CEDU, Grande Chambre, Udienza 5 febbraio 2014, n. 40167/06, Sargsyan c. Azerbaijan
CEDU : art. 1Prot. 1, 8, 13, 14
Keywords: Conflitto armeni e azeri – Nagorno Karabakh – privazione della casa – impossibilità di visitare i parenti nei cimiteri – discriminazioni etniche.
La Corte si occupa nel caso degli effetti del conflitto dei primi anni novanta nel Nagorno – Karabakh Autonomous Oblast ("NKAO "), provincia autonoma con sbocco sul mare all'interno della Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaijan, con maggioranza etnica armena e minoranza azera.
A seguito della dichiarazione di indipendenza del Nagorno- Karabakh della fine del 1991, si sviluppò un aspro conflitto tra armeni e azeri, con centinaia di migliaia di persone sfollate per entrambe le popolazioni. Il conflitto armato è da anni cessato, ma l'indipendenza autoproclamata del " NKR " non è stata riconosciuta da nessuno Stato o organizzazione internazionale.
Il caso, in particolare, riguarda la denuncia di un rifugiato armeno, morto nel 2009 a Yerevan dopo aver presentato la sua denuncia alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che fu costretto a fuggire dalla sua casa nel 1992 durante ed a causa del conflitto armeno – azero.
Il ricorrente –la cui domanda è proseguita oggi dagli eredi- ha invocato l'articolo 1 della Protocollo n ° 1 (protezione della proprietà) e l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione (anche per essergli stato impedito di visitare i parenti nei cimiteri, che erano stati dstrutti). Ha anche denunciato ai sensi dell'articolo 13 l’assenza di un rimedio effettivo a tutela, deducendo che non c'erano rimedi efficaci a disposizione di armeni costretti a lasciare la loro case in Azerbaijan.
Infine , ha presentato ai sensi dell'articolo 14 (divieto di discriminazione), asserendo che solo gli armeni che vivono in Azerbaijan erano stati oggetto di violenza e che il Governo azero aveva omesso di indagare su tali attacchi contro gli armeni o di fornire un risarcimento per l’occupazione illegale delle loro proprietà e per la distruzione di cimiteri armeni .
La Corte si è già pronunciata per la ricevibilità del ricorso, statuendo in particolare che, sebbene solo dal 2002 l'Azerbaigian ha ratificato la Convenzione, la domanda è comunque ammissibile, riguardando una situazione di illiceità permanente, protrattasi oltre la data di adesione alla Convenzione. La controversia è stata quindi rimessa d’ufficio dalla sezione della corte originariamente investita alla Grande Camera, che ha tenuto udienza il 5 febbraio per la definizione nel merito.
CEDU, Grande Chambre, Udienza 12 febbraio 2014, no29217/12, TARAKHEL e altri c. Svizzera.
CEDU : art. 3, 8
Keywords : condizioni abitative dei centri di accoglienza italiani – trattamento inumano e degradante
I ricorrenti sono sette cittadini afghani che hanno lasciato l'Iran (dopo aver vissuto lì per 15 anni) per la Turchia e da lì si sono recati in Italia in barca. Arrestati dalla polizia in mare, sono stati trattenuti in un centro di accoglienza di Bari, in condizioni abitative definite -dai medesimi ricorrenti- misere , per mancanza di servizi igienico-sanitari e con esposizione a violenze a causa di scontri scoppiati ogni giorno nel centro.
Recatisi quindi in Austria, i ricorrenti hanno presentato domanda di asilo che è stata respinta. Quindi gli stessi hanno chiesto asilo in Svizzera. La domanda è stata respinta e gli stranieri sono stati espulsi verso l’Italia.
L’espulsione è stata però impugnata innanzi al tribunale amministrativo federale svizzero, deducendo che l’espulsione verso l’ Italia viola la Convenzione.
All’esito del rigetto della domanda, i ricorrenti hanno adito la CEDU : basandosi sugli articoli 3 e 8 della Convenzione , i ricorrenti sostengono che le condizioni abitative a cui sono esposti in Italia non è conforme alla Convenzione e sono incompatibili con la presenza di bambini piccoli.
Con fax del 18 aprile 2012 , il presidente della sezione alla quale la causa è stata assegnata ha emesso inibitoria cautelare dell’esulsione, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte, per tutta la durata del procedimento dinanzi alla Corte.
Il 12 febbraio, si è tenuta la discussione della causa innanzi alla Grande Chambre.
CEDU, Grande Chambre, Udienza 19 febbraio 2014, n. 47708/08, Jaloud c. Paesi Bassi
CEDU : art. 2
Keywords :extraterritorialità - forze militari occupanti – giurisdizione – applicabilità della Convenzione – sparatoria ad un checkpoint – legittima difesa ed adempimento del dovere – indagine adeguata.
Ricorre innanzi alla CEDU il padre di un ragazzo iracheno deceduto nel 2004 all’età di 29 anni, a seguito dei colpi sparati da militari olandesi ad un posto di blocco nel sud dell’Iraq. Il ragazzo era a bordo di una macchina che aveva –secondo la ricostruzione governativa- tentato di forzare un checkpoint; secondo la testimonianza del guidatore del veicolo, invece, il blocco non era adeguatamente segnalato e nel buio l’auto aveva urtato contro alcuni barili messi nel mezzo della strada per bloccare il traffico, suscitando la sproporzionata reazione dei militari che aveva portato alla morte di uno dei passeggeri trasportati sull’auto.
L’indagine dell’autorità giudiziaria contro il militare olandese accusato di aver sparato era stata rapida ed aveva portato all’archiviazione. Nel relativo documento si afferma anche l’inapplicabilità della Convenzione EDU alle truppe olandesi in Iraq, in quanto le stesse erano solo forze di ausilio per il mantenimento della pace e non erano potenze occupanti (essendo tali sulla base della risoluzione 1483 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite solo Stati Uniti e Regno Unito), e non avevano quindi il controllo del territorio fuori giurisdizione europea.
Invocando l’art. 2 della Convenzione, il ricorrente afferma la giurisdizione del Regno d’Olanda e deduce la violazione della Convenzione sia in ragione della morte cagionata al proprio figlio sia, soprattutto, in ragione delle indagini inadeguate sui fatti da parte delle autorità.
La Grande Camera ha esaminato la questione nell’udienza del 19 febbraio.
Sulla questione della giurisdizione, si segnala il precedente della Corte CEDU Al- Skeini e altri contro Regno Unito [ GC ], n . 55721 / 07 , 7 Luglio 2011