Oggetto: Trattenimento irregolare - Violazione dell’art. 5.1, 5.2 e 5.4 – sussistente – Divieto di espulsione collettiva – Violazione dell’art. 4 del IV prot.add. CEDU – non sussistente – Divieto di trattamenti inumani e degradanti – non sussistente – Diritto ad un ricorso effettivo sulle condizioni di trattenimento – sussistente
Nel settembre 2011 i tre ricorrenti hanno lasciato la Tunisia su imbarcazioni di fortuna alla volta dell’Italia. Approdati a Lampedusa tra il 17 e il 18 settembre, sono stati soccorsi e identificati nel CSPA di Contrada Imbriacola. Il 20 settembre 2011, a seguito di un pericoloso incendio determinato da una grave rivolta scoppiata tra i migranti, le autorità hanno provveduto a trasferirli nel parco sportivo di Lampedusa. I ricorrenti sono, tuttavia, riusciti ad eludere la vigilanza e a raggiungere il paese di Lampedusa. Fermati dalla polizia, il 22 settembre sono stati trasferiti su alcune navi attraccate nel porto della città di Palermo. Tra il 27 e il 29 settembre, i ricorrenti sono stati condotti in aeroporto e, previa loro identificazione da parte del console tunisino, rimpatriati in Tunisia, secondo le procedure istituite dall’accordo italo-tunisino dell’aprile 2011.
Con sentenza datata 1° settembre 2015, la Seconda sezione della Corte EDU aveva condannato l’Italia per illegittima detenzione dei ricorrenti, per le condizioni disumane e degradanti subite presso il CSPA di Contrada Imbriacola, nonché per aver sottoposto i ricorrenti ad una espulsione collettiva, in violazione della Convenzione.
A seguito dell’istanza di rinvio presentata alla Grande Chambre dal Governo italiano i Giudici di Strasburgo sono stati chiamati a pronunciarsi nuovamente sulla questione.
In particolare, la Grande Chambre ha confermato la violazione dell’art. 5 par. 1 della Convenzione, riconoscendo che i ricorrenti sono stati trattenuti illegalmente nel CSPA di Lampedusa e, successivamente, sulle navi attraccate presso il porto di Palermo, in mancanza di una base giuridica chiara nel diritto interno e mediante una trasformazione di fattodi tali luoghi in centri di detenzione. Ne consegue che i ricorrenti, non solo sono stati privati della loro libertà in assenza di una base giuridica chiara, ma anche che sono state loro negate alcune garanzie fondamentali dell’habeas corpus.
Confermando quanto affermato nella sentenza di prime cure, la Grande Chambre ha riconosciuto la violazione del par. 2 dell’art. 5, contenente la garanzia fondamentale per cui qualsiasi persona arrestata deve conoscere i motivi del proprio arresto, e conseguentemente del par. 4 dello stesso articolo poiché se i detenuti non vengono informati delle ragioni della privazione della loro libertà, il diritto degli interessati di presentare ricorso viene privata di contenuto.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Seconda Sezione della Corte EDU, la quale aveva ravvisato la violazione dell’art. 3 della Convenzione con riferimento al trattenimento dei ricorrenti nel CSPA di Contrada Imbricola, escludendo, invece, che i migranti avessero subito trattamenti inumani e degradanti a bordo delle navi, la Grande Chambre non ha rilevato alcuna violazione della norma in commento. In particolare, nell’escludere qualsiasi violazione dell’art. 3 della CEDU i Giudici di Strasburgo hanno tenuto conto della situazione di emergenza nella quale le autorità italiane si sono trovate a operare, caratterizzata da un ingentissimo flusso migratorio in ingresso. Sul punto, la Corte ha messo in luce che i ricorrenti non hanno affermato di essere stati deliberatamente maltrattati dalle autorità presenti all’interno del CSPA, né asserito che il cibo o l’acqua fossero insufficienti. Tali elementi, secondo la Corte, considerati nel loro complesso e alla luce delle particolari circostanze del caso, non possono che far concludere che il trattamento lamentato non abbia raggiunto il livello di gravità necessaria per ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della Convenzione.
Occorre, inoltre, rilevare che, diversamente da quanto deciso dalla Seconda Sezione con la sentenza dell’1.09.2015, la Grande Chambre non ha ravvisato la violazione dell’art. 4, Protocollo 4 alla CEDU (divieto di espulsioni collettive). La Corte, pur non mettendo in dubbio che di espulsione si sia trattato, ne nega quindi il carattere collettivo, ricordandone la definizione "espulsione collettiva significa espulsione di stranieri come un gruppo" (v. Art. 9 § 1 del Progetto di articoli di allontanamento degli stranieri, e commenti su questo articolo, citato ai punti 46 e 47 della sentenza). Al contrario, nel caso di specie i ricorrenti erano stati identificati, la loro nazionalità era stata stabilita, e avevano una reale ed effettiva possibilità di far valere proprie personali argomentazioni contro l’espulsione.
Viene infine ribadita dalla Grande Chambre la violazione dell’art. 13 della Convenzione, con riferimento al diritto a un ricorso effettivo, in relazione all’art. 3 CEDU, in quanto il Governo italiano non avrebbe indicato alcun rimedio esperibile dai ricorrenti al fine di lamentare le condizioni di trattenimento e contestare l’asserita violazione del divieto di trattamenti disumani e degradanti nel CSPA o sulle navi.
Di contro la Grande Chambre, diversamente da quanto affermato dalla Seconda Sezione, non ravvisa alcuna violazione dell’art. 13 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 4 del Protocollo n. 4. Sotto tale profilo, la Corte è chiamata a stabilire se la mancanza di effetto sospensivo automatico del rimedio giurisdizionale costituisca violazione delle norme richiamate. La Corte afferma il seguente principio: “la mancanza di effetto sospensivo automatico di un ricorso contro una decisione di espulsione non può costituire di per sé una violazione dell’art. 13 della Convenzione quando, come nel caso in esame, i ricorrenti non subiscono un rischio reale di violazione dei diritti garantiti dagli artt. 2 e 3 nel paese di destinazione”. In tal caso pertanto la Convenzione richiede unicamente che l’interessato abbia effettiva possibilità di impugnare la decisione e la garanzia di un esame sufficientemente approfondito dei motivi di lagnanza da parte di un organo interno indipendente e imparziale.
La Russia nuovamente condannata in relazione all’espulsione collettiva disposta nei confronti dei cittadini georgiani 10 anni prima.
Sentenza della Corte EDU (Terza Sezione) 20 dicembre 2016, rich. nn. 16363/07, Dzidzava c. Russia
Oggetto: Violazione degli artt. 2 e 3 CEDU – Diritto alla vita – Persone in custodia – Trattamenti disumani
A seguito di una grave rottura delle relazioni diplomatiche tra la Russia e la Georgia nel 2006, i cittadini georgiani residenti in Russia vennero sottoposti a procedure di identificazione, arrestati, detenuti e sommariamente espulsi. La ricorrente era sposata con il signor Tengiz Togonidze, cittadino georgiano, nato nel 1958. Insieme vivevano a San Pietroburgo dal 2004. Nell’aprile 2006 il signor Togonidze, che soffriva di problemi di salute, venne arrestato e detenuto in condizioni di sovraffollamento ed igiene precaria. La richiesta del Console della Georgia in Russia di immediato trasferimento in ospedale rimase senza seguito. Due settimane dopo il suo arresto, venne trasportato per 8-9 ore in autobus verso l’aeroporto al fine essere espulso. Sulla strada per il terminal il signor Togonidze morì. Le indagini sommarie condotte dalle autorità russe rinvenirono la causa della morte in una intossicazione volontaria da metadone. Ciò tuttavia viene confutato dalla relazione medica versata in atti dalla ricorrente: morte da broncopolmonite degenerata a causa del deterioramento delle condizioni di salute, che un’ospedalizzazione tempestiva avrebbe evitato.
La ricorrente lamenta, dunque, che il marito è morto a causa della insufficiente assistenza sanitaria durante la sua detenzione. La Corte ricorda che l’art. 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita e definisce le circostanze in cui la privazione della vita può essere giustificata, rappresenta una delle norme fondamentali della Convenzione, alla quale non è consentita alcuna deroga. Le persone in custodia sono in una posizione vulnerabile e le autorità hanno il dovere di proteggerle. Di conseguenza, se un individuo viene preso in custodia della polizia in buona salute e rilasciato in condizioni precarie, spetta allo Stato fornire una spiegazione plausibile della causa dei danni (v. Selmouni c. Francia, n. 25803/94, § 87, CEDU 1999). Considerate le notevoli incongruenze messe in luce dal rapporto medico della ricorrente e non contestate dal governo, le autorità russe non sono state in grado di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente della morte del marito della ricorrente. La Corte ravvisa pertanto una violazione dell’art. 2 CEDU, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo procedurale, rilevata l’inadeguatezza delle indagini ufficiali svolte sulla morte del signor Togonidze.
La ricorrente lamenta poi che il marito è stato sottoposto a trattamento inumano e degradante durante la detenzione, in violazione dell’art. 3 CEDU. La Corte non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del caso Georgia contro la Russia (I) e sottolinea che, vista la condizione medica del marito della ricorrente e il suo bisogno di cure mediche, le condizioni di detenzione e il trasporto appaiono particolarmente inumane e degradanti (Mozer v. la Repubblica di Moldova e della Russia, n. 11138/10, § 182, CEDU 2016).
Il governo spagnolo condannato per violazione dei principi dell’equo processo
Oggetto: Violazione dell’art. 6 CEDU – Diritto ad un equo processo – Durata ragionevole
Nel luglio 1991 la Stato spagnolo ha adito il Ciudad Real, giudice di primo grado, al fine di accertare che le Lagunas de Ruidera, site su parte del terreno di proprietà del ricorrente, appartenessero al demanio pubblico idraulico. Il processo, articolato su quattro livelli di giurisdizione, è durato diciannove anni e si è concluso con l’accertamento positivo della pretesa erariale.
Il ricorrente si rivolge alla Corte Edu, lamentando la violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU, non potendosi considerare “ragionevole” il termine di conclusione del predetto giudizio. A tal proposito, i giudici di Strasburgo ribadiscono che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità del caso, il comportamento del ricorrente, le autorità competenti, nonché l’oggetto della disputa (Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII). Il governo spagnolo ha invocato la complessità del procedimento, resa evidente, a suo dire, dal numero rilevante di parti coinvolte e dalla necessità di acquisire pareri di diversi esperti.
La Corte dopo aver richiamato pronunce di condanna rese in cause analoghe (Walder v. Austria, n. 33915/96, § 28, 30 gennaio 2001 e Klug c. Austria, n. 33928/05, § 37, 15 gennaio 2009), rileva che il governo spagnolo non ha addotto alcun fatto o argomento in grado di persuadere a giungere a una conclusione diversa nel caso di specie. Ritiene pertanto che nel caso sottoposto al suo esame la durata del procedimento sia stata eccessiva.