questione dell’equità complessiva del processo, dichiarando di non potersi erigere a giudice di quarto grado.
Essere interrogati in una lingua diversa dalla lingua madre e senza l’assistenza di un avvocato rappresenta certamente un ostacolo alla comprensione dell’incidenza delle proprie dichiarazioni in un procedimento penale. I giudici nazionali tuttavia non hanno ricollegato alcun effetto alle omissioni in parola, rigettando le pertinenti eccezioni di nullità. Nonostante i giudici nazionali abbiano enunciato il principio per cui non avrebbe basato la condanna esclusivamente o in modo determinante sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, di fatto queste dichiarazioni risultano essere state utilizzate nella sentenza.
I fattori sopra menzionati danno luogo a un processo iniquo se considerati contestualmente, benché singolarmente considerati inidonei a far ritenere sussistenti una violazione.
Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
Giulia Battaglia, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa